TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-01-21, n. 202000294

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-01-21, n. 202000294
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202000294
Data del deposito : 21 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2020

N. 00294/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01425/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Orazio Abbamonte in Napoli, Viale Gramsci n. 16;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio eletto in Napoli, via Diaz, n. 11;
Ministero dell'Interno - Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma e Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a – del provvedimento del Prefetto di Napoli emesso in data -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), con il quale in sede di rinnovo di iscrizione nella White List, è stata emessa un’informativa antimafia ostativa, ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia, in danno della -OMISSIS-;

b – ove occorra, della nota a firma del Dirigente dell'Area della Prefettura di Napoli, in pari data (prot. n. -OMISSIS-), di trasmissione del provvedimento interdittivo e di avvio del procedimento, ex art. 32 co. 10 D.L. 90/2014;

c – di tutti gli atti presupposti, ivi compreso, il verbale del GIA n. -OMISSIS- e di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, ivi comprese, la relazione istruttoria allegata al DPR 27.04.2017 (in G.U. 22.05.2018) relativa allo scioglimento del Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 143 TUEL;

d – degli atti collegati, connessi e conseguenziali e, tra questi, del provvedimento del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), a firma del Direttore della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, con la quale è stata revocata la iscrizione della società ricorrente dall'Anagrafe Autonoma degli esecutori, istituita ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 189/2016;

e - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e conseguenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4\6\2019:

avverso e per l'annullamento

f – della nota prot. -OMISSIS- della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Napoli;

g – della nota prot. n. -OMISSIS- del Comando dei Carabinieri di Napoli;

h – delle note prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- della DIA di Napoli;

i – del verbale del GIA del -OMISSIS-;

l - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, ha esposto i seguenti fatti:

- da anni opera nel settore della impiantistica, civile ed industriale;

- in data 7.7.2017 è stata iscritta negli elenchi della white list ;
essendo scaduta la validità della stessa, in data 13.12.20018 ha riproposto la richiesta di iscrizione nella white list presso la Prefettura di Napoli;

- in data -OMISSIS- è stata attinta da informativa ostativa antimafia (prot. n. -OMISSIS-), ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011;

- con provvedimento del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) del Direttore della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma del Ministero dell’Interno, è stata revocata l’iscrizione della società ricorrente dall'Anagrafe Autonoma degli esecutori, istituita ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 189/2016.

Con tale ricorso la società ricorrente ha, quindi, impugnato la predetta informativa ostativa antimafia, nonché il provvedimento del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) del Direttore della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

Violazione di legge (artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011 in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c.), eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – perplessità – contrasto con i precedenti – motivazione apparente ed illogica).

La Prefettura di Napoli si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Con provvedimento del 10 aprile 2019 questa Sezione ha ordinato all'Amministrazione intimata di produrre "copia autentica dei provvedimenti prefettizi impugnati, nonché tutti gli atti, i verbali istruttori e gli accertamenti sui quali fondano, ed ogni altro atto utile ai fini della decisione".

La Prefettura ha provveduto all'incombente e con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato anche gli atti dell'istruttoria procedimentale, riproponendo i motivi di ricorso già sostanzialmente articolati nel ricorso introduttivo.

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Ciò posto, i ricorsi (introduttivo e per motivi aggiunti) sono infondati.

Il Prefetto di Napoli, su proposta del GIA (verbale n. -OMISSIS-), ha ritenuto sussistenti i tentativi di infiltrazione mafiosa nella società ricorrente desunti dai seguenti elementi:

- l’assunzione quale dipendente part-time, dall’ottobre al dicembre 2015, di tale -OMISSIS-, che sarebbe gravato da precedenti di polizia, per reato tipico (art. 416 bis c.p.), destinatario nel giugno del 1990 di misura coercitiva personale, quale affiliato al clan -OMISSIS-, nipote altresì di -OMISSIS-, affiliato all’anzidetto clan;

- la vicinanza di -OMISSIS-, socio ed amministratore della società ricorrente, alle famiglie camorristiche -OMISSIS-;

- il presunto ruolo di -OMISSIS- di intermediario tra i due clan, desunto da un’ordinanza custodiale del 07.01.2015, e dalla relazione istruttoria sul monitoraggio del Comune di -OMISSIS- che è stata sciolto ai sensi dell’art. 143 TUEL.

La società ricorrente ritiene che le circostanze addotte dalla Prefettura procedente siano inidonee a sorreggere, sul piano della congruità e della ragionevolezza della motivazione, nonché dell’attualità, il provvedimento prefettizio.

