TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-08-30, n. 202301237
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Testo completo
Pubblicato il 30/08/2023
N. 01237/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2013, proposto da
S d B s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F Z e A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A I, N O, F T e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede municipale in Venezia, S. Marco 4091;
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna e Regione Veneto, non costituitisi in giudizio;
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 2013/5805 del 4 gennaio 2013, del Comune di Venezia, a firma del Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia - Servizio Condono Edilizio, avente ad oggetto: “ Sanatoria ai sensi dell'art. 31 e ss. della legge n. 47 del 28.2.1985 e s.m.i. Diniego ”;
- del parere endoprocedimentale contrario espresso dalla Soprintendenza con provvedimento prot. 15209 del 30 ottobre 2012, con cui la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna ha ribadito i contenuti della comunicazione dei motivi ostativi prot. 19530 del 28 dicembre 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2023 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato trasposto in sede giurisdizionale ed in epigrafe indicato, la Società S d B s.r.l. (d’ora in poi Società S d B) impugna il provvedimento prot. n. 2013/5805 del 4 gennaio 2013, con cui il Comune di Venezia ha respinto la domanda di condono dalla stessa presentata in data 16 settembre 1986.
L’istanza di sanatoria ha ad oggetto un fabbricato in muratura adibito ad uffici della superficie di circa 54 mq, ultimato nel 1963, ed un piccolo locale ad uso magazzino – attrezzi, con struttura in ferro e tamponamenti con lamiere zincate, ultimato nel 1974, realizzati a Mestre, in via San Giuliano n. 8.
Il diniego è motivato con riferimento al parere espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici che si è pronunciata negativamente ritenendo i manufatti incongrui rispetto al paesaggio tutelato dal vincolo paesaggistico apposto alle aree ricomprese entro il perimetro della conterminazione lagunare, con D.M. 1° agosto 1985.
La ricorrente premette che la domanda di condono era stata oggetto di un precedente diniego del Comune espresso con provvedimento prot. n. 48351/26552/00 del 22 settembre 1994, motivato con riferimento all’esistenza di un vincolo urbanistico “ a uso pubblico – viabilità ”, senza alcuna menzione della sussistenza del vincolo paesaggistico.
Tale diniego è stato impugnato avanti a questo Tribunale il quale, con sentenza Sez. II, 15 luglio 2009, n. 1758, ha accolto il ricorso per le censure proposte con il primo ed in parte il terzo motivo.
Con il primo motivo la Società lamentava l’illegittimità del diniego perché tardivamente sopravvenuto all’accoglimento della domanda mediante l’istituto del silenzio assenso previsto dall’art. 35 della legge n. 47 del 1985, per il decorso del termine di 24 mesi dalla data di presentazione dell’istanza.
Al riguardo nella sentenza si afferma che “ nel caso di specie, non si versa in ipotesi di vincolo paesaggistico, bensì di previsione, nello strumento urbanistico, di destinazione a viabilità sulla quale sorgono i manufatti ritenuti abusivi ”.
Sulla base di questa premessa la pronuncia ha pertanto giudicato inconferente, perché non applicabile alla fattispecie in esame, il principio di diritto enunciato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 luglio 1999, n. 20, circa l’inoperatività del meccanismo del silenzio assenso ove siano presenti dei vincoli paesaggistici apposti successivamente alla realizzazione delle opere abusive.
Con il terzo motivo la ricorrente deduceva la decadenza del vincolo urbanistico a viabilità per il decorso del quinquennio dalla sua apposizione.
Svolta l’illustrazione del pregresso contenzioso, la Società S d B con il ricorso in epigrafe impugna con dieci motivi il provvedimento prot. n. 2013/5805 del 4 gennaio 2013, con il quale è stata nuovamente respinta la domanda di condono con la diversa motivazione riferita all’incompatibilità dei manufatti con le esigenze di tutela del vincolo paesaggistico.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la violazione dell’efficacia precettiva della sentenza di questo Tribunale, Sez. II, 15 luglio 2009, n. 1758, la contraddittorietà, l’illogicità e il difetto di presupposto, in quanto l’Amministrazione non ha tenuto conto di quanto afferma tale pronuncia, passata in giudicato, circa l’avvenuto accoglimento della domanda di condono per silenzio assenso, con una statuizione che copre il dedotto