TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-06-30, n. 202201122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-06-30, n. 202201122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201122
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2022

N. 01122/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00886/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 886 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , nella sede in Venezia, San Marco 63;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero della Difesa – -OMISSIS-, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, la "sospensione disciplinare dall'impiego di mesi 3 (tre)", ai sensi dell'articolo 1357, lettera a), del Decreto Legislativo n. 66 del 2010, con la seguente motivazione: “-OMISSIS-, e comunicava le informazioni acquisite nelle circostanze di cui sopra a un soggetto estraneo”;

ed altresì e per quanto di ragione

- della nota n. -OMISSIS-/-OMISSIS-del -OMISSIS-- -OMISSIS---OMISSIS--OMISSIS-, con il quale si procedeva alla contestazione degli addebiti al ricorrente Delegato dal -OMISSIS-CC. “-OMISSIS-” missiva -OMISSIS-;

- della istruttoria del Ministero della Difesa --OMISSIS-;

- della relazione finale datata -OMISSIS- -OMISSIS-circa l'inchiesta formale disciplinare instaurata a carico del ricorrente;

- della missiva nr. -OMISSIS-/-OMISSIS-del -OMISSIS-CC. “-OMISSIS-”, con la quale viene proposta a carico del ricorrente la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego per mesi 12;

- del provvedimento -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa disponeva l'esclusione del ricorrente dal conferimento della qualifica speciale per l'aliquota di avanzamento del-OMISSIS- in conseguenza del presente procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1051 co. VII COM;

- di tutti gli atti ed i provvedimenti dall'apertura della inchiesta formale e fino all'atto finale odiernamente impugnato e costituenti il procedimento disciplinare a carico del ricorrente;

- di ogni provvedimento connesso, presupposto o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, -OMISSIS-, impugna il provvedimento con il quale gli è stata comminata la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi tre, per aver effettuato, nel periodo compreso tra il -OMISSIS-, alcuni accessi abusivi ai sistemi informatici in dotazione al Corpo di appartenenza, allo scopo di interrogare la banca dati delle forze di polizia e quindi fornire ad un soggetto terzo le informazioni in tal modo ottenute.

All’esito delle indagini penali, cui il ricorrente veniva sottoposto, in data-OMISSIS-sopraggiungeva il decreto di archiviazione, pronunciato dal-OMISSIS-sedente presso il -OMISSIS-, in ragione dell’intervenuto prescrizione del reato ascritto al militare.

Acquisita copia di detta pronuncia, munita il -OMISSIS-, attestante la mancata proposizione del ricorso per cassazione, il -OMISSIS-“-OMISSIS-”, ai sensi dell’art. 1378 del d. lgs. n. 66 del 2010, disponeva l’avvio dell’inchiesta formale a carico dell’interessato, assumendo la rilevanza disciplinare della condotta del ricorrente, al quale, in data -OMISSIS-, veniva formalmente contestato l’addebito. Il relativo procedimento veniva successivamente sospeso, in occasione dell’emergenza pandemica, per il periodo compreso tra il -OMISSIS-, come previsto dall’art. 103 del d.l. n. 18 del 2020. All’esito del procedimento, veniva proposta l’irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi dodici, proposta che la -OMISSIS- accoglieva solo in parte applicando, con il decreto in epigrafe descritto, la più mite sanzione della sospensione per mesi tre.

2. Il ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione:

(1) Violazione di legge (art. 1392, comma 2, D.Lgs. n. 66 del 2010 (C.O.M.) - art. 1040, comma 1, lett. d), n. 19 e l'art. 1041, comma 1, lett. s), n. 6 del vigente DPR 15/03/2010, n. 90) ;
la contestazione degli addebiti, effettuata il -OMISSIS-, andrebbe considerata tardiva in relazione ai fatti contestati, risalenti agli anni -OMISSIS-, sia per violazione dei principi di tempestività e immediatezza dell’azione disciplinare, sia rispetto ai termini stabiliti per l’instaurazione del relativo procedimento (60 giorni dalla conclusione degli accertamenti di preliminari, a loro volta da compiersi entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto: vd. art. 1392, comma 2, d. lgs. n. 66 del 2010, in relazione all’art. 1041, comma 1, lett. s , n. 6 del d.pr. n. 90 del 2010);

(2) Violazione di legge (in rel. all’art. 1392 OM;
artt. 1040-1041 Reg. Mil. Ult. cit.): estinzione dell’azione disciplinare per tardività (sotto altro profilo)
;
i termini per l’instaurazione del procedimenti disciplinare risultavano comunque decorsi, alla data della contestazione degli addebiti, in relazione alla effettiva conoscenza del mancato esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e della pronuncia del decreto di archiviazione del relativo procedimento, emesso il -OMISSIS-;

