TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300887

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300887
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300887
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 00887/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02388/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2388 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani), in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del provvedimento prot. 0570 del 31 gennaio 2014 emesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;

- del silenzio rigetto ex art.6, l. n. 1199/1971, formatosi in capo al ricorso gerarchico, esperito contro il provvedimento impugnato, ricevuto il 3/3/2014;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2014;

Vista la memoria dell’Avvocatura depositata il 22 dicembre 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Calogero Commandatore, nell’udienza pubblica del 15 febbraio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 1 agosto 2014 e depositato il 16 settembre successivo la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. 570 del 31 gennaio 2014 emesso dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani e del silenzio-rigetto ex art. 6 della l. n. 1199 del 1971 formatosi in capo al ricorso gerarchico esperito contro il provvedimento impugnato, ricevuto il 3 marzo 2014.

La ricorrente espone in un punto di fatto:

- di essere proprietaria di una unità abitativa posta al piano primo di un fabbricato sito in -OMISSIS-;

- di aver compiuto dei lavori nel 2011 volti a realizzare la copertura di una parte del terrazzo per un totale di mq 29,60 e un volume di circa 92 mq destinato a locale lavanderia;

- che a seguito di ciò aveva presentato un’istanza di accertamento di conformità, nonché istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

All’esito del procedimento avviato dalla ricorrente il Comune adottava il provvedimento n. 41386 del 12 settembre 2013 con il quale certificava che le opere realizzate “rientrano nella fattispecie di cui all’art 167 co 4 del Dlgs. n. 42 del 2004 in quanto non hanno determinato creazione di superficie o volumi utili stante che trattasi di locali adibiti a stenditoio, lavanderia e locale tecnico”.

Successivamente con provvedimento n. 570 del 31 gennaio 2014 la Soprintendenza di Trapani – rilevando la sussistenza di vincoli paesaggistici e ritenendo di non lieve entità gli interventi compiuti – dichiarava la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione ponendo delle specifiche condizioni (la depurazione dei setti divisori, la tinteggiatura degli elementi metallici, la demolizione dei vani destinati a stenditoio lavanderia e relativo disimpegno) subordinando il mantenimento delle predette al pagamento della sanzione di cui all’art 167 del Dlgs. 42 del 2004.

Contro detto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso gerarchico senza ottenere risposta da parte dell’Amministrazione competente entro i termini previsti dalla legge con conseguente formazione del silenzio rigetto.

Pertanto, la ricorrente proponeva ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento n. 570 rilasciato dalla Soprintendenza il 31 gennaio 2014 ed anche del silenzio rigetto formulando le seguenti censure:

1) Travisamento dei Fatti - Illogicità Manifesta - Eccesso di Potere per Straripamento - Manifesta Sproporzione della Sanzione Comminata - Falsa Applicazione e Violazione di Legge in relazione all'art. 142 del Dlgs 42 del 2004 e all'art. 2 del D.M. 1444 del 1968;

2) Falsa applicazione e violazione di legge in relazione agli artt. 146 e 167 del Dlgs. n. 42 del 2004;

3) Falsa applicazione e violazione di legge in relazione all'art. 6 del D.P.R. 1199 del 1971 e agli artt. 2 e 3 della L 241/1990.

In data 16 settembre 2014 parte ricorrente depositava l’istanza di accesso al gratuito patrocinio.

L’Avvocatura dello Stato, il 17 settembre 2014, si costituiva in giudizio nell’interesse della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani.

Con l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2014 veniva rigettata l’istanza cautelare.

Successivamente, il 30 settembre 2019 parte ricorrente depositava una dichiarazione con la quale manifestava la persistenza dell’interesse ad ottenere una decisione nel merito del giudizio.

Il 22 dicembre 2022 l’Avvocatura dello Stato depositava una memoria con la quale ribadiva l’infondatezza della domanda formulata dalla ricorrente chiedendone il rigetto nel merito.

Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2023, presente il difensore di parte ricorrente come da verbale, la causa è posta in decisione.

Viene in giudizio la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento impugnato e del silenzio rigetto formatosi a seguito del ricorso gerarchico proposto dall’odierna ricorrente.

