TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-09-04, n. 202313564

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-09-04, n. 202313564
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313564
Data del deposito : 4 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2023

N. 13564/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12018/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12018 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. U G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

a) del provvedimento del Comando interregionale dell’Italia centrale della Guardia di finanza del -OMISSIS- (prot.n.-OMISSIS-), notificato il -OMISSIS-, con il quale si è disposta nei confronti del ricorrente la perdita del grado per rimozione e l’iscrizione d’ufficio, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado;

b) di ogni altro atto al primo connesso, preordinato e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 giugno 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente, brigadiere della Guardia di finanza in congedo, impugna il provvedimento disciplinare che irrogava la sanzione della perdita del grado con l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare senza alcun grado.

1.1. Nel dettaglio, il procedimento disciplinare veniva avviato a seguito della condanna del ricorrente (dal Tribunale di -OMISSIS-in primo grado, all’esito del giudizio abbreviato) alla pena di quattro anni di reclusione e alla interdizione dai pubblici uffici, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio ex artt. 319 e 321 c.p.

2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.

3. Le parti depositavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 30 giugno 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

4. Terminata l’esposizione dello svolgimento del processo, può passarsi all’illustrazione delle doglianze spiegate nell’atto di impugnazione.

4.1. Con il primo motivo viene lamentata la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale, atteso che la vicenda concerne fatti occorsi nel -OMISSIS-, ossia prima della riforma degli artt. 1392 e 1393 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ord. mil.), operata per mezzo dell’art. 4, comma 1 d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91. Difatti, diversamente opinando, si applicherebbe retroattivamente una norma di legge.

4.2. Tramite la seconda censura viene lamentata la violazione dell’art. 2149, comma 8 ord. mil. che prevede che solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale può procedersi con il giudizio disciplinare;
inoltre, la Corte costituzionale, nel dichiarare parzialmente illegittimo l’art. 866 ord. mil., avrebbe parimente previsto che in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici si debba avviare un procedimento disciplinare successivamente alla definitivà della condanna penale.

4.3. A mezzo della terza doglianza si rappresenta una violazione dell’art. 1393 ord. mil. (nel testo novellato) atteso che non sarebbero disponibili elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare.

4.4. Con la quarta ragione di gravame si evidenzia altra violazione dell’art. 1392 ord. mil. essendo il procedimento disciplinare stato avviato oltre i 90 giorni dalla comunicazione della sentenza.

4.5. Infine, con l’ultimo motivo si evidenzia la sproporzionalità della sanzione irrogata.

5. Nessuna censura può essere positivamente apprezzata.

6. In particolare, sull’applicazione retroattiva della nuova disposizione, va rilevato come ciò non sia avvenuto nel caso di specie. Sul punto va precisato che il fatto illecito contestato veniva temporalmente descritto come commesso tra il -OMISSIS- -OMISSIS-;
orbene, in tale lasso temporale interveniva la prima modifica dell’art. 1392 ord. mil. che, eliminando la pregiudiziale penale, rinviava all’art. 55- ter d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per l’individuazione del termine di avvio (v. art. 15 l. 7 agosto -OMISSIS-, n. 124). In seguito, l’art. 4 d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91 (entrato in vigore il 15 giugno 2016), sostituiva il testo dell’art. 1393 ord. mil., precisando come la pregiudiziale penale costituisca un’eccezione prevista nei pochi casi indicati (per una puntuale ricostruzione, v. Cons. Stato, sez. I, par., 26 febbraio 2020, n. 494).

6.1. Dagli atti emerge come l’amministrazione abbia avviato il procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti avvenuta in data -OMISSIS-. L’amministrazione, inoltre, nelle proprie difese evidenzia come tutti i fatti rilevanti per la conoscenza dell’illecito fossero successivi all’entrata in vigore della nuova normativa: invero, la sentenza di condanna è del -OMISSIS-, il -OMISSIS- veniva presentata dalla linea gerarchica la proposta di avvio del procedimento disciplinare di stato (anche) contro l’odierno ricorrente. In altre parole, non vi sono fatti del procedimento disciplinare compiuti prima dell’entrata in vigore della riforma.

6.2. Tali incontestate circostanze, pertanto, evidenziano come al momento dell’avvio del procedimento vigessero le novelle disposizioni che, correttamente, l’amministrazione applicava. Difatti, le disposizioni de quibus costituiscono norme processuali ( rectius , procedurali) che quindi seguono pacificamente il principio del tempus regit actum : conseguentemente, i procedimenti avviati (o sospesi) anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina continuano ad essere regolati dalle pregresse norme (in tal senso, v. Tar Toscana, sez. I, 16 febbraio 2022, n. 182);
viceversa, i procedimenti per i quali la notizia dell’illecito disciplinare interveniva successivamente alla novella dell’ordinamento militare, devono essere avviati indipendentemente dalla pendenza del procedimento penale (cosí, Tar Veneto, sez. I, 30 giugno 2022, n. 1122).

6.3. Pertanto, correttamente, il procedimento disciplinare seguiva uno sviluppo autonomo, svincolato dall’accertamento penale. Né appaiono ricorrere, nel caso di specie, gli estremi per una sospensione dell’istruttoria ai sensi del novello art. 1393 ord. mil.: difatti, l’accertamento non si presentava particolarmente complesso, né apparivano indisponibili di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare (sul punto v. Cons. Stato, ad. plen., 13 settembre 2022, n. 14).

6.4. Viepiú, un’ulteriore notazione processual-penalistica è di conforto: difatti, l’odierno ricorrente accedeva al giudizio abbreviato che, oltre a comportare uno sconto di pena, «trasforma» gli indizî raccolti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari in prove utilizzabili dal giudice per la decisione (v. art. 438, comma 1 c.p.p.). Conseguentemente, risulta di solare evidenza come non fosse doverosa la sospensione, essendo l’amministrazione in possesso di tutti gli elementi di prova che costituivano la base della sentenza del giudice penale, residuando unicamente necessaria una nuova valutazione, a fini disciplinari, delle risultanze istruttorie: in altre parole, essendo preclusa la possibilità di integrazione di nuovi mezzi di prova a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, appare evidente la sufficienza del compendio istruttorio a disposizione dell’amministrazione.

7. Quanto alla violazione dell’art. 2149, comma 8 ord. mil., va rilevato come trattasi di una disposizione di carattere sostanziale e non procedurale, ossia che collega al ricorrere di certi fatti (in particolare alcune specifiche condanne penali) la comminazione di una particolare sanzione disciplinare (in tal senso v. Tar Liguria, sez. I, 18 marzo 2022, n. 205). Conseguentemente, il richiamo operato nel ricorso appare fuori luogo, atteso che la disposizione non impone di sospendere il procedimento disciplinare avviato. In aggiunta, la clausola di salvezza appare necessaria solamente per evidenziare come la perdita del grado possa essere conseguenza diretta (nei casi previsti dall’art. 866 ord. mil.) della condanna penale: in simili ipotesi, infatti, l’amministrazione non deve procedere ad un giudizio disciplinare (salvo quanto previsto da Corte cost., 15 dicembre 2016, n. 268).

8. Sulla quarta censura è sufficiente osservare come il procedimento disciplinare è stato avviato tempestivamente. Difatti, l’art. 1392, comma 2 ord. mil. prescrive di avviare il procedimento entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, per i quali l’amministrazione dispone (ai sensi degli artt. 1040, comma 1, lett. d), n. 19) e 1041, comma 1, lett. s), n. 6) d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90) di 180 giorni decorrenti dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente: orbene, considerando come dies a quo il giorno del deposito della motivazione della sentenza (-OMISSIS-), gli accertamenti preliminari si concludevano in 165 giorni (ossia il -OMISSIS-, con la concordanza del Comandante interregionale di avvio di un procedimento disciplinare di stato formulata dalla sottostante linea gerarchica) e la contestazione veniva notificata 45 giorni dopo (-OMISSIS-). Nessuna violazione di legge, indi, è riscontrata.

9. Infine, sull’ultimo motivo, va rilevato come la sanzione sia stata irrogata all’esito di un’autonoma e completa istruttoria disciplinare nel corso della quale sono state esaminate le difese del militare, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di utilizzare gli indizî di colpevolezza ( rectius , elementi di prova, v. supra § 6.4.) raccolti in sede penale, non sussistendo l’obbligo di svolgere una diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova: ciò soprattutto nel caso, come quello in esame, in cui gli elementi a disposizione siano stati reputati (con valutazione ampiamente discrezionale) sufficienti per decidere (sul punto v. Cons. Stato, sez. II, 27 gennaio 2021, n. 825).

9.1. Con riferimento al paventato difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, ritagliato il perimetro del sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di abnormità o illogicità (Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2018 n. 5700), il Collegio ritiene che la partecipazione al sodalizio criminoso sia idonea a sorreggere la determinazione impugnata, avendo compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’amministrazione di appartenenza. Neppure possono richiamarsi i meriti di servizio dimostrati dal militare, atteso che la specifica fattispecie (corruzione per favorire la figlia nel concorso di accesso al Corpo, con pagamento di € -OMISSIS- in contanti) appare dimostrare una peculiare violazione ai danni sia dell’amministrazione, sia della collettività (cfr. in termini, Tar Lazio, sez. IV, 16 febbraio 2023, n. 2766).

9.2. Né a diverse conclusioni può giungersi in ragione dell’intervenuto annullamento della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-. Invero, leggendo la decisione del giudice di secondo grado appare evidente che si tratta di una circostanza legata alla posizione processuale nel giudizio penale: difatti, dopo l’imputazione – unitamente ad altri – per corruzione (per la quale il ricorrente vestiva i panni del correo), il pubblico ministero modificava l’imputazione, derubricandola nella meno grave ipotesi di millantato credito (il che mutava la posizione dell’esponente in vittima del reato). Tuttavia, il giudice di prime cure, non condividendo la rimodulazione dell’accusa, condannava tutti gli imputati (ivi compreso l’odierno ricorrente) per corruzione: la Corte d’appello, riscontrando l’originalità di una condanna comminata ad un soggetto che formalmente interveniva quale persona offesa, annullava con rinvio la sentenza, limitatamente alla posizione dell’interessato. Successivamente il Tribunale di -OMISSIS-, in sede di rinvio, pronunciava nuovamente condanna ad anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di corruzione.

9.3. Pertanto, anche gli elementi sopravvenuti confermano la proporzionalità, logicità e coerenza della sanzione disciplinare comminata.

10. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le doglianze, il ricorso è definitivamente respinto.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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