(3) Violazione di legge (1392 U.C. OM) Estinzione per inattività / inerzia ;
viene dedotta l’estinzione del procedimento disciplinare, per essere stato superato il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dall’ultimo atto di procedura, con riguardo alla relazione finale (intervenuta, assume il ricorrente, decorsi 98 giorni - sospesi tra il-OMISSIS-- dalla contestazione dell’addebito – -OMISSIS-) e alla proposta del -OMISSIS-(sopraggiunta dopo 102 giorni dalla contestazione dell’addebito);

(4) Violazione di legge in rel. all’art. 1392 OM;
artt. 1040-1041 Reg. Mil. ult. cit.) sotto altro profilo – e, comunque eccesso di potere per
sviamento;
la tardiva comunicazione della contestazione avrebbe impedito al ricorrente, notiziato ad otto anni dai fatti, di potersi adeguatamente difendere in ragione della oggettiva difficoltà di reperire, dopo il lungo tempo trascorso, il materiale probatorio a discarico;

(5) Violazione di legge (con riguardo ai principi delineati dal D.Lgs. n. 66 del 2010 (C.O.M.) - DPR 15/03/2010, n. 90 in rel. art. 3 e ss L. 241/90 smi) eccesso di potere per difetto di motivazione sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto dei presupposti ; in assenza dell’accertamento del fatto da parte del giudice penale, l’Amministrazione avrebbe dovuto dare corso ad un’autonoma attività istruttoria diretta a verificare se gli accessi ai sistemi informatici da parte del militare fossero realmente avvenuti per ragioni estranee o diverse rispetto ai doveri d’ufficio e se i dati raccolti fossero stati trasferiti a terzi;

(6) Violazione di legge (con riguardo ai principi delineati dal D.Lgs. n. 66 del 2010 (C.O.M.) - DPR 15/03/2010, n. 90 in rel. art. 3 e ss L. 241/90 smi) eccesso di potere per difetto di motivazione sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto dei presupposti contrarietà a circolare dell’amministrazione militare 1760-122-80-39-1973 del 20.04.19 ;
la sanzione irrogata (tre mesi di sospensione dal servizio) risulterebbe sproporzionata, per specie ed entità, rispetto all’effettiva gravità del fatto contestato, connotato da elementi di superficialità ma non anche da ulteriori profili di disvalore (quali la connessione a reati associativi o corruttivi), ciò che avrebbe reso applicabile una più mite sanzione di corpo.

3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha insistito per la reiezione del ricorso.

4. Chiamata poi alla pubblica udienza del 12 maggio 2021, la causa, riesaminata nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022, è stata assegnata alla decisione.

5. Il ricorso è infondato in relazione a ciascuna delle censure proposte in sede di impugnazione.

6. Quanto al primo, al secondo, al terzo motivo e al quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente perché attinenti agli effetti procedimentali e sostanziali del decorso del tempo (dal fatto contestato e dalla conclusione del procedimento penale) sulle sorti della potestà sanzionatoria e sulle facoltà difensionali dell’interessato, va innanzitutto precisato che alla fattispecie deve ritenersi applicabile il disposto di cui all’art. 1393 del d.lgs. n. 66 del 2010 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 15, comma 1, della legge n. 124 del 2015, ai sensi del quale “ se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso ”.

Questo Tribunale ha ricordato, in proposito che “ per costante giurisprudenza la novella di cui alla legge n. 124 del 2015 e la successiva di cui al d.lgs. n. 91 del 2016 non producono effetti retroattivi (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 aprile 2021, n. 932;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 10 aprile 2020, n. 345)” (Sez. I, n. 917 del 2021).

Tale conclusione, per vero, discende già dai principi generali, foggiati all'art. 11 delle preleggi. In altre parole, è il fatto storico dell'avvenuta conoscenza degli accadimenti da parte dell'Amministrazione e, in particolare, il momento in cui tale fatto si è concretato (con la cognitio degli eventi potenzialmente disdicevoli commessi dal militare) ad attrarre la fattispecie, per quanto qui di interesse, nell'orbita della previgente normativa. D'altra parte, ‘che tale sia la corretta ricostruzione del regime intertemporale tra le due -ben diverse- discipline trova conferma anche nella prassi della stessa Amministrazione appellante. Intervenendo a supporto delle proprie articolazioni interne al fine di omogeneizzarne e guidarne le condotte operative, infatti, il Ministero, mutuando espressamente l'analoga soluzione prospettata per il pubblico impiego cd. "contrattualizzato" dal Dipartimento della Funzione pubblica (circolare ministeriale 27 novembre 2009, n. 9,e non 2011, come erroneamente riportato dal T.A.R.), ha sostanzialmente evocato i principi generali in materia di successione di leggi nel tempo (circolare dell'Ufficio Personale Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri n. 276/139-4-2009 del 18 gennaio 2016, che richiama anche, allegandole, le indicazioni operative già fornite dalla Direzione generale per il personale militare in data 26 agosto 2015 e 13 novembre 2015, allegato “D")’ (Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2020, n. 2053;
cfr., ancora, sulla irretroattività delle modifiche apportate all'art. 1393 ad opera della legge 124/2015, TAR Liguria, I, 23 ottobre 2018, n. 843;
TAR Veneto, I, 10 aprile 2020, n. 345;
TAR Puglia, Lecce, II, 23 maggio 2018, n. 883;
TAR Lazio, Latina, I, 3 agosto 2017, n. 416).
Ancora da ultimo il Supremo Consesso ha avuto modo di ribadire la legittimità dell'agere amministrativo volto a sospendere l'actio disciplinare, in attesa della irretrattabile definizione del procedimento penale, atteso che ‘in assenza di disposizioni transitorie di segno diverso, deve ritenersi che le nuove disposizioni si applichino solo a fatti o condotte poste in essere dopo il 28 agosto 2015, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della norma in questione, che […] ha superato la preesistente "pregiudiziale penale" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, n. 494/2020)’ (Cons. Stato, Sez. I, 24 agosto 2020, n. 1429;
CdS, IV, 2053/20, cit.)
” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 7).