In ogni caso il provvedimento prefettizio sarebbe frutto di un difetto di istruttoria e sarebbe, pertanto, illegittimo.

3. Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato che, in via di principio, – come rilevato da Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016 – l’informativa interdittiva antimafia è una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell’amministrazione pubblica: nella sostanza, essa comporta che l’autorità prefettizia escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – possa considerarsi affidabile e instaurare rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero essere destinatario di titoli abilitativi individuati dalla legge.

Come, peraltro, questa Sezione ha già evidenziato, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.

Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata;
d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, n. 3195/2018;
Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011;
n. 5019/2011;
n. 5130/2011;
n. 254/2012;
n. 1240/2012;
n. 2678/2012;
n. 2806/2012;
n. 4208/2012;
n. 1329/2013;
sez. VI, n. 4119/2013;
sez. III, n. 4414/2013;
n. 4527/2015;
n. 5437/2015;
n. 1328/2016;
n. 3333/2017;
TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1951/2011;
TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3242/2011;
n. 3622/2011;
n. 2628/2012;
n. 2882/2012;
n. 4127/2012;
n. 4674/2013;
n. 858/2014;
n. 4861/2016;
TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 401/2012;
TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1875/2012;
TAR Basilicata, Potenza, n. 210/2013;
TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1923/2014).

Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.

Questa Sezione ha poi chiarito che in linea di principio, l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purchè dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (cfr., T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7.01.2019, n.73;
conf. Cons. St., sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2).

Sulla stessa scia questa Sezione ha precisato che il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (cfr., T.a.r. Campania, Napoli, Sez, I, n. 155/2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4657/2015).

4. Ciò posto, i ricorsi risultano infondati in quanto, in considerazione della natura anticipatoria e cautelare del provvedimento prefettizio e delle osservazioni effettuate in relazione alla risalenza nel tempo dei fatti, gli elementi probatori posti a fondamento dei provvedimenti impugnati consentono di ritenere appurato un attuale e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno della società ricorrente.

La Prefettura ha, infatti, evidenziato tre concorrenti elementi che esaminati nel loro complesso consentono di ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno della società ricorrente.

In questa prospettiva va letta la circostanza, ad esempio, che -OMISSIS-, destinatario nel giugno del 1990 di misura coercitiva personale, quale affiliato al clan -OMISSIS-, nipote altresì di -OMISSIS-, affiliato all’anzidetto clan, sia stato assunto dalla -OMISSIS- anche se come dipendente part-time, dall’ottobre al dicembre 2015.

Tale circostanza risulta compatibile, altresì, con la evidenziata vicinanza di -OMISSIS-, socio ed amministratore della società ricorrente, alle famiglie camorristiche -OMISSIS-, nonché con il presunto ruolo di -OMISSIS- di intermediario tra i due clan, desunto da un’ordinanza custodiale del 07.01.2015 da cui emergerebbe - stando a quanto evidenziato dalle informative di P.G. - che da tre intercettazioni ambientali (22.10.2012;
05.11.2012;
12.11.2012) effettuate all’interno della casa di reclusione di Carinola tra -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- rilevava la figura ditale -OMISSIS-, che sarebbe stato identificato in -OMISSIS-.

Circostanze queste che la ricorrente si limita a stigmatizzare come generiche e risalenti nel tempo, ma che, in realtà, prese nel loro complesso fanno emerge un quadro inquietante di influenza camorristica in relazione alla società ricorrente, idoneo a giustificare i provvedimenti impugnati, anche in considerazione di quanto evidenziato circa la neutralità del mero decorso del tempo.

Né tali elementi possono dirsi smentiti dalla circostanza, segnalata con il ricorso per motivi aggiunti, che esistono altre informative di P.G. secondo cui “non emergono elementi utili da segnalare”, in quanto ciò non esclude che elementi significativi e sufficienti possano essere evidenziati da altre forze di P.G., come è accaduto nel caso di specie, in cui il Gruppo Ispettivo antimafia nella seduta del -OMISSIS- ha valorizzato gli elementi indizianti sopra riportati.

5. Risulta parimenti infondato il ricorso in relazione al provvedimento del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) del Direttore della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma del Ministero dell’Interno, con la quale è stata revocata la iscrizione della Società ricorrente dall'Anagrafe Autonoma degli esecutori, istituita ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 189/2016, in quanto tale provvedimento rappresenta la logica conseguenza dell’interdittiva antimafia sopra menzionata.

Ne deriva, pertanto, che i ricorsi (introduttivo e per motivi aggiunti) vanno respinti.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.

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