TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-10-06, n. 202212703
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Pubblicato il 06/10/2022
N. 12703/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09052/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9052 del 2022, proposto da
A M T, rappresentata e difesa dall'avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di A, non costituito in giudizio;
nei confronti
F G, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del verbale di proclamazione degli eletti del Comune di A pubblicato in data 29.06.2022, in particolare, della proclamazione dell'eletto a consigliere comunale Sig. F G detto C, candidato con la lista n. 11 “A al Centro – Cambiamo! con T” a sostegno del candidato sindaco M C (vincitore a seguito di ballottaggio), nonché conseguentemente delle schede, dei verbali elettorali e delle preferenze di voto relative alla detta lista n. 11 “A al Centro – Cambiamo! con T” ed ogni atto presupposto, conseguente e collegato, per le sezioni nn. 1, 2, 3, 20, 25, 27 e 29 e, per quanto di competenza, per la sezione centrale e del prospetto voti di preferenza della detta lista, con riferimento al mancato riconoscimento di almeno nn. 6 voti di preferenza alla Sig.ra A M T, ovvero per essere stati asseritamente riconosciuti al ridetto Sig. F G detto C almeno nn. 6 voti di preferenza in più non spettanti, a seguito dello svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione diretta del Sindaco e del rinnovo del Consiglio comunale del Comune di A, avente un numero di abitanti superiore a 15000, tenutesi nella giornata di domenica 12 giugno 2022 (ballottaggio in data 26 giugno 2022), con richiesta istruttoria di acquisizione e verificazione delle schede elettorali relative alle ridette sezioni e con riserva di formulare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente di aver preso parte alle elezioni comunali Comune di A candidandosi, insieme al controinteressato, nella lista n. 11 “A al Centro - Cambiamo! con T” (la ricorrente con numero d’ordine 20 ed il controinteressato, Sig. F G detto C, con numero d’ordine 4).
Al primo turno elettorale, in data 12 giugno 2022, su un totale di 15516 votanti, ottenevano il candidato sindaco M C 6303 voti, con percentuale 41,73%, il candidato sindaco L Z 5982 voti, con percentuale 39,61%, il candidato sindaco L V 2080 voti, con percentuale 13,77%, ed il candidato sindaco G C 739 voti, con percentuale 4,89%.
Riferisce la ricorrente che risultavano un totale di schede bianche pari a 126, un totale di schede nulle pari a 286 ed un totale di schede contestate pari a 0.
Nessun candidato sindaco raggiungeva al primo turno il 50% dei voti utili più uno ai fini della elezione diretta e si procedeva al ballottaggio (26 giugno 2022), tra i primi due candidati che avevano conseguito il maggior numero di voti al primo turno.
All’esito del ballottaggio, su un totale di 11446 votanti, risultava vincitore M C, con 5833 voti (percentuale 51,56%), a fronte di 5480 voti per il candidato L Z (percentuale 48,44%).
Le liste collegate al sindaco risultato vincitore ottenevano, secondo i rispettivi voti di lista conseguiti al primo turno di votazione, l’elezione del seguente numero di consiglieri: - “G M per C Sindaco - Fratelli d’Italia” nn. 11 (undici), avendo conseguito in totale 4225 voti (28,80%);- “Lega Salvini Premier” nn. 3 (tre), avendo conseguito in totale 1211 voti (8,26%);- “A al centro - Cambiamo con T” n. 1 (uno), avendo conseguito in totale 681 voti (4,64%);- “# Io apro Rinascimento V S”, nessun consigliere, avendo conseguito un totale di 90 voti (0,61%).
Riferisce ancora, per completezza, che risultavano eletti L Z e L V (già candidati sindaci e, per le liste rispettivamente collegate, “Partito Democratico” nn. 2, “Movimento 5 Stelle 2050” nn. 2, “Libertas Democrazia Cristiana” nn. 2 e “A Domani” n. 1) per la minoranza, su di un totale generale di nn. 24 (ventiquattro) consiglieri del Comune di A, oltre al Sindaco vincitore.
