TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-07-12, n. 201101759

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-07-12, n. 201101759
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201101759
Data del deposito : 12 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02772/2009 REG.RIC.

N. 01759/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02772/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2772 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Edizioni Radiofoniche Siciliane Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvo Zappala', con domicilio eletto presso Salvo Zappala' in Catania, via Umberto, 184;

contro

Comune di Valverde, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A P, M E P, con domicilio eletto presso A P in Catania, via G. Borrello, 14;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della nota prot. 10703/2009 con la quale si chiede alla ditta ricorrente una somma annuale relativa agli oneri che l’Amministrazione deve sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività finalizzate a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l’informazione ai cittadini, del Regolamento Comunale e precisamente gli artt. 2 e 3 del predetto atto regolamentare, ove occorra, dei principi inseriti nel regolamento, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

quanto al ricorso per motivi aggiunti.

- della nota prot. n. 5554 del 06/05/2010 con il quale si diffida la società ricorrente a pagare la somma di euro 2.500,00 in esecuzione del Regolamento impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valverde;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2011 il dott. A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso introduttivo, la società ricorrente, titolare di concessione ministeriale per l’esercizio dell’attività di tele radiodiffusione per l’emittente Radio Video Tre, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Valverde ha richiesto la presentazione di un’istanza di autorizzazione per l’impianto già esistente e il pagamento di una somma per attività di prevenzione, monitoraggio ambientale e informazione ai cittadini;
con ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato l’atto di diffida e messa in mora per il pagamento della somma di euro 2.500,00.

Il ricorso è affidato a due motivi nei quali si censura la violazione dell’art 93 del D.Lgs. 259/2003 sotto il profilo dell’impossibilità per i Comuni di imporre oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge e la violazione dell’art.32 ter del D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e della legge 22 febbraio 2001 n.36 in relazione al d.p.c.m. 8 luglio 2003, sotto il profilo dell’incompetenza.

Il Comune di Valverde si è costituito in giudizio e con memorie ha controdedotto alle censure formulate nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti, sostenendo la correttezza e la legittimità del proprio operato. In particolare, il Comune rileva che il riparto di competenze operato dalla legge 36/2001 non esclude spazi attuativi (in specie per ciò che riguarda i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sotto il profilo della localizzazione ottimale) rispetto alla competenza generale del governo del territorio sotto il profilo urbanistico - edilizio, consentendo, quindi ai Comuni di adottare misure di dettaglio per la localizzazione degli impianti, in modo da minimizzare l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, a maggior ragione in un Comune gravato da una numerosa presenza di impianti di emittenti radiotelevisive e di telefonia, quale il Comune di Valverde.

Con ordinanza n. 98/2010 la domanda cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti, è stata respinta per mancanza di pregiudizio grave e irreparabile.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

La controversia in esame concerne a legittimità del regolamento adottato dal Comune di Valverde per il controllo delle attività che producono campi elettromagnetici e per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici”, in particolare sotto il profilo della previsione di una somma annuale che i gestori sono tenuti a versare per coprire i costi che l’amministrazione comunale sostiene per lo svolgimento delle attività di prevenzione, monitoraggio ambientale e informazione ai cittadini.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente censura l’illegittimità della disposizione sopra indicata per contrasto con l'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 che vieta alle Amministrazioni locali di imporre ai Gestori degli impianti oneri economici non previsti dalla legge.

La censura è fondata in base ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa sulla portata dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 (Corte costituzionale, 22 luglio 2010, n. 272;
Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2010 , n. 5055;T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 02 febbraio 2010 , n. 119;T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 11 settembre 2008 , n. 1950;T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 24 ottobre 2006 , n. 5048)

Nella fattispecie in esame, l’ art. 3 dell’impugnato regolamento prevede il versamento di una somma annuale da parte dei gestori a copertura dei costi sostenuti dall’amministrazione comunale per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l’informazione ai cittadini: è indubbia, quindi la sussistenza di un onere economico, non previsto da alcuna disposizione di legge, che si pone in contrasto non solo con il citato art. 93, ma più in generale con la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. (in base al quale, "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ”), non rinvenendosi nella legislazione alcuna norma che legittimi l’ente locale ad introdurre prestazioni economiche a carico dei gestori degli impianti, per coprire i costi di attività pubblicistiche direttamente imputabili agli organi preposti alla tutela della salute e alla protezione ambientale.

D’ altra parte, le pur condivisibili finalità di tutela e prevenzione perseguite dal Comune di Valverde, sul cui territorio insistono numerosi impianti di emittenti radiotelevisive, non può costituire eccezione al principio di legalità di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990 che riflette esigenze di giustizia coessenziali alla funzione amministrativa ed impone alla pubblica amministrazione di operare nell'esercizio di poteri previsti dalla legge e con strumenti parimenti dotati di copertura legislativa;
pertanto, non è sufficiente che il fine perseguito sia legittimo, perché è necessario che lo siano anche gli strumenti impiegati. (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 febbraio 2010 , n. 1524)

In base alle superiori considerazioni e assorbite le ulteriori censure, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento delle note impugnate e, per quanto di ragione, dell’ art. 3 del regolamento impugnato.

La natura degli interessi coinvolti costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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