La ricorrente asserisce l’illegittimità del provvedimento impugnato contestando l’insussistenza del vincolo paesaggistico di cui all’art 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004 da un lato per la presunta irrilevanza del vicino corso d’acqua e, dall’altro lato, in ragione delle caratteristiche urbanistiche della zona considerata (ciò in quanto l’abitazione ricadrebbe in zona urbanistica B2 non rientrando tra le aree sottoposte al vincolo paesaggistico).

Inoltre, parte ricorrente rileva la “sproporzione” tra la misura della demolizione delle opere e la violazione contestata riferibile a “volumi tecnici” non qualificabili in termini di aumenti volumetrici ai sensi dell’art 167 del d.lgs. n. 42 del 2004.

La difesa dell’Avvocatura dello Stato, costituitasi nell’interesse della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, si incentra sulla infondatezza nel merito delle censure formulate dalla ricorrente.

Orbene, il primo motivo del ricorso è infondato e deve essere rigettato.

In particolare, per quanto riguarda l’asserita insussistenza del vincolo paesaggistico di cui all’art 142, comma 1 del d.lgs. n. 42 del 2004 per l’irrilevanza del corso di acqua presente nelle vicinanze della costruzione il Collegio ritiene opportuno richiamare la recente decisione del C.G.A.R.S. n. 683 del 9 giugno 2022 che ha ricostruito il quadro normativo in materia ambientale di demanio idrico specificando che ai sensi dell’art 144 del d.lgs. n. 152 del 2006 Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono allo Stato … ”.

In aggiunta si evidenzia che “ Le richiamate definizioni non fanno più riferimento alle caratteristiche delle acque pubbliche di cui all’art. 1 del r.d. n°1775/1933, non richiedendo più che esse, per la loro portata o per l’ampiezza del loro bacino imbrifero, abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico interesse. Di conseguenza con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 238/2009, giuridicamente tutte le acque indipendentemente se sotterranee o superficiali sono definite pubbliche e assoggettate a tutela ”.

In ragione di ciò, la presenza di un corso di acqua nelle immediate vicinanze della costruzione rappresenta un elemento idoneo al fine di ritenere applicabile l’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 comportando la sussistenza di un vincolo idrogeologico e la conseguente esigenza di svolgere lavori solo dopo aver acquisito le opportune autorizzazioni.

Parimenti infondata è la censura concernente la insussistenza del vincolo paesaggistico in ragione della collocazione della costruzione nella zona B del PRG del Comune. Infatti, come emerge dalla memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato, la norma richiamata dalla ricorrente (art 142, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 42 del 2004) attiene alle sole aree che “ alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B ”.

Orbene, tenendo conto dell’adozione del PRG in epoca successiva a quella cui la normativa si riferisce, la destinazione urbanistica della zona B2 riferibile all’area in cui si trova l’abitazione risulta irrilevante.

Altrettanto infondata è la censura sollevata dalla ricorrente in ordine alla asserita illegittimità del provvedimento per violazione dell’art 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 e, pertanto, deve essere rigettata.

A prescindere dalla possibilità di un accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, dei volumi tecnici (Cons. Stato, Sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1993 e Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo2022, n. 1932 contra Cons. Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 8713), nel caso che ci occupa, l’autorità preposta alla tutela del vincolo ha correttamente escluso che le opere realizzate siano qualificabili nei suddetti termini poiché i manufatti in esame si atteggiano, sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista funzionale, come volume abitabile, sicuramente insuscettibile di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica stante il disposto dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 poiché destinati a stenditoio e lavanderia (con relativo disimpegno) e con ciò differenziandosi dal vano tecnologico – costituente “volume tecnico” poiché funzionale alla collocazione di impianti meramente serventi al fabbricato principale – e della struttura precaria esterna di cui, con il provvedimento impugnato, la Soprintendenza (applicando l’interpretazione giurisprudenziale di favor per il privato) ha consentito il mantenimento con prescrizioni.

Pertanto, tenendo conto delle suesposte argomentazioni, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nella ricorrenza dei relativi presupposti, ammette il ricorrente al gratuito patrocinio, onerando la segreteria della trasmissione della presente sentenza all’Agenzia delle entrate territorialmente competente, affinchè verifichi la permanenza delle condizioni reddituali dichiarate nell’istanza di ammissione ai fini della liquidazione del compenso.

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