In data 29 giugno 2022 veniva pubblicata la proclamazione degli eletti.
Quale unico consigliere comunale per la lista n. 11 “A al Centro – Cambiamo! con T” veniva proclamato l’odierno controinteressato Sig. F G detto C, che avrebbe apparentemente ottenuto nn. 213 (duecentotredici) voti di preferenza, raggiungendo il primo posto.
La Sig.ra A M T arrivava al secondo posto nella ridetta lista, ottenendo apparentemente nn. 208 (duecentootto) voti di preferenza (il terzo arrivato nella lista otteneva 71 voti di preferenza).
Ritenendo tale risultato elettorale erroneo, avverso la proclamazione degli eletti e le operazioni elettorali deduce la sussistenza di gravi vizi delle verbalizzazioni delle Sezioni indicate (nn. 1, 2, 3, 20, 25, 27 e 29 e, per quanto di competenza, per la sezione centrale).
Più precisamente, nella Sezione n. 1 (A, Via Lazio n. 2) rileva che nel verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale Modello n. 19/COM (doc. 8), in generale, molte parti del verbale da compilare non lo sono in maniera completa, ovvero sono lasciate in bianco, e le parti in cui le “circostanze previste nel verbale non si sono verificate” non sono barrate, contrariamente a quanto disposto dalle “Avvertenze”, a pag. 2, punto 2);non sono barrati o indicati eventuali ulteriori atti allegati al verbale, busta n. 5/COM, a pag. 2;nel paragrafo 3., pag. 8, è totalmente omesso il numero delle schede di voto consegnate;nel paragrafo 5., pagg. 10 e 11, sono totalmente omessi sia il numero delle schede da autenticare, sia il numero delle schede avanzate, sia il numero delle schede bollate e non è barrato se il numero complessivo delle schede effettivamente consegnate al seggio - pari a quelle da autenticare più quelle che avanzano - corrisponda o non al numero di schede specificato nel verbale di consegna;il paragrafo 6, pag. 11, in ordine ad eventuali reclami nel sabato pomeriggio, è lasciato in bianco e non è barrato;nel paragrafo 7., pag. 12, non è indicato l’orario di chiusura della prima parte del verbale ed il seguito delle operazioni dell’ufficio elettorale e non è firmato;nel paragrafo 17., pag. 27, non corrispondono il numero dei votanti uomini e delle votanti donne con il totale (uomini 313 + donne 383 = totale indicato 636, invece del totale matematico 696) ed inoltre gli stessi numeri indicati appaiono corretti e le scritture sovrapposte più volte, sia nel parziale che nel generale, rendendosi parzialmente illeggibili ed incomprensibili;nel paragrafo 19. lettera d), pag. 29, è indicata 1 (una) scheda fra le “schede autenticate in sostituzione delle schede deteriorate e restituite”, in contraddizione con il paragrafo 14. lettera c) di riferimento, pag. 22, in cui non vi è alcuna annotazione o barra;nel paragrafo 20. lettera a), pag. 29, sono indicate 445 schede autenticate non utilizzate, in contraddizione con quanto dichiarato nella successiva lettera b), ossia che queste corrispondono con gli elettori che non hanno votato, non essendo note le schede da autenticare e quelle bollate, oltreché quelle consegnate e autenticate in sostituzione, per quanto innanzi detto;ove pure si volesse far riferimento a quelle firmate, pari a 278+277+277+277=1109, come indicato nel paragrafo 5., pag. 11, e l’asserito numero di votanti indicato in 636 (o 696), riportato anche nel successivo paragrafo 29, pag. 49, la differenza fra i ridetti dati (1109 elettori o schede firmate – 445 schede non utilizzate) è pari a 664, con uno scarto di ben 28 schede;nel paragrafo 25., pag. 33, sono indicate ben 13 schede nulle (7 perché presentavano scritture o segni e 6 per voto non univoco), ma, nel successivo paragrafo 