TAR Firenze, sez. III, sentenza 2024-07-19, n. 202400937

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2024-07-19, n. 202400937
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400937
Data del deposito : 19 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2024

N. 00937/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01275/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2019, proposto da
Comune di Grosseto, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M T, e dall'avvocato D M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la condanna

al pagamento della somma di euro 471.765,45 complessivamente dovuta a titolo di pagamento 2^ e 3^ rata oneri di urbanizzazione secondaria e relative sanzioni di mancato pagamento oltre a sanzione per tardivo pagamento 1^ rata, 1^ e 2^ rata costo di costruzione e relative sanzioni di mancato pagamento afferenti la lottizzazione edilizia con relative costruzioni in località -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lamberto -OMISSIS- e di Oriella -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con decreto ingiuntivo del Tribunale civile di -OMISSIS-, il Comune di Grosseto aveva ingiunto, nei confronti della società per azioni Union Credit, della società C&P Costruzioni e Progetti e nei confronti degli attuali convenuti -OMISSIS-, il pagamento in solido della somma di euro 471.765,45, a titolo di seconda rata oneri di urbanizzazione secondaria, sanzioni del 40% per mancato pagamento di tale rata, terza rata oneri di urbanizzazione secondaria, sanzioni del 40% per mancato pagamento di tale rata, prima rata costo di costruzione, seconda rata costo di costruzione, sanzioni del 40% per mancato pagamento della prima rata del costo di costruzione, sanzioni del 40% per mancato pagamento della seconda rata del costo di costruzione.

I signori -OMISSIS- e la società a responsabilità limitata Costruzioni e Progetti avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo, con citazioni rispettivamente notificate il 26 novembre 2010 e 9 dicembre 2010.

La società Union Credit non aveva proposto opposizione, ma era stata cancellata dall’albo dei promotori finanziari e posta in liquidazione obbligatoria.

Il giudizio civile instaurato in seguito alle opposizioni al decreto ingiuntivo, incardinato con le cause numero -OMISSIS-, dopo la riunione dei giudizi, era stato interrotto per il fallimento della società Costruzioni e Progetti, pronunciato dal Tribunale di Grosseto con sentenza numero -OMISSIS-.

La causa era stata riassunta dai signori -OMISSIS-, per essere definita con sentenza numero -OMISSIS-, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione civile, rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con il conseguente annullamento del decreto ingiuntivo opposto.

Il Comune di Grosseto non ha traslato il giudizio nei termini stabiliti dal codice di procedura civile, ma, mediante autonomo ricorso notificato ai signori -OMISSIS- il 1 ottobre 2019, depositato il 15 ottobre 2019, oggetto della presente decisione, ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 471.765,45, a titolo di pagamento della seconda e della terza rata degli oneri di urbanizzazione secondaria, a titolo di sanzioni per il mancato pagamento e per il tardivo pagamento della prima rata, a titolo di prima e seconda rata del costo di costruzione con relative sanzioni per mancato pagamento, afferenti alla lottizzazione edilizia con relative costruzioni in località -OMISSIS-.

Parte resistente si costituisce in giudizio eccependo l’infondatezza della pretesa.

Svoltosi regolarmente il contraddittorio scritto tra le parti, all’udienza di merito del 5 giugno 2024, la causa passa in decisione.



DIRITTO

Il Comune ricorrente espone le ragioni del preteso pagamento:

Con atto ai rogiti del notaio -OMISSIS- repertorio nr.-OMISSIS- trascritto alla CC.RR.II di Grosseto con nota in data -OMISSIS- reg. part. i signori -OMISSIS- assumevano per sé e loro aventi causa nei confronti e a favore del Comune di Grosseto l’obbligo di dare attuazione al piano di lottizzazione di cui all’intervento -OMISSIS- delle NTA della frazione di -OMISSIS- su terreni tra loro in comproprietà, consistente nella edificazione, previo rilascio di concessione edilizia, dei fabbricati previsti entro il perimetro del piano di lottizzazione nonché nella realizzazione diretta, previo rilascio di concessione edilizia, a propria cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria ed a cedere gratuitamente al Comune di Grosseto le opere individuate dalla Tav. 2-bis del piano di lottizzazione direttamente interessate da viabilità, parcheggi e verde pubblico. Tali opere di urbanizzazione primaria, il cui importo di massima veniva indicato in euro 117.813,34, sarebbero state scomputate dagli oneri di urbanizzazione primaria e, dunque, come previsto espressamente dall’art. 5 di detta Convenzione “in sede di rilascio delle concessioni edilizie per i fabbricati è quindi dovuta la corresponsione al Comune di Grosseto dell’intero importo degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo sul costo di costruzione di cui agli articoli 5 e 6 della legge n.10 del 28 gennaio 1977 ed ai provvedimenti applicativi comunali”.

Con permesso a costruire nr. -OMISSIS- i signori -OMISSIS- venivano autorizzati a realizzare le opere di urbanizzazione primaria nella Lottizzazione denominata -OMISSIS-. Con atto di compravendita in data -OMISSIS- ai rogiti del notaio -OMISSIS- repertorio nr. -OMISSIS- trascritto alla CC.RR.II di Grosseto con nota del -OMISSIS- reg. part. i lottizzanti --OMISSIS- vendevano alla Costruzioni & Progetti S.r.l. i terreni oggetto di lottizzazione.

Nell’ambito della pratica edilizia -OMISSIS- veniva rilasciato in data -OMISSIS- Permesso a Costruire n.-OMISSIS- intestato alla Costruzioni & Progetti S.r.l. da pochi giorni ufficialmente divenuta proprietaria dei terreni sui quali costruire 3 edifici per civile abitazione in -OMISSIS-. Nel documento autorizzativo si trovano specificati gli oneri di urbanizzazione secondaria e i costi di costruzione dovuti nelle seguenti misure e date (avendo la Costruzioni & Progetti richiesto la rateizzazione) dopo il versamento con quietanza -OMISSIS- della prima rata degli oneri di urbanizzazione secondaria:

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Euro 58.668,71 entro il 15.12.2007

Euro 58.668,71 entro il 15.06.2008

Euro 58.668,71 entro il 15.12.2008

COSTO DI COSTRUZIONE

Euro 107.716,50 entro il 15.9.2008

Euro 107.716,50 entro il 15.12.2008 Nel permesso a costruire era chiaramente contenuto l’avvertimento che in caso di mancato integrale pagamento delle rate alle scadenze indicate si sarebbe incorsi nelle sanzioni di cui all’art. 3 comma 2 della Legge n. 47/85 e dell’art. 27 della L.R.T nr. 52/99 modificate con legge nr. 448 del 28.12.2001.

A garanzia del pagamento rateale veniva rilasciata polizza fidejussoria n. 175106 a valere dal 31.5.2007 al 30.05.2010 fino alla concorrenza di euro 548.014 da parte di Union Credit Finanziaria Spa.

Le opere edilizie cominciavano e proseguivano senza che peraltro fosse versato neppure 1 euro di costo di costruzione, mentre veniva corrisposta una sola delle 3 rate di urbanizzazione secondaria (pagata il 25.1.2008) generando una sanzione di euro 5886,87 come da attestazione del funzionario responsabile del Servizio finanziario del Comune in data 25.6.2010 già prodotta in occasione della richiesta di decreto ingiuntivo e dalla quale si evince il riepilogo delle somme ancora dovute al Comune e cioè euro 5.886,87 come già indicato, euro 58.668,71 per 2^ rata oneri urbanizzazione secondaria, euro 23.467,48 per sanzioni 40% per mancato pagamento di tale rata, euro 58.668,71 per 3^ rata oneri urbanizzazione secondaria, euro 23.467,48 per sanzioni 40% per mancato pagamento di tale rata, euro 107.716,50 per 1^ rata costo di costruzione, euro 107.716,50 per 2^ rata costo di costruzione, euro 43.086,60 per 40% sanzioni mancato pagamento 1^rata ed euro 43.086,60 per sanzioni 40% mancato pagamento 2^ rata del costo di costruzione.

Il Comune, quindi, previa diffida inoltrata ai debitori il 30 giugno 2010 e il 1 luglio 2010, chiedeva al Tribunale civile di Grosseto il decreto ingiuntivo descritto nella parte in fatto.

Con il ricorso al giudice amministrativo oggetto della presente decisione, pertanto, il Comune agisce per la condanna dei convenuti al pagamento delle somme indicate, precisando che il credito nei confronti della società Costruzioni e Progetti è stato ammesso al passivo del fallimento.

I convenuti eccepiscono innanzitutto l’insussistenza radicale dell’obbligazione, negando di essersi impegnati a corrispondere gli oneri di urbanizzazione secondaria e i costi di costruzione, spettanti esclusivamente al titolare del permesso di costruire, la società Costruzioni e Progetti. Ad avviso dei resistenti gli oneri di urbanizzazione secondaria e i costi di costruzione sarebbero funzionalmente collegati al permesso di costruire, trovando causa nella effettiva edificazione. L’obbligazione assunta nella convenzione avrebbe avuto ad oggetto l’attuazione del piano di lottizzazione, senza contenere anche l’obbligo di pagare i contributi per il permesso di costruire rilasciato ad altro soggetto.

L’eccezione è infondata

La rilevanza di rango pubblicistico della convenzione urbanistica fa sì che, in caso di cessione da parte del privato sottoscrittore della convenzione dell'area oggetto della stessa, con contestuale pattuita liberazione degli obblighi da esso assunti e trasferimento degli stessi in capo al cessionario, la pattuizione ha rilevanza solo nei rapporti interni tra cedente e cessionario, ma non è opponibile al Comune, valendo il principio secondo cui l'obbligazione in solido per il pagamento degli oneri di urbanizzazione o l'obbligazione alternativa di realizzare opere di urbanizzazione a scomputo riguarda i privati sottoscrittori della convenzione, i richiedenti il titolo edilizio e gli aventi causa (T.A.R. Toscana, Sez. III, 20/02/2020, n. 222).

Nella convenzione per l’assunzione di tutti gli oneri connessi e conseguenti alla realizzazione dell’intervento previsto dal piano regolatore generale nel contesto di -OMISSIS-, sottoscritta il -OMISSIS- e registrata alla conservatoria dei registri immobiliari, gli attuali resistenti in giudizio si erano impegnati, all’articolo 5, nei confronti dell’Amministrazione comunale, alla corresponsione al Comune di Grosseto dell’intero importo degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo sul costo di costruzione, in sede di rilascio delle concessioni edilizie per i fabbricati.

Pertanto, il rilascio del permesso di costruire numero -OMISSIS- alla società Costruzioni e Progetti, alla quale l’attuale parte resistente aveva venduto il 22 maggio 2007 i terreni oggetto della lottizzazione, non ha liberato l’originaria parte titolare della lottizzazione dell’obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo sul costo di costruzione, ma ha determinato la solidarietà passiva della parte venditrice e della parte acquirente dei terreni lottizzati nel rapporto obbligatorio per il pagamento degli oneri e dei contributi suddetti.

Con una seconda eccezione i resistenti negano la doverosità del pagamento delle sanzioni, essendo il pagamento degli oneri garantito da una fideiussione a semplice richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Scorrettamente il Comune non avrebbe neppure tentato l’escussione della garanzia prima di agire nei confronti degli attuali convenuti.

Anche questa eccezione è infondata.

Aderendo ad un autorevole orientamento giurisprudenziale, si ritiene che non può affermarsi l'esistenza di un onere collaborativo gravante sulla Amministrazione creditrice, desumibile dai principi generali in tema di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori di tipo civilistico o dal principio di leale collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi di diritto pubblico, consistente in un obbligo di pronta escussione della garanzia fideiussoria costituita a suo favore o di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale. Conseguentemente, nulla osta all'applicazione, nei confronti dell'intestatario del titolo edilizio, delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge per il caso di ritardato od omesso pagamento di oneri di costruzione e urbanizzazione (Cons. Stato, Ad. Plen. 07/12/2016, n. 24).

La terza eccezione ha ad oggetto la prescrizione delle sanzioni, essendo decorso il termine quinquennale fissato dall’articolo 28 della legge 689 del 1981, decorrente dal giorno della violazione, corrispondente alla scadenza delle singole rate. Sebbene il Comune afferma di aver interrotto la prescrizione con una diffida del 28 giugno 2010 e, successivamente, con la notifica del decreto ingiuntivo in data 21 ottobre 2010, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si è concluso con l’accoglimento dell’opposizione, per difetto di giurisdizione. Per evitare l’estinzione del processo, il Comune avrebbe dovuto riassumere tempestivamente il processo stesso innanzi al giudice amministrativo, ma non avendo agito in tal senso, fermo restando l’effetto istantaneo dell’interruzione della prescrizione determinato dalla notifica del decreto ingiuntivo, ne sarebbe venuto meno l’effetto permanente. Neppure potrebbe ritenersi interrotta la prescrizione per effetto dell’ammissione al passivo del fallimento della società Costruzioni e Progetti, con istanza del 10 febbraio 2015, mancando il presupposto dell’estensione dell’effetto interruttivo nei confronti dei debitori solidali. L’istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, infatti, è stata riferita esclusivamente alla pratica edilizia relativa al permesso di costruire del -OMISSIS-, rilasciato alla società Costruzioni e Progetti, senza alcun riferimento alla diversa fonte rappresentata dalla convenzione del -OMISSIS-.

A giudizio del Collegio, questa eccezione è fondata.

In virtù dell'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689, applicabile ex art. 12 della stessa legge a tutte le sanzioni amministrative di tipo afflittivo, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni, e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione (T.A.R. Friuli-V. Giulia, 01/08/2019, n. 342; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 17/06/2016, n. 1498).

Nel caso di specie, il termine quinquennale per la prescrizione delle sanzioni è stato interrotto per l’ultima volta con la notificazione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Grosseto in data 21 ottobre 2010.

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come noto, si è concluso con la sentenza del Tribunale civile di Grosseto numero -OMISSIS-, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Per la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta al giudice non munito di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 59, comma 2, della legge numero 69 del 2009, è necessario che, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza sul difetto di giurisdizione, la domanda sia riproposta al giudice ivi indicato.

Non avendo l’attuale parte ricorrente riproposto la domanda

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