Nel caso in esame è incontestato che i fatti addebitati al ricorrente si siano verificati prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 1393 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare: in seguito, C.O.M.) dal richiamato art. 15, comma 1, della legge n. 124 del 2015. Pertanto, nella vicenda disciplinare oggetto del presente giudizio, regolata dal principio della pregiudizialità penale necessaria in base alla normativa in vigore al tempo dei fatti di causa (verificatisi prima che il legislatore intervenisse a mitigare, senza però sopprimere del tutto, il suddetto rapporto di pregiudizialità) e della relativa conoscenza da parte dell'Amministrazione, non appare applicabile il termine di 60 giorni di cui al citato art. 1392, comma 2, del C.O.M. né assume alcuna rilevanza, ai fini del decorso dei termini interni alle fasi procedimentali, la pregressa conoscenza della pendenza o degli atti del procedimento penale.

Questo Tribunale (Sez. I, n. 345 del 2020) ha inoltre ricordato che “ l’art. 1392, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare prevede che il procedimento disciplinare di stato ‘deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili’.

La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 luglio 2018, n. 4349;
Tar Veneto, Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 937, punto 3.1 in diritto;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3652) ha chiarito che al fine di far decorrere il termine è necessario che la sentenza sia stata formalmente trasmessa e conosciuta dall'Amministrazione nella sua integralità, munita dell'attestazione dell'irrevocabilità
”.

Detto termine perentorio (la cui previsione costituisce un ragionevole punto di equilibrio fra la necessità, da una parte, di consentire all’autorità procedente di valutare i fatti soltanto quando si sia esaurito il relativo procedimento penale, così da scongiurare il possibile contrasto logico tra la decisione assunta all’esito del giudizio e la determinazioni disciplinari e, dall’altra parte, il diritto dell’interessato a non essere assoggettato ad una potestà disciplinare indefinitamente propagata nel tempo) decorre allorquando l’Amministrazione abbia acquisito copia della sentenza completa dell’annotazione di intervenuta irrevocabilità ovvero copia conforme del decreto di archiviazione (che non avendo valenza decisoria non è suscettibile di impugnazione), adempimento che, nel caso di specie, si è pacificamente perfezionato il -OMISSIS-, sicché è tale data di riferimento a costituire inderogabilmente il dies a quo di tutti i termini del procedimento sanzionatorio in esame, e quindi, in primo luogo, del termine di 90 giorni entro cui, a pena di decadenza (Consiglio di Stato, Sez. III, 1° marzo 2017, n. 949), deve pervenire all’incolpato la contestazione degli addebiti.

Dagli atti di causa emerge che l’avviso dell’inchiesta formale, contenente l’enunciazione dei fatti addebitati, è stata disposta il-OMISSIS- e che il successivo -OMISSIS- è stata notificata all’interessato la formale contestazione degli addebiti, recante l’invito ad esercitare le prerogative difensive spettanti all’incolpato: la possibilità di nomina del proprio difensore (dovendosi, diversamente, procedere alla nomina d’ufficio) e di prendere visione degli atti, presentandosi innanzi all’autorità procedente (con l’assistenza del suddetto difensore);
la facoltà di produrre memorie o documenti;
l’ulteriore facoltà di chiedere che siano ascoltate persone informate sui fatti.

Dopo che i termini sono stati sospesi tra il -OMISSIS-(cfr. all. 5 del Ministero della Difesa), il -OMISSIS-, l’ufficiale inquirente redigeva la relazione finale. In data -OMISSIS- veniva formulata la proposta di sanzione da parte del Comando, proposta che veniva accolta solo in parte, allorché, il -OMISSIS-, veniva infine emessa la determinazione, notificata il -OMISSIS-e impugnata in questa sede.

Risulta quindi agevole constatare che nessuno degli atti della procedura è intervenuto oltre lo spirare del termine di perenzione dell’azione disciplinare, termine che risulta validamente interrotto indipendentemente dalla eventuale comunicazione del loro contenuto all’interessato, poiché, affinché si realizzi tale effetto interruttivo è sufficiente che “ sia adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno, dal quale possa inequivocamente desumersi la volontà dell'Amministrazione di portare a conclusione il procedimento stesso (TAR Molise 24 luglio 2013 n. 509)" (TAR Molise, 13 marzo 2015, n. 95) ” (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 28 febbraio 2017, n. 81).

Del pari, non emerge alcuna significativa compromissione del diritto di difesa dell’interessato, connessa alla affermata difficoltà di raccogliere elementi a discarico riferiti a condotte assai risalenti (4° motivo), dovendosi considerare che lo scarto temporale che si pone tra il fatto e la sua contestazione disciplinare costituisce la naturale conseguenza della pregiudizialità assegnata al procedimento penale dalla previgente normativa (essenzialmente per finalità di maggior tutela della posizione dell’incolpato), in parte conservatasi anche nell’attuale assetto normativo. Pregiudizialità che, d’altra parte, non avrebbe comunque impedito all’interessato di assicurarsi le fonti di prova e predisporre le difese, quanto meno in vista del procedimento penale e dell’eventuale processo (le cui risultanze, di regola, potrebbero trovare eco anche nella susseguente sede disciplinare) e che, a ben guardare, non produce effetti irragionevoli, essendo bilanciata dall’assegnazione di termini perentori – decorrenti dalla definizione del giudizio penale - entro cui la potestà disciplinare deve essere instaurata, istruita e definita, così da impedirne una ingiustificata propagazione temporale.

7. Anche il quinto motivo di ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.

L’approfondita istruttoria svolta dall’Amministrazione, del tutto indipendente dalle acquisizioni e dalle risultanze del procedimento penale, ha consentito di accertare il fatto addebitato nella sua materialità. E’ stato in particolare confermato, tramite l’esame dei file-log in cui è stata registrata l’attività a terminale del ricorrente, come questi dal -OMISSIS-abbia eseguito numerose interrogazioni nelle banche date in uso alle Forze di Polizia (non limitate, quindi, ai soli registri pubblici privi di restrizioni all’accesso). Le verifiche eseguite presso il Reparto di appartenenza e, sostanzialmente, le stesse dichiarazioni dell’incolpato (intese in definitiva a minimizzare la latitudine delle ricerche ma non a negarne l’abusiva effettuazione) hanno consentito di acclarare che le interrogazioni contestate non hanno avuto alcuna diretta attinenza con l’attività di servizio, in quanto dirette al reperimento di informazioni a favore di un soggetto terzo, legato al ricorrente da un lungo rapporto di amicizia, solo in seguito incrinatosi.

8. Infine deve essere disatteso il sesto motivo. Si deve osservare che la sanzione è stata applicata al militare a seguito di un’approfondita ed adeguata istruttoria (come emerge dalla documentazione versata in atti) all’esito della quale l’Amministrazione ha tenuto conto, oltre che dei precedenti di servizio, delle osservazioni rese dall'interessato, graduando la misura della sanzione in ragione della effettiva offensività del fatto e del suo intrinseco disvalore, peraltro non acuito dalla contestuale realizzazione di più gravi condotte illecite (di cui le interrogazioni abusive abbiano costituito mezzo o fine).

Va subito soggiunto, in merito, che il ricorrente non ha in realtà introdotto alcuna seria contestazione riguardante la ricostruzione dei fatti addebitatigli, essendosi piuttosto limitato a dibattere della natura delle informazioni acquisite e della frequenza delle interrogazioni, senza però scalfire l’intrinseca rilevanza disciplinare della condotta.

Quanto all'aspetto della proporzionalità della sanzione inflitta rispetto alla gravità della condotta contestata, ritiene il Collegio che non siano condivisibili i prospettati vizi di illegittimità dell'atto per eccesso di potere.

Va richiamato il consolidato orientamento secondo cui è incontestabile l'ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare applicata nel concreto (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1452).

Nella specie, non appare né illogica né irragionevole la scelta di irrogare la sanzione di stato, contenuta nella sospensione per mesi tre, avendo l’interessato tenuto una condotta non conforme ai compiti istituzionali e ai doveri assunti con l’arruolamento -OMISSIS-, ma non tale, considerati i favorevoli precedenti servizio, da rescindere il vincolo fiduciario e da precludere, espiata la sanzione, la prosecuzione della carriera all’interno del Corpo di appartenenza.

9. Per quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto.

Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della questione esaminata.

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