26., pagg. 34 ss., ai punti A), B) e C), nulla viene indicato in maniera specifica dei voti dichiarati nulli per il candidato sindaco, per le liste e per le preferenze, rimanendo in bianco e non essendo barrati i relativi spazi predisposti;nel paragrafo 30. lettera B), pag. 51, sui numeri di voto per la “Lista azzurra” e “A al Centro - Cambiamo! Con T” sono presenti correzioni e scritte sovrapposte;nel paragrafo 30., lettera C), pag. 64, nei risultati dei voti di preferenza validi per la lista n. 11 “A al Centro – Cambiamo! con T”, risultano assolutamente incomprensibili i voti di preferenza, in particolare, quelli attribuiti al candidato consigliere, odierno controinteressato, Sig. F G detto C, numero d’ordine 4., allorché, pur essendo stato riportato anche nel prospetto finale di lista 14 di voti di preferenza, il numero di preferenze sembra essere un 11, con una sbavatura di penna, anche ove si confronti il numero quattro delle preferenze attribuite al candidato con numero d’ordine 16., graficamente scritto in maniera differente rispetto all’asserito “4” contenuto nella cifra totale “14” assegnata al candidato odierno controinteressato;nel Riepilogo, pag. 86, è corretto, con scritte sovrapposte, il numero dei voti validi per le liste.
Risultano, pertanto, contestati almeno nn. 3 (tre) voti di preferenza in più, salvo altri, asseritamente attribuiti al controinteressato, Sig. F G detto C.
Nella sezione n. 6, sita anch’essa, oltre alle sezioni nn. 1 e 2, in A, Via Lazio n. 2, non sono state concluse, a seguito delle contestazioni insorte, le operazioni di scrutinio, che sono state terminate dall’Ufficio centrale. In questa sezione l’odierna ricorrente era presente quale rappresentante di lista (12), pur non risultando alcunchè sul relativo verbale, rimasto non compilato e non essendo stata rilasciata alcuna documentazione dalla Prefettura, pur richiesta, che, anzi, ha risposto ad istanza di accesso della ricorrente, deducendo che “ Il Consiglio di Stato ha limitato l’accesso alla sola copia del verbale della sezione elettorale, ciò costituisce indice della non accessibilità al pubblico dei rimanenti atti, che non possono considerarsi documenti detenuti dalla P.A. ex art. 22 L. 217/1990, atteso che l’amministrazione è la semplice depositaria degli stessi, dovendoli custodire a disposizione dell’autorità preposta alla risoluzione di controversie elettorali ”.
In questa sezione (già verificata dall’Ufficio centrale), del resto, l’istante ha conseguito voti di preferenza, 4, in numero superiore rispetto a quelli conseguiti dall’odierno controinteressato, pari ad 1, contrariamente a quanto riportato nelle altre due sezioni qui contestate (sezione 1, 14 preferenze per Giordani e 2 per Tarantino;sezione 2, 25 preferenze per Giordani e 1 per Tarantino), pur relative alla stessa zona del Comune.
Secondo la ricorrente, le schede ed i voti di preferenza contestati nelle sole sezioni nn. 1 e 2 sarebbero tali e tanti da superare la differenza di 6 (sei) preferenza asseritamente risultante dagli esiti elettorali contestati.
Per le altre Sezioni indicate in ricorso sono rilevate analoghe incongruenze e mancanza di dati essenziali.
Parte ricorrente chiede, in via istruttoria la verifica di tutte le espressioni di voto dichiarate nulle riportate nei su richiamati verbali di scrutinio di sezione (nn. 1, 2, 3, 20, 25, 27 e 29), nonché, sempre relativamente alle dette sezioni, delle schede di voto e delle relative preferenze, al fine di verificare la correttezza dello scrutinio svolto e dei voti di preferenza, in particolare, attribuiti in favore della Sig.ra A M T e rispetto al controinteressato, Sig. F G detto C.
Afferma che le censure mosse ai singoli verbali comporterebbero il superamento della c.d. prova di resistenza, allorchè il numero di voti di preferenza, erroneamente non attribuiti alla ricorrente, ovvero erroneamente attribuiti al Sig. F G sono tali da determinarne l’elezione a consigliere comunale al posto del già illegittimamente dichiarato odierno controinteressato.
Con memoria depositata il 29 settembre 2022, si è costituito in giudizio il controinteressato che resiste al ricorso del quale chiede il rigetto.
Nella pubblica udienza del 5 ottobre 2022, la causa, sentiti i procuratori delle parti dei quali la difesa della parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio del controinteressato, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio può prescindere dall’esame dell’eccezione in rito relativa alla costituzione del controinteressato, perché il ricorso non può trovare accoglimento nel merito.
Invero, con le articolate deduzioni svolte come in parte narrativa riassunto, parte ricorrente lamenta l’illegittimità delle operazioni di spoglio in dipendenza di numerosi profili formali attinenti la redazione dei verbali sezionali, nessuno dei quali – salvo, in tesi, alcuni profili sui quali si tornerà oltre - è idoneo a prospettare la sussistenza delle preferenze in favore della candidata ricorrente che asseritamente sarebbero state non conteggiate.
In altri termini, l’azione della ricorrente (che si fonda su una minima differenza di preferenze rispetto al controinteressato) mira al rifacimento integrale delle operazioni di spoglio, con il riconteggio di tutte le schede votate nelle Sezioni indicate, ma senza la certezza o la ragionevole probabilità (se non in via meramente ipotetica) di conseguire un risultato favorevole.
La deduzione delle censure è dunque priva di collegamento con l’affermazione che la ricorrente sarebbe stata illegittimamente pretermessa nella proclamazione del risultato elettorale, in favore del controinteressato.
Come di recente affermato dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, II bis, 18 marzo 2022, nr. 3158;cfr. anche della stessa Sezione, 18 marzo 2022, nr. 3157) sulla scorta dei principi di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria 32/2014, la giurisprudenza consolidata è orientata a ritenere che, sebbene in sede di contenzioso elettorale l'onere della prova va valutato con minor rigore, i motivi non possono essere dedotti in forma generica, risolvendosi, in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali. L'onere della prova gravante sul ricorrente, imposto dall'art. 40 comma 1, lett. c), c.p.a., in rapporto all'art. 64, comma 1, c.p.a., può fondarsi su elementi indiziari, purché essi siano dotati, però, della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice. Una denuncia delle irregolarità in cui siano incorse le singole sezioni elettorali deve sempre essere sorretta da ulteriori allegazioni probatorie rispetto alle affermazioni del ricorrente, fermo restando che anche un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo, ogniqualvolta emerga che con esso si punti solo a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5653;negli stessi termini: Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 20 novembre 2015, n. 664).
In ordine al cennato elemento costituito dalla denuncia di irregolarità delle sezioni elettorali, sempre la giurisprudenza è univoca nel senso di ritenere (cfr. C.g.a. reg. Sicilia, Sentenza del 3 giugno 2020, n.403) che la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale; pertanto, le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale (Consiglio di Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n.4863).
Pertanto, in applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti , nelle operazioni elettorali vanno considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che non incidono sulla libera espressione del voto in quanto, rispetto a tali inesattezze, deve prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale (si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2011, n.3829;cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 19 gennaio 2013, n.297 secondo il quale non è sufficiente “addurre vagamente che le schede mancanti "potrebbero" essere state utilizzate per "voti di scambio").
Nella medesima decisione del CGA sopra richiamata si è anche affermato che, in assenza di particolari indizi di inquinamento del voto municipale “ la scomparsa di un numero limitato di schede…, essendo… compatibile con il possibile prodursi di comuni… – per quanto non commendevoli – distrazioni individuali o disfunzioni burocratiche, non può assurgere a causa di invalidità ex se delle operazioni, ma può inficiare queste ultime solo se in grado di incidere effettivamente sullo scarto di preferenze registrate tra i due contendