TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-11-28, n. 201602323
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/11/2016
N. 02323/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2012, proposto da -OSIS-, titolare della Ditta -OSIS-” elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, presso lo studio degli avvocati A G e D V, che lo rappresentano e difendono;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato in Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34;
- il Comune di -OSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato D S, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Corace n. 46, presso lo studio dell’avv. Rosa Lacava;
per l’annullamento
- dell’informazione antimafia del 17 gennaio 2012 del Prefetto di Vibo Valentia;
- del provvedimento del 2 febbraio 2012 del Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di -OSIS-, di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto del servizio di mensa scolastica per gli anni 2011 - 2012 e 2012 - 2013;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Comune di -OSIS-;
Vista l’ordinanza n. -OSIS-, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 26 ottobre 2016 il dott. G I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento in data 25 gennaio 2012 il Prefetto di Vibo Valentia ha emesso informazione interdittiva antimafia a carico della Ditta -OSIS-di -OSIS-, con sede in -OSIS-, esercente attività di ristorazione collettiva e gestione mense aziendali.
Si legge nel provvedimento:
“ Omissis...dalle risultanze degli accertamenti effettuati dalle forze di polizia interessate ai fini dell’istruttoria della pratica, è emerso che il Sig. -OSIS- è ritenuto contiguo all’ambiente della criminalità di Briatico atteso che è stato amministratore unico della “-OSIS-.” sino al 7.03.2011 (data in cui ha presentato le dimissioni), società costituita il 7.1.2004 ed iscritta nel registro delle imprese il 18.01.2006 alla quale, a decorrere dal 26.01.2004, è stata affidata la gestione del villaggio turistico -OSIS-di proprietà della società -OSIS-
Soci della -OSIS-, a cui era stata in precedenza revocata la licenza per l’esercizio della predetta struttura turistica in considerazione della possibilità di infiltrazioni mafiose nella relativa attività commerciale e del connesso pericolo che la stessa potesse costituire luogo di ritrovo di pregiudicati con pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono -OSIS-, -OSIS-quest’ultima coniuge convivente di -OSIS-, pluripregiudicato, già sorvegliato speciale di P.S., ritenuto elemento di spicco della criminalità di Briatico.
Si evidenzia, altresì, che anche gli altri due attuali proprietari della società “-OSIS-” sono legati al citato -OSIS-il quale è stato socio, unitamente al predetto -OSIS-, marito della suindicata sig.ra -OSIS- nonché pregiudicato, sorvegliato speciale e sodale storico del suddetto elemento di spicco della criminalità di Briatico, della società “-OSIS-” che aveva gestito la struttura turistica un tempo esistente nel medesimo contesto del villaggio turistico/Hotel/residence -OSIS-”.
Inoltre, fin dall’inizio della gestione del suddetto villaggio turistico da parte della -OSIS-. è stata accertata la materiale e continua presenza presso la struttura in argomento di appartenenti alle famiglie malavitose degli -OSIS-e dei -OSIS-di Briatico.
Si rileva, da ultimo, che la ditta-OSIS-di -OSIS- ha gestito dal 29.07.2003 fino alla data del 23.05.11 anche i servizi di bar e somministrazione di bevande e alimenti all’interno del -OSIS- annesso al villaggio turistico/Hotel/residence -OSIS-”, di proprietà della società -OSIS-., composta dai rispettivi figli dei predetti -OSIS- e -OSIS--OSIS-;dal 24.05.2011 i predetti servizi sono stati affidati alla -OSIS-. Dalle risultanze del Sistema d’Indagine Interforze è altresì emerso che -OSIS- è stato più volte controllato dalle locali Forze di Polizia in compagnia del fratello, di fatto domiciliato nello stesso comune dove ha sede la ditta -OSIS-, pregiudicato, già sorvegliato speciale di P.S., ritenuto legato alla famiglia mafiosa dei -OSIS-. Inoltre, da controlli di polizia sono emerse frequentazioni del predetto con soggetti pregiudicati, alcuni dei quali sorvegliati speciali e/o contigui alla criminalità organizzata di San Gregorio d’Ippona o di Briatico
Si comunica, infine, che dagli atti in possesso di questo ufficio è emerso che da diversi anni la predetta ditta si è aggiudicata, quale unica partecipante e con ribassi irrisori, il servizio di mensa scolastica in comuni della provincia ricadenti nella sfera d’influenza delle cosche Fiarè - Gasparro e -OSIS-(San Gregorio d’Ippona e Briatico) o in comuni agli stessi limitrofi-OSIS-nei quali può estendersi l’area di influenza delle predette famiglie in ragione della comune riconducibilità all’organizzazione di ‘ndrangheta Mancuso e degli accordi criminali che possono, di volta in volta, essere raggiunti. In particolare, nel comune di Mileto, nell’anno 2007, la ditta-OSIS-è subentrata all’altra ditta partecipante dopo che quest’ultima ha rinunciato alla prestazione per motivi di lavoro sopraggiunti .
Presso il comune di -OSIS-, anch’esso limitrofo a quelli di -OSIS-, si è invece aggiudicata tale appalto per l’anno scolastico 2011/2012, quale unica partecipante, subentrando alla ditta -OSIS- titolare nell’anno 2010-2011 di analogo servizio e destinataria nel corso del 2011 di informazione antimafia interdittiva a causa delle influenze sulla stessa esercitate dalla cosca Fiarè di San Gregorio d’Ippona.
Si evidenzia, infine, che entrambi i contesti criminali di Briatico e di San Gregorio d’Ippona gravitano nell’orbita della cosca Mancuso di Limbadi, ritenuta egemone nella provincia di Vibo Valentia...Omissis ”.
2. Con provvedimento del 2 febbraio 2012 il Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di -OSIS- ha conseguentemente disposto la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto del servizio di mensa scolastica per gli anni 2011 - 2012 e 2012 - 2013.
3. Il -OSIS-ha impugnato i due provvedimenti, rilevandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, con ogni conseguenza di legge.
4. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e il Comune di -OSIS-, resistendo al ricorso.
5. Con ordinanza n. -OSIS- è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
6. Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2016 la causa è stata assegnata in decisione.
7. Con un complesso apparato argomentativo il ricorrente contesta l’esistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento interdittivo.
Egli individua tre ordini di elementi su cui è basata l’informazione antimafia, vale a dire i precedenti penali del fratello non convivente, la circostanza che egli ha gestito un villaggio turistico appartenente a società riconducibile ad ambienti mafiosi, il fatto che-OSIS-risulta aggiudicataria di appalti in territori ricadenti nella sfera di influenza della mafia.
Il ricorrente si dedica, quindi, a confutare ognuno degli indicati argomenti, sottolineando l’irrilevanza del legame di parentela con soggetto non convivente, spiegando le ragioni alla base di ciascun affidamento in assenza di concorrenti ovvero in seguito a rinuncia dell’aggiudicatario e affermando l’assenza di qualsiasi legame tra i gestori del villaggio turistico, debitamente autorizzati, e i soggetti proprietari della struttura.
Questo, in estrema sintesi, l’apparato argomentativo cui si affida il ricorrente per contrastare il provvedimento interdittivo.
8. È noto che il legislatore, attraverso la normativa antimafia, ha inteso garantire un ruolo di massima anticipazione all’azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso, con la conseguenza che l’emissione di una comunicazione prefettizia ostativa prescinde dal concreto accertamento di responsabilità penali, essendo sufficiente che vi siano degli elementi indiziari in grado di generare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un “condizionamento mafioso” (a titolo esemplificativo, in ordine a tali consolidati principi, si ricordano Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2001, n. 3647;id, 8 giugno 2009, n. 3491;id 19 giugno 2009, n. 4132; id 14 aprile 2009, n. 2276;id 27 gennaio 2009, n. 510;id sez. V, 26 novembre 2008, n., 5846;id. sez. VI, 19 agosto 2008, n. 3958;id sez. V 27 maggio 2008, n. 2512;id sez. IV, 16 marzo 2004, n. 2783, Consiglio di Stato, sez. III, 21 dicembre 2012, n. 6618).
