TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-10-18, n. 202302377

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-10-18, n. 202302377
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302377
Data del deposito : 18 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2023

N. 02377/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02154/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2154 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Unispace S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Merlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, piazza Vetra, 17;



contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;



nei confronti

NA RM e ON CO MI, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Angela Ruotolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Milano, viale Tunisia, 25;



per l'annullamento

quanto al ricorso principale,

i) del provvedimento del Comune di Milano di preavviso di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, nonché del successivo permesso di costruire in sanatoria richiesto con istanza presentata del 29.3.1986 relativamente all’immobile sito in Milano, via Lovanio n. 3, in parte qua si qualifica il “PIANO SEMINTERRATO” come “AMPLIAMENTO (154,51 mq) DI MAGAZZINO SENZA PERMANENZA DI PERSONE” e viene chiesto il pagamento dei contributi ex art. 2 e 10 della legge n. 10 del 1977 nella complessiva somma di euro 4.688,65;

ii) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati in via principale; nonché per la delibazione nel contesto della giurisdizione esclusiva, della declaratoria di avvenuto perfezionamento del titolo edilizio in sanatoria ex art. 35, comma 17, legge 47/1985;

quanto ai motivi aggiunti,

anche dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio in forza degli ulteriori due motivi in diritto (motivi nn. IX, X e XI) in prosieguo esposti e, per quanto occorrer possa, per l'annullamento

iii) del provvedimento del Comune di Milano datato 11.2.2015, conosciuto dalla ricorrente solamente in data 19.01.2023 a seguito della produzione documentale effettuata da controparte (doc. 43 corrispondente al doc. 17 del fascicolo del Comune di Milano).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, di NA RM e di ON CO MI;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 ottobre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società Unispace RL è proprietaria dal 1999 di un compendio immobiliare sito in Milano, via Lovanio n. 3.

L’immobile era edificato negli anni venti del secolo scorso ed era oggetto di interventi edilizi di ricostruzione a seguito dei bombardamenti subiti nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Nel 1986 l’allora proprietario del compendio, vale a dire l’Ospedale Maggiore di Milano, presentava al Comune domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 (c.d. legge sul condono o anche “primo” condono).

Anche l’attuale proprietaria Unispace presentava nel 2004 altra e diversa domanda di condono, ai sensi però del DL n. 269/2003 convertito con legge n. 326/2003 (c.d. terzo condono).

Tale ultima domanda di sanatoria era respinta con provvedimento del Comune del 13.5.2009, che era impugnato davanti allo scrivente TAR per la Lombardia, sede di Milano.

Quest’ultimo, con sentenza n. 1825/2014 – emesse su due ricorsi riuniti della stessa Unispace – accoglieva le impugnative, imponendo al Comune di valutare nuovamente la domanda di condono del 2004.

La suindicata sentenza di prime cure era appellata ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 209/2021 della Sezione VI, accoglieva in parte l’impugnazione, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado nei confronti delle parti appellanti, vale a dire i signori ON e RM, che sono parti anche del presente giudizio.

Sulla domanda di condono del 1986 il Comune di Milano si pronunciava invece con atto del 5.6.2015, rilasciando il permesso in sanatoria n. 408 del 2015.

Il titolo in sanatoria aveva ad oggetto, fra l’altro, l’ampliamento di 154,51 metri quadrati (mq) al piano seminterrato di un magazzino senza permanenza di persone.

Con il ricorso in epigrafe, la società esponente impugnava il suindicato provvedimento di condono, seppure in parte e sotto due profili:

- il magazzino al piano interrato era in realtà con permanenza di persone;

- non sarebbero dovuti gli oneri di urbanizzazione, trattandosi di un’immobile edificato nel 1949 ed attesa in ogni caso l’intervenuta prescrizione del credito del Comune.

Il gravame era notificato anche ai signori RM e ON, domiciliati nel vicino stabile di via Lovanio n. 5 e già parte del pregresso contenzioso definito prima dal TAR Lombardia e poi dal Consiglio di Stato.

L’immobile di cui è causa è contiguo con l’appartamento dei signori RM e ON, che hanno proposto contro Unispace altre cause davanti allo scrivente TAR ed al giudice ordinario.

I signori RM e ON si costituivano nel presente giudizio, unitamente al Comune di Milano, concludendo per il rigetto del gravame.

L’esponente proponeva in seguito ricorso per motivi aggiunti contro la nota del Comune di Milano dell’11.2.2015, depositato in giudizio dalla difesa comunale quale atto asseritamente presupposto di quello impugnato in via principale.

All’udienza straordinaria di smaltimento del 6.10.2023 la causa era spedita in decisione.

2. In via preliminare giova evidenziare che il presente gravame ha per oggetto il solo provvedimento di condono adottato dal Comune sulla domanda presentata, ai sensi della legge n. 47/1985, dall’allora proprietario dell’immobile di cui è causa, vale a dire l’Ospedale Maggiore di Milano.

La società esponente ha ottenuto il permesso in sanatoria chiesto dalla sua dante causa (cfr. i documenti n. 1 e n. 2 della ricorrente), tuttavia nel titolo così rilasciato l’Amministrazione evidenzia che il magazzino al piano seminterrato – dove è stato realizzato un ampliamento di circa 150 metri quadrati – sarebbe “senza permanenza di persone” (spp).

L’esponente contesta decisamente tale affermazione, sostenendo invece che anche il piano seminterrato era caratterizzato dalla presenza di persone, tanto è vero che dopo l’acquisto del compendio Unispace aveva avviato una serie di

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