TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-11-17, n. 202215277

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-11-17, n. 202215277
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215277
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2022

N. 15277/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10156/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10156 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Liana Agostino, Alessandra Allegri, Katia Allegro, Paola Allibardi, Chiara Amadio, Marilena Amore, Sara Ample, Carmela Arcato, Rosalia Arcoleo, Lucia Arcoleo, Maria Iole Arseni, Onorina Ersilia Baffa, Giorgia Baranello, Fabio Barbiero, Francesca Bendotti, Michela Benetton, Riccardo Berini, Michela Bertini, Antonello Biancorosso, Cristina Bighin, Michela Bisso, Laura Bocci, Monica Boffula, Laura Bombonato, Francesca Bonanno, Romina Bontempi, Annarita Borraccino, Giuliana Boscolo Meneguolo, Daniela Brancorsini, Stefania Brusegan, Monia Bucci, Barbara Bullo, Manuela Buosi, Guerrina Burani, Claudia Cacciapuoti, Giuseppe Cagnina, Roberta Cairo, Danila Calandra Di Roccolino, Fabiana Camilleri, Simona Cantarella, Gisella Canzian, Anna Paola Carleo, Elena Castellani, Rita Casula, Mariapina Cecere, Annunziata Celiento, Antonella Ciardo, Manuela Cinque, Barbara Clemente, Sandra Colafemmina, Maria Ausiliatrice Consoli, Alessandro Cordella, Veronica Cormani, Maria Cosentino, Marta Cotta Ramusino, Francesca Criaco, Dario Cutro', Laura D'Agostino, Donatella Daino, Sonia De Carlo, Tiziana Teresa De Gianni, Marcella De Icco, Vincenzo Carmine De Risi, Stefania Del Bianco, Anna Dell'Aquila, Carmelinda Gemma Di Benedetto, Ilenia Di Franco, Veronica Esposito, Anna Fantini, Fiorella Felici, Daniela Ferrara, Beatrice Ferrini, Isabella Ferro, Erika Frascarelli, Sara Gaggi, Veronica Galdieri, Valentina Galgano, Erika Galli, Ida Francesca Gallo, Rosa Gallo, Graziella Garompolo, Valeria Gecchele, Vincenza Genna, Matilde Mattia Giacalone, Valentina Giaracuni, Marta Gilardelli, Concetta Giliberti, Claudia Girardi, Claudia Guarracino, Giada Gubbinelli, Rosymary Guerreri, Soccorsa Iacoviello, Ilaria Iennarelli, Daniela Incorvaia, Rosangela La Gioia, Maria Patrizia Laudicina, Claudia Lavagna, Sandro Lazzarin, Micaela Leopizzi, Teresa Lepera, Daniela Lifone, Vincenza Liparulo Simone, Valentina Lori, Mariaelisa Ludovico, Giuseppina Mallia, Daniela Marciano, Caterina Marinelli, Patrizia Martino, Angela Martino, Marisa Martino, Wanda Pierina Martorana, Maria Martucci, Valeria Meli, Loredana Franca Meola, Francesca Merella, Elena Maria Monti, Vittoria Morabito, Angela Morra Altomare, Catia Morsa, Elena Mucchiut, Patrizia Muraglia, Francesca Muraglia, Rossana Nicotra, Raffaella Oliviero, Elisa Orlandi, Tiziana Ostan, Maria Salvatore Paone, Tiziana Pattocchio, Stefania Pattocchio, Flavia Petinii, Rossella Petruzzini, Marina Pierucci, Sabina Piubello, Pina Pizzocchia, Anna Polino, Angela Recupero, Marzia Robotti, Valentina Romano, Elisabetta Rosa, Paola Rossetti, Barbara Rossetti, Immacolata Russo, Valdolina Santilli, Patrizia Santoro, Alessandra Sartor, Tiziana Sbrizzo, Roberta Scarpa, Lucia Sciascia, Emanuela Scopelliti, Giuseppina Scovazzo, Giuseppina Sica, Valentina Sponda, Cristina Stallone, Sabrina Stipulante, Irene Taglialatela, Elisa Tasso, Elisa Tessari, Marinella Tosco, Tiziana Trinari, Anna Maria Trinchera, Stefania Troiano, Luciana Troiano, Martina Vagnoni, Manuela Vallese, Consiglia Vespasiano, Tiziana Vestita, Marisa Vestita, Valeria Vianello, Concetta Vicario, Lara Vigano', Viviana Vivian, Alice Voltan, Cristina Zanella, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Piraino, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

del decreto 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e scuole primarie, per il triennio 2014/2017. risarcimento danni

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AGOSTINO LIANA il 3\10\2018 :

annullamento

A. del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 506 del 19 giugno 2018, recante disposizioni relativamente “all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 prorogato all'a.s. 2018/2019 – operazioni di carattere annuale“, nella parte in cui, pur prevedendo la possibilità dei docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 9 luglio 2018 di ottenere l'inclusione a pieno titolo nelle GAE e, quindi, nel prevedere una sostanziale riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, non contempla analoga possibilità a favore dei docenti abilitati che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;

B. dell'art. 5 del D.M. n. 506 del 2018 nella parte in cui, sancendo che “per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante”, fa sostanzialmente rivivere l'art. 1 del dm. n. 235/2014, già annullato in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015;

C. dell'art. 4, comma 1 del medesimo D.M. n. 506 del 2018, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, laddove stabilisce che “Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (mod. 2), di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge n. 68/99 (mod. 3), o di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate a decorrere dal 21 giugno 2018 sino al 9 luglio 2018, esclusivamente con modalità web in conformità al codice dell'amministrazione digitali di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 59, con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento permanenza /trasferimento /conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9, comma 3, del D.M. 235 del 1aprile 2014, al quale si rinvia” e, quali atti presupposti/richiamati, degli artt. 9 e 10 del n. 235/2014, nella parte in cui sanciscono rispettivamente che “la domanda (…) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB […]” secondo le seguenti modalità “[…] a) registrazione del personale interessato;
tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line -presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero”, e che “è motivo di esclusione (…) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3”;

D. del silenzio rigetto serbato dalle convenute Amministrazioni innanzi alle diffide presentate dai ricorrenti per ottenere l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), previa attivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata “Istanze on line”;

E. delle Graduatorie ad esaurimento per le classi di insegnamento infanzia e primaria per gli anni scolastici 2014/2017, 2017/2018 e 2018/2019 nonchè dei pedissequi decreti a firma dei dirigenti pt, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti come in epigrafe specificati per ognuno di essi pubblicate nei mesi di agosto e settembre, nella parte in cui non è previsto il loro inserimento in terza fascia, o in mero subordine, nella quarta fascia, per le classi di insegnamento “infanzia” e “primaria” dei docenti abilitati con il diploma magistrale conseguito ante 2001/2002.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 ottobre 2022 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti, tutti titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2000/2001, hanno adito questo Tribunale, per ottenere la declaratoria di nullità del decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale del MIUR), con il quale sono state disciplinate le modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle Graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, l. 24 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui non consente l’inserimento dei docenti abilitati all’insegnamento in quanto titolari di Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e di accertare il loro diritto a essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

2. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio ed ha insistito per l’infondatezza del ricorso.

3. All’udienza pubblica di smaltimento del 14 ottobre 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Può prescindersi dalle questioni di rito, trattandosi di un ricorso manifestamente infondato nel merito e valendo pertanto il principio della ragione più liquida, che può essere applicato a tutti i motivi di ricorso da vagliare congiuntamente, stante la loro connessione e la loro corrispondenza con quelli esaminati nella giurisprudenza di cui infra, anche ex art. 74 c.p.a.

5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per tutte le ragioni già evidenziate dalla giurisprudenza in casi analoghi – e ancora di recente puntualmente ricostruite nella sentenza Tar Lazio, III-bis, 6 aprile 2022, n. 4020 – da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare.

La giurisprudenza a più riprese respinto gravami analoghi a quello oggetto del presente giudizio, alla luce dei principi stabiliti da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 5 e 20 dicembre 2017, n. 11.

6. In particolar modo – così come già evidenziato dalla sentenza Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2020, n. 3802 – al fine di fondare il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti è sufficiente ricordare che le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sopra richiamate hanno affermato:

- che «il d.m. n. 235 del 2014 disciplina – come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone – i criteri di massima per la permanenza, l’aggiornamento e la conferma dell’inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili e i destinatari del d.m. sono esclusivamente i docenti già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l’aggiornamento della posizione o la conferma della stessa. Ne consegue che i destinatari del d.m. sono determinati sin dal momento della sua adozione e rappresentano una categoria chiusa, attesi che i criteri di aggiornamento hanno, peraltro, efficacia limitata nel tempo perché valgono solo per il triennio 2014- 2017»;

- che «il d.m. n. 235 del 2014 presenta caratteristiche che sono incompatibili con una eventuale sua riconducibilità nell’alveo dei provvedimenti a natura normativa, perché mancano gli elementi essenziali della norma giuridica, ovvero: l’astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), la generalità (intesa come indeterminabilità, sia ex ante che ex post, dei destinatari della norma) e l’innovatività (ovvero la capacità di modificare stabilmente l’ordinamento giuridico). Il suddetto d.m., infatti, ha ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta (l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017), ha destinatari determinati e non innova l’ordinamento giuridico, limitandosi a fissare criteri di massima per l’aggiornamento della graduatorie la cui applicazione è limitata nel tempo, oltre alla significativa circostanza che il suo procedimento di approvazione non è quello dei regolamenti ministeriali di cui all’ art. 17 , comma 4, l. 23 agosto 1988, n. 400»;

- che «il ridetto d.m. non è neppure iscrivibile nell’ambito della categoria degli atti amministrativi a contenuto generale che, sebbene privi (a differenza dell’atto normativo) dell’astrattezza, si caratterizzano per la generalità dei destinatari, intesa come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post, poiché il d.m. n. 235 del 2014, come si è già precisato, si rivolge a destinatari già noti al momento dell’adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle gae»;

- che «l’accoglimento della domanda di annullamento del d.m. n. 235 del 2014 intervenuto ad opera della sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 non ha prodotto effetti erga omnes, perché è lo stesso dispositivo della sentenza di annullamento che si premura di specificare che gli effetti dell’annullamento operano solo a vantaggio di coloro che hanno proposto il ricorso (e così è accaduto per le ulteriori sei sentenze che hanno accolto i relativi ricorsi, circoscrivendo però solo a quegli appellanti gli effetti favorevoli delle decisioni giudiziali), oltre alla applicabilità ai relativi giudicati dei principi generali del processo in tema di limiti soggettivi del giudicato amministrativo»;

- che «quanto al contenuto, il d.m. n. 235 del 2014 non contiene alcuna disposizione lesiva o escludente nei confronti dei diplomati magistrati non inseriti nelle gae dal momento che, trattandosi di un decreto che detta criteri e procedure per aggiornare le graduatorie, il d.m. non si rivolge a coloro che, per qualsiasi motivo, non sono stati inseriti in dette graduatorie. Da ciò consegue che coloro che erano in possesso del diploma magistrale avrebbero dovuto far valere tale titolo partecipando ad almeno una delle varie procedure bandite dal Ministero per l’inserimento nelle graduatorie (permanenti prima e ad esaurimento poi) ed eventualmente, a fronte del mancato accoglimento della domanda presentata, avrebbero poi dovuto far valere le loro ragioni impugnando tempestivamente il provvedimento con cui si negava detto inserimento. Ciò non è accaduto per la semplice ragione che i ricorrenti non hanno mai partecipato alle procedure bandite per l’inserimento nelle graduatorie, nella convinzione (dagli stessi ammessa) di non aver titolo all’ inserimento in base al solo diploma magistrale»;

- che quindi «il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via “strumentale”, nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con d.p.r. 31 luglio 1996, n. 471 (in tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la l. 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del d.m. 10 marzo 1997 , consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l’ iscrizione nelle graduatorie)»;

- che «non ha rilievo in senso contrario, rispetto a quanto si è appena precisato, la previsione di cui all’ art. 1, d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla l. 27 luglio 2004, n. 186 e poi successivamente modificata secondo la quale è sufficiente per accedere alla graduatoria il titolo abilitante comunque posseduto, in quanto detta disposizione non fa alcun riferimento al valore abilitante del solo diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Né, successivamente, l’art.

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