TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-07-02, n. 202104587

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-07-02, n. 202104587
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202104587
Data del deposito : 2 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2021

N. 04587/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02338/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R.;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento: del decreto di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'avviso orale emesso in data 24/07/2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza straordinaria, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, D.L. n. 137/2020, del giorno 15 giugno 2021 il dott. Fabio Maffei e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il presente ricorso, notificato in data 27 aprile 2016 e depositato il successivo 20 maggio, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento n. 510/Area II quater /A.O. del 14 marzo 2016, con cui il Prefetto di Napoli ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di ammonimento del 24/07/2015 prot. n. 24777 emesso dal Questore della Provincia di Napoli, nonché tale ultimo provvedimento presupposto.

A sostegno del ricorso ha dedotto due censure così rubricate

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3

DELLA LEGGE

159/2011. MANCANZA DEL PRESUPPOSTO DELLA PERICOLOSITA' SOCIALE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO E/0 IRRAGIONEVOLEZZA DEL MOTIVAZIONE. ASSENZA DEL REQUISITO DELL'ATTUALITA' IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA DEL RICORRENTE.TRAVISAMENTO DEI FATTI.

II) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI RANGO COSTITUZIONALE DELL'UNITA' FAMILIARE. VIOLAZIONE DELL'ART. 5

COMMA

5, e 28,

COMMA

1, D.LGS. 286/98. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE.

Si è costituita l'Amministrazione resistente, con deposito di relazioni difensive scritte e di documenti.

L'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza 1002/2016 in forza della seguente motivazione: " Considerato che non si ravvisano i presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare atteso che le responsabilità penali accertate nei confronti del ricorrente e i procedimenti penali attualmente pendenti a suo carico, giustificano l’adozione della misura dell’avviso orale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 ”.

La parte ricorrente non ha prodotto alcun documento, né alcuna memoria difensiva, ex art. 73 comma 1 c.p.a. in vista dell'udienza di discussione del ricorso, né ha presenziato all'udienza, laddove l'Avvocatura dello Stato ha presentato la memoria conclusionale.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica, fissata per lo smaltimento dell'arretrato, del 15 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, D.L. n. 137/2020 e del D.L. n. 44 del 2021.

2.- Il ricorso è infondato e, per l'effetto, deve essere respinto, potendo tutti motivi di gravame essere esaminati congiuntamente in ragione dell’unica sottesa ratio censoria, unitariamente volta a contestare l'eccesso di potere ed il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l'amministrazione procedente adottando l'impugnato avviso in assenza dei presupposti richiesti dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 159/2011.

Osserva il Collegio che il provvedimento trae la propria ragione giustificatrice dalla constatazione che con riguardo al periodo compreso tra l’anno 1999 e l’anno 2015, l'attuale ricorrente annoverava precedenti di polizia per i delitti di ricettazione continuata in concorso, porto abusivo di armi, violazione delle norme sull'immigrazione.

Inoltre nell’anno 2014, era stato arrestato in flagranza di reato e deferito all’autorità giudiziaria per i reati di furto aggravato in concorso, violazione di domicilio, ricettazione e resistenza a P.U e, quindi, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. fino al 15 dicembre 2014.

Tali circostanze, a parere dell'Amministrazione resistente, concretavano un compendio fattuale tale da indurre a ritenere che il ricorrente fosse un soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, dedito ad attività illecite dalle quali avrebbe tratto, anche se in parte, i proventi per il proprio sostentamento, come si evince dalla sua condotta in genere e dai pregiudizi indicati.

Dispongono, per quanto d'interesse, le richiamate norme del d.lgs. n. 159/2011, recanti il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione:

a) l'art. 3, rubricato "Avviso orale": "Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa";

b) l'art. 1, concernente i "Soggetti destinatari": "I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".

O, osserva il ricorrente che, costituendo l'avviso orale una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a punirli, la sua adozione sarebbe necessariamente condizionata all'accertamento di una condotta caratterizzata da elementi di fatto tali da legittimare un giudizio di pericolosità all’attualità, nel proprio caso ritenuto irragionevole, con conseguente carenza di istruttoria e di motivazione.

2.1.- Tale prospettazione, a parere del Collegio, non può essere condivisa, non ravvisandosi valide ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:

a) l'avviso orale disciplinato dall'art. 3, co. 4, d.lgs. n. 159/2011 "rientra nell'ambito di una valutazione discrezionale di competenza dell'autorità di polizia, sindacabile soltanto sotto il profilo della sussistenza dei presupposti, nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione. In ragione della finalità latu sensu "preventiva" cui è ispirata la misura, l'esercizio del potere di cui è titolare l'amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria" (cfr.: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 23.03.2016, n. 539;
T.A.R. Marche, 06.09.2017, n. 705;
T.A.R. Umbria, 22.02.2017, n. 158);

b) "l'avviso orale, avendo natura preventiva, può essere sorretto anche solo da una valutazione di carattere indiziario di portata generale fondata su elementi di fatto significativi nel loro complesso. Per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato sono sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'Autorità di Polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possano dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione. Ciò che conta insomma è l'emergenza di una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali";

c) "in tema di avviso orale ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere esistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili. È legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza a una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. 159/2011. Si precisa, sotto tale profilo, che la misura di prevenzione dell'avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato viva dei proventi di attività delittuosa o sia dedito a traffici illeciti o si associ con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale" (cfr.: T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 28.03.2018, n. 756);

d) in altri termini, "l'avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge - che rappresenta la misura più tenue tra quelle previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 - ben può essere motivato con riferimento anche a semplici sospetti a carico del destinatario, purché basati su elementi di fatto che ne facciano ragionevolmente ritenere sussistenti gli elementi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011" (cfr.: T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 11.04.2019, n. 468);

e) "il presupposto per l'emanazione dell'avviso orale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 consiste non tanto nell'esistenza di specifiche prove in ordine alla commissione di reati, bensì nella presenza di elementi di fatto che, secondo le regole della logica e della ragionevolezza, conducono a riscontrare condizioni di pericolosità sociale" (cfr.;
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I-ter, 24.05.2018, n. 5764). "Quanto ai presupposti, la finalità preventiva della misura dell'avviso orale disciplinato dall'art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia) consente che essa possa essere emessa anche a prescindere dall'esistenza di condanne penali e che possa essere sorretta da valutazioni di carattere indiziario di portata generale, fondate su elementi di fatto significativi nel loro complesso" (cfr: T.A.R. Marche, 06.09.2017, n. 705);

f) in definitiva, "il sistema dell'avviso orale si fonda su un giudizio di probabilità che il soggetto ammonito, laddove non muti condotta, possa incorrere nella commissione di reati (art. 3 d.lgs. n. 159/2011, Codice antimafia)" (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 15.05.2015, n. 796). "La misura dell'avviso orale di cui all'art. 3 d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) consiste, infatti, nel mero avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilano elementi di fatto che ne facciano ritenere l'appartenenza a una delle categorie previste dall'art. 1 del medesimo decreto, e non ha altro effetto se non quello di consentire, entro i successivi tre anni, la formulazione della proposta all'Autorità giudiziaria circa l'applicazione di misure di prevenzione" (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 10.04.2015, n. 1135;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03.02.2015, n. 726).

Ed invero, "quando l'avviso orale non risulti accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi del vigente art.

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