A tali principi consegue che il Prefetto, all’atto della valutazione in ordine alla sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e della conseguente adozione della informativa ostativa, non è tenuto al raggiungimento della piena prova della intervenuta infiltrazione, essendo questo un quid pluris non richiesto, ma deve solo sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi sintomatici ed indiziari dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza (cit. sez. VI, 8 giugno 2009, n. 3491).
In particolare, con riferimento agli elementi di fatto idonei a sorreggere l’impianto probatorio delle informative, la giurisprudenza ha sottolineato che in tali ipotesi il Prefetto, anziché limitarsi a riscontrare la sussistenza di specifici elementi, deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione. Pertanto, si può ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza - quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, il coinvolgimento in un’indagine penale, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi - ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni mafiose (cfr. C.G.A. Sicilia, n. 1129 del 2009;Cons. Stato, n. 4737 del 2006;Cons. Stato, n. 5247 del 2005;Tar Campania, Napoli, n. 50 del 2012;Tar Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2010;Tar Lazio, Roma, n. 10892 del 2005).
Con riferimento ai contenuti dell’informazione prefettizia impugnata, deve constatarsi, innanzi tutto, che in essa può ravvisarsi un apparato argomentativo tale da individuare con sufficiente chiarezza i fatti ritenuti rilevanti (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016 n. 1743). In essa, infatti, vengono evidenziati una serie di elementi specifici che, nel loro complesso, hanno indotto l’autorità prefettizia a individuare la presenza del rischio di condizionamento mafioso.
Tali elementi, secondo quanto sopra rilevato, non si prestano ad essere valutati in maniera atomistica, dovendo considerare essi nel complesso ed apprezzare se il quadro indiziario sia in grado di sorreggere la valutazione effettuata dal Prefetto.
In tale prospettiva, se è vero che il mero rapporto di parentela, pur stretto, con soggetto non convivente avente rapporti con ambienti della criminalità non è di per sé indicativo del pericolo di condizionamento, è anche vero che tale elemento può corroborare l’analisi effettuata dal Prefetto, se preso in considerazione unitamente ad altri quali, soprattutto, la ricoperta qualità di amministratore della società che ha gestito il villaggio turistico di proprietà di società composta da esponenti della criminalità organizzata e la gestione dei servizi di bar e somministrazione di bevande e alimenti presso il -OSIS-.
Di sicuro rilievo anche l’accertata presenza assidua presso la struttura turistica di soggetti appartenenti alla criminalità.
D’altra parte, se considerate unitamente alle circostanze ora indicate, appaiono significative anche le altre circostanze rilevate nel provvedimento prefettizio, quali la partecipazione a gare di appalto di servizi mensa, in zone caratterizzate dalla massiccia influenza della criminalità organizzata, in assenza di altri concorrenti, aggiudicate sulla base di ribassi irrisori e, ancora, l’affidamento di appalti a seguito di rinuncia di altre imprese.
Si tratta, come detto, di elementi diversi e che, assunti singolarmente, potrebbero anche risultare non significativi, ma che, nel loro insieme, contribuiscono a delineare un quadro in cui la valutazione dell’organo prefettizio, inerente la presenza di situazione relative al pericolo di infiltrazioni mafiose, non appare censurabile sotto l’aspetto della manifesta irragionevolezza o illogicità o del travisamento dei fatti.
Le censure mosse avverso il provvedimento prefettizio appaiono, quindi, prive di fondamento.
Ne consegue l’infondatezza della censura di illegittimità derivata del provvedimento del Comune di -OSIS-.
9. Alla luce di quanto rilevato, il ricorso risulta, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.