TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-11-28, n. 201601331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-11-28, n. 201601331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601331
Data del deposito : 28 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2016

N. 01331/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00492/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L L, C.F. LNCLCU65D14L259H, domiciliato, come per legge, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, n. 2042/2015, pubblicato il 22.9.2015, munito di formula esecutiva in data 19.11.2015 e notificato, in forma esecutiva, in data 4.12.2015, con cui il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento della somma di euro 10.612,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale percepita ai sensi della l. n. 210/1992, nonché al pagamento delle spese del relativo giudizio, complessivamente liquidate in euro 540,00, oltre ogni accessorio di legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 del codice processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori avv. L L e avv. dello Stato Guido Operamolla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza la parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe, con la conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento delle somme ivi liquidate.

Parte ricorrente afferma che tale decreto ingiuntivo è stato notificato al Ministero della Salute, presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, in data 23.9.2015 e che, non essendo stato opposto nel termine di 40 giorni (affermazione che non è stata oggetto di alcuna contestazione) diveniva esecutivo con apposizione della relativa formula in data 19.11.2015 (formula allegata al ricorso che richiama il decreto di esecutività definitivo emesso dal Giudice il 19.11.2015).

Il suddetto decreto ingiuntivo è stato notificato con formula esecutiva al Ministero della Salute in data 4.12.2015 ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito, con modifiche, nella legge n. 30/1997.

Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2016 la causa è passata in decisione.

Ai fini della decisione non vi è motivo di discostarsi, per la fattispecie in esame, dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (formatosi già prima dell'articolo 112, secondo comma, lettera c), del codice del processo amministrativo), secondo il quale per il decreto ingiuntivo, se divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, è d’ammettersi l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3031;
Sez. V, 9 novembre 2004 n. 7236;
Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1301;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 maggio 2009, n. 2983).

In concreto risulta che il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo e definitivo.

Il Collegio, constatata la ritualità del gravame, non può non rilevare la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente.

Va infatti rimarcato come, alla stregua delle dichiarazioni di parte rimaste incontestate, nel caso di specie non risulti che, allo stato, il decreto ingiuntivo ottemperando abbia avuto esecuzione.

In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso;
va quindi ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate, oltre i relativi interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

La richiesta riguardante le spese legali del giudizio civile, invece, dev’essere respinta.

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), invero, s’instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorarie e, analogamente, a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo (Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041;
T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275).

Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale (senza maturare alcun diritto al compenso) dovrà provvedere all’integrale esecuzione del menzionato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.

Vanno altresì poste a carico della stessa Amministrazione, ex art. 91 del codice del processo civile, le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito, per sua dichiarazione antistatario.

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