TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-06-13, n. 202403741
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2024
N. 03741/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01991/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1991 del 2023, proposto da
Immobiliare Cu.Bar. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V D S e dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. – della nota n. 1058-P, assunta al protocollo del Comune di Somma Vesuviana al n. 1911 del 23/1/2023, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, prot. n. 19588 del 6/8/2021 (prot. della Soprintendenza n. 163-A del 4/1/2023);
2. – della successiva nota prot. n. 2894 del 1/2/2023, con la quale il Responsabile dell'Ufficio del Paesaggio del Comune di Somma Vesuviana ha richiesto alla società ricorrente di conformare gli elaborati progettuali alle prescrizioni rese con nota n. 1058-P;
3. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La società ricorrente, proprietaria del fondo sito in Somma Vesuviana, alla via Traversa Duca di Salza, riportato in Catasto terreni al Foglio 6, p.lle 380 e 829, rientrante in Zona D/2 “Zona destinata all’insediamento di impianti produttivi” del vigente P.R.G. del Comune di Somma Vesuviana, impugna, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, la nota Prot.N.1058-P del 20/01/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli, pur esprimendo parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai fini della realizzazione, sul predetto fondo, di un opificio industriale da adibire a deposito di prodotti del vetro, subordinava l’intervento a prescrizioni vincolanti, con sensibile riduzione delle dimensioni della struttura, “per un migliore inserimento paesaggistico”.
II. A sostegno del gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 146, co. 5 e 8, del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost.;
b) eccesso di potere per motivazione apparente e stereotipata, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, imparzialità e buon andamento, contraddizione tra provvedimenti, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
III. Si è costituito il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 26.03.2024, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Va preliminarmente confermata, in rito, l’immediata impugnabilità del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli.
L’oggetto del presente giudizio concerne il provvedimento, di cui alla nota n. 1058-P, con il quale la predetta Soprintendenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, prot. n. 19588 del 6/8/2021 (prot. della Soprintendenza n. 163-A del 4/01/2023), nella sostanza, ascrivibile ad un “dissenso costruttivo”, nonché la conseguente nota prot. n. 2894 del 1/02/2023, con la quale il Responsabile dell’Ufficio del Paesaggio, tenuto conto del predetto parere, ha richiesto alla società ricorrente di conformare gli elaborati progettuali alle relative prescrizioni nell’ambito del procedimento edilizio finalizzato a conseguire il permesso di costruire per la realizzazione di un opificio industriale da effettuarsi nel fondo di proprietà della stessa società ricorrente, ubicato alla via Traversa Duca di Salza e riportato in Catasto terreni al Foglio 6, p.lle 380 e 829.
Pur non essendo ancora definito il procedimento paesistico, deve ritenersi ammissibile il gravame proposto avverso il parere tempestivamente reso, nei termini di cui all’art. 146, co. 5, del D.Lgs. n. 42/2004, dalla Soprintendenza proprio in considerazione della natura vincolante ad esso attribuita quale atto propedeutico al rilascio, da parte dell’Amministrazione comunale, dell’autorizzazione paesaggistica, provvedimento conclusivo del subprocedimento inserito nella procedura volta alla concessione del titolo abilitativo edilizio richiesto.
Ed invero, “è appunto all’atto dell’emanazione del parere negativo che va ricondotto il determinarsi della prima lesione dell’interesse legittimo del privato interessato” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 giugno 2014, n. 3250).
Se, infatti, “in linea di massima, nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è in sé impugnabile in via autonoma, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, onde quello va gravato insieme a questa, … questa regola subisce eccezione in tutti i casi in cui, all’interno d’un procedimento, siano resi atti vincolanti idonei a determinare, in via inderogabile, il contenuto della predetta statuizione o atti sì interlocutori, ma che comportino un arresto procedimentale” (Cons. Stato, sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46). Ora, con riferimento al parere ex art. 146, co. 5, D.Lgs. n. 42/2004, “l’amministrazione non può discostarsi dal contenuto del parere e, dunque, questo contribuisce a determinare in maniera necessaria ed ineludibile il contenuto del provvedimento finale”, per cui “ritiene il Collegio che, in relazione a tale carattere, il parere vincolante assuma, da un punto di vista sostanziale, natura decisoria” (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 259).
Tali considerazioni trovano pianamente ingresso nella fattispecie all’esame poiché, pur non provocando, in toto , l’arresto del procedimento, l’impugnato parere è comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dal momento che il provvedimento definitivo non potrà che essere conforme alle prescrizioni rese dall’Amministrazione deputata alla tutela del paesaggio. Ciò ha trovato già conferma nella nota prot. n. 2894 del 1/2/2023, con la quale il Responsabile dell’Ufficio del Paesaggio, proprio in ragione del parere vincolante espresso dall’Amministrazione statale, ha richiesto alla società ricorrente di conformare gli elaborati progettuali alle predette prescrizioni, operando una sensibile revisione del progetto, compresso nella misura, incontestata, del 49,69%.
V.1. Più in generale, “Nel procedimento di accertamento di conformità ambientale è suscettibile di autonoma impugnazione … il parere negativo tempestivamente adottato dalla Soprintendenza, che vincola il Comune ad un conseguente rigetto della domanda” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 06/10/2022, n.2569), “in quanto lesivo della posizione giuridica come ogni atto che provochi l'arresto del procedimento” (Cons. di St., sez. II, 19/10/2023, n. 909). Infatti, “Il parere paesistico espresso dalla Soprintendenza ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (sia quello obbligatorio e vincolante «in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge», come nel caso di specie, sia quello obbligatorio ma non vincolante «all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici», sia quello espresso ai sensi del regime autorizzatorio semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017) costituisce esercizio di potere inerente a vera e propria amministrazione attiva nell'ambito di fattispecie complesse, in cui i pareri resi dall'autorità statale in ordine alla compatibilità dell'intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici compendiati nella disciplina vincolistica assumono valenza di tipo codecisionale rispetto alla determinazione conclusiva assunta dall'amministrazione procedente” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 14/09/2021, n. 1185).
VI. Tanto premesso, il ricorso è fondato.
VI.1. Premette, in fatto, parte ricorrente che:
a) in data 6/08/2021, ha presentato richiesta di permesso di costruire convenzionato ai sensi