TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-06-21, n. 201800383

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-06-21, n. 201800383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201800383
Data del deposito : 21 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2018

N. 00383/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00615/2017 REG.RIC.

N. 00685/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 615 del 2017, proposto dal signor G G, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via del Gelsomino 45, Sc. E, Int. 9;

contro

il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A P D S, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica, in Reggio Calabria, via S.Anna II Tronco Ce.Dir;

nei confronti

il signor P L, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Carso,1;

sul ricorso numero di registro generale 685 del 2017, proposto dal signor Giuseppa G, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Neri, C C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Reggio Calabria, via del Gelsomino 45, Sc. E, Int. 9;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A P D S, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica, in Reggio Calabria, via S.Anna II Tronco Ce.Dir;

nei confronti

P L, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Reggio Calabria, via Carso,1;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 615 del 2017:

dell'ordinanza emessa dal Comune di Reggio Calabria n. 96572 del 16 giugno 2017, con la quale si ordinava al ricorrente, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01, l'esecuzione delle opere di demolizione e sgombero dei lavori abusivi con ripristino originario dello stato dei luoghi.

quanto al ricorso n. 685 del 2017:

del provvedimento prot. 134237 del 31 agosto 2017 di rigetto definitivo della pratica di Agibilità nr. 371/2015.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e del signor P L;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In data 10 gennaio 2015, i signori P L e G G (nelle rispettive qualità di promittente alienante e di promissario acquirente) hanno concluso un contratto preliminare, avente oggetto un terreno sito nel territorio del Comune di Reggio Calabria, alla via Vico Vitetta, n. 26.

Con un esposto di data 17 giugno 2015, presentato al Comando della polizia municipale, il signor L ha rappresentato che il signor G – cui era stato attribuito il possesso del bene – stava realizzando alcuni lavori edilizi (poiché questi aveva presentati la S.C.I.A. n. 232/2015, per il frazionamento ed il cambio di destinazione d’uso da ufficio a negozio e laboratorio, la C.I.A. n. 288/15, per lavori di manutenzione straordinaria, e la C.I.A. n. 532/15, per l’installazione di canne fumarie su prospetti).

Il signor L ha anche inviato una diffida all’Ufficio urbanistico del Comune, rilevando che non aveva prestato il proprio consenso alla effettuazione dei lavori da parte del promissario acquirente.

Il Dirigente del settore urbanistica, con un atto di data 28 luglio 2015, ha avviato il procedimento di riesame dei titoli abilitativi aventi per oggetto l’immobile in questione, in considerazione della mancanza di legittimazione del signor G alla presentazione della S.C.I.A.

2. Il signor L ha dapprima diffidato il Comune alla conclusione del procedimento avviato con la nota del 28 luglio 2015 ed ha poi proposto a questo Tribunale il ricorso n. 592 del 2016 (notificato al Comune ed al signor G), chiedendo che sia accertata l’illegittimità dell’inerzia del Comune e sia ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento, oltre alla condanna al risarcimento dei danni.

Con la sentenza n. 83 del 2017 (che non risulta impugnata), questo Tribunale ha accolto in parte il ricorso del signor L ed ha dichiarato l’obbligo del Comune di concludere il procedimento entro il termine di novanta giorni, disponendo la conversione del rito per la trattazione della domanda di risarcimento del danno.

3. In sede di esecuzione della sentenza n. 83 del 2017 del TAR, il Comune di Reggio Calabria ha emesso l’atto n. 96572 del 16 giugno 2017, con il quale ha ordinato al signor G di demolire le opere realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi.

4. Con il primo dei ricorsi in esame (n. 615 del 2017), il signor G ha impugnato il provvedimento n. 96572 del 16 giugno 2017 e ne ha chiesto l’annullamento.

Dopo aver narrato le vicende che hanno riguardato i suoi rapporti di natura civilistica con il signor L (v. pp.

2-8 del ricorso), il signor G ha proposto un unico articolato motivo di ricorso, lamentando la violazione degli articoli 19, 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre a vizi di difetto di presupposti e di difetto di istruttoria.

Il ricorrente ha dedotto che:

- poiché le opere sono state realizzate, la nota di avvio del procedimento, di data 28 luglio 2015, sarebbe tardiva, rispetto al termine previsto dall’art. 19 della legge n 241 del 1990;

- l’atto di autotutela sarebbe stato emanato in assenza dei presupposti previsti dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990, senza indicare le ragioni di interesse pubblico e dunque in violazione dei principi enunciati dalla sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2011;

- non sarebbero state prese in considerazioni le sue osservazioni, presentate prima della emanazione del provvedimento emesso il 28 giugno 2017, impugnata in questa sede;

- stante il decorso del tempo, si sarebbe dovuto prendere in considerazione il suo legittimo affidamento, ciò che sarebbe mancato, in assenza di una adeguata giustificazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi