TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202201523

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202201523
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201523
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2022

N. 01523/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00164/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 164 del 2022, proposto da
A A, rappresentato e difeso dall'avvocato F S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abbrescia 83/B;

contro

Comune di Palo del Colle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della delibera di C.C. n. 37 del 30.11.2021;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, comunque lesivi ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palo del Colle;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITO

Il ricorrente è consigliere comunale di Palo del Colle e, in tale veste, ha impugnato la delibera n. 37/2021 avente ad oggetto “Variazione di Bilancio n. 7 – Variazione ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. al Bilancio 2021-2023”.

Con la citata delibera è stato, tra l’altro, approvato il bilancio comunale di previsione 2021/2023.

L’istante deduce che tale approvazione sarebbe intervenuta violando la procedura prevista dal D.lgs. 267/2000 e dal Regolamento Comunale di Palo del Colle.

Pur risultando acquisito il parere dell’organo di revisione economico finanziario, esso non sarebbe stato messo a disposizione dei consiglieri comunali nei termini previsti dall’art. 56 del Regolamento dell’Ente, secondo cui “ tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell’adunanza e almeno nei tre giorni precedenti non festivi. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del C.C. se non è stata depositata entro i termini... nel testo completo dei pareri di cui all’art. 49 D.lgs. 267/00, corredata da tutti i documenti necessari per consentire l’esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti di ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati ”.

Assume l’interessato che tale disposizione è finalizzata a consentire l’esercizio, da parte dei Consiglieri Comunali, delle prerogative proprie della carica elettiva come previsto dall’art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/00.

Il parere ex art. 239 D.lgs. n. 287/00 non sarebbe stato depositato nei tre giorni antecedenti l’adunanza (vale a dire entro il 27.11.2021).

La mancanza sarebbe importante in quanto, da un lato, si tratterebbe di un parere obbligatorio ex art. 49 D.lgs. n. 267/00 e, dall’altro, tale parere avrebbe dovuto essere reso entro 7 giorni ai sensi dell’art. 51 del regolamento di contabilità di Palo del Colle.

Il Comune di Palo del Colle si è costituito in giudizio per resistere al ricorso eccependo in via preliminare che la procura alle liti rilasciata dall’ing. Amendolara sarebbe nulla perché mancherebbe la “certificazione di autenticità da parte del difensore in ordine alla sottoscrizione autografa del ricorrente. Eccepisce inoltre la inammissibilità del ricorso in quanto l’istante avrebbe omesso “di formulare i motivi di ricorso in termini specifici e distinti”.

Inoltre il Comune ha eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad impugnare le delibere dell’organo collegiale. Ciò in quanto il ricorrente, nella qualità di consigliere comunale di Palo del Colle ha impugnato la deliberazione n. 37/2021 che, contrariamente a quanto dichiarato in ricorso, non riguarderebbe l’approvazione del bilancio comunale di previsione 2021/2023, bensì l’approvazione di una mera variazione di bilancio (n. 7/2021).

I consiglieri comunali, secondo il Comune, non avrebbero alcuna legittimazione ad impugnare le delibere dell’organo collegiale di cui fanno parte, rivestendo una posizione differenziata e qualificata solo in ordine all’impugnazione di atti ritenuti lesivi delle competenze dell’organo medesimo.

In ogni caso il ricorrente avrebbe “potuto esercitare nel corso di formazione della delibera e di approvazione della stessa, i suoi diritti e le prerogative proprie della carica ricoperta, tant’è che, analizzando attentamente il verbale della seduta consiliare in questione tenutasi, il 30.11.21, quegli era presente ed ha partecipato attivamente alla discussione precedente l’approvazione”.

Infine sostiene la infondatezza nel merito del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 107 del 9.3.2022 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione dell’atto impugnato.

All’udienza del 19 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



1. In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità della impugnazione sollevata dalla difesa del Comune.

Con riferimento all'idoneità della procura, il collegio ritiene che si debba fare riferimento al disposto di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, secondo il quale la procura alle liti si considera apposta in calce, e perciò dotata dei requisiti della specialità, quando è depositata con modalità telematiche, unitamente all'atto cui si riferisce.

Nel caso di specie ricorso e procura sono stati redatti lo stesso giorno, il 28.01.2022 (così come la relata di notifica a mezzo pec al Comune), il primo reca la firma digitale del difensore;
la seconda riporta oltre alla data del 28.1.2022, la firma autografa del ricorrente, quella riferita alla firma digitale del difensore, che attesta la conformità della copia digitale deposita all’originale cartaceo custodito dal patrono, apposta nello stesso giorno 28.1.2022. Tutti i suddetti atti sono stati depositati con modalità telematiche.

Per quanto d'interesse, l’art. 8, comma 3, del D.P.C.M. n. 40/2016 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), in ordine alla procura alle liti si limita a precisare che: “ la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce;
b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce
” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 5.5.2017, n. 2420).

Tanto chiarito come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa “ la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi è idonea, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito. L'anteriorità del conferimento rispetto alla redazione materiale del ricorso non la priva di validità attesa la tecnicità dell'atto introduttivo per il cui confezionamento è dato ampio mandato al difensore ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4.2.2020, n. 540).

Alla stregua di quanto sopra, poiché sono state rispettate le condizioni minime per la validità della procura previste dal menzionato art. 8 del D.P.C.M. n. 40/2016 e la procura alle liti reca l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), l’eccezione sollevata dal Comune può essere disattesa.

Ove del resto, si volesse seguire la tesi della difesa comunale circa la mancanza di attestazione della autenticità della firma, la stessa al più potrebbe configurarsi come mera irregolarità come tale non inficiante la corretta instaurazione del giudizio.

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