TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-01-17, n. 201900641

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-01-17, n. 201900641
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201900641
Data del deposito : 17 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2019

N. 00641/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10904/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10904 del 2017, proposto dal sig. H S, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S P in Roma, viale delle Milizie 38;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno in ordine all’istanza (ex art. 9, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n 91 e succ. mod.) presentata in data 9/10/2015 - (k10/559688), volta ad ottenere la cittadinanza italiana;

per la condanna

della Pubblica Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto entro un termine certo e comunque non oltre i 30 giorni, disponendo l’eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 25 ottobre 2017 e depositato il successivo 9 novembre, il cittadino indiano, sig. Singh Harpreet, ha impugnato il silenzio del Ministero dell’Interno sulla istanza volta all’ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, co.1, lett. f), L. 91/1992, chiedendone l’annullamento e la conseguente condanna della p.a. all’adozione del provvedimento.

Rappresenta di avere presentato l’istanza in data 9 ottobre 2015.

Essendo abbondantemente trascorso il termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 3 D.P.R. 362/1994 senza che l’Amministrazione abbia definito la procedura con un provvedimento espresso, nonostante i solleciti, agisce per ottenere la condanna dell’amministrazione alla definizione del procedimento con un provvedimento espresso.

Il 1° dicembre 2017 il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di rito.

Il 14 gennaio 2019 il Ministero ha depositato una nota con cui comunica l’intervenuta predisposizione ed invio, in data 9 gennaio 2019, alla firma dei competenti organi il decreto di conferimento della cittadinanza italiana nei confronti del ricorrente.

Alla Camera di Consiglio del 19 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto della conclusione del procedimento e ritenuto che da una pronuncia sul silenzio il ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità, essendo venuto meno il presupposto dell’inerzia, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (v. Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3235, Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660).

La notoria mole di lavoro che grava sulle Questure, a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana che vengono presentate, depone per la compensazione delle spese (v. CdS III 4655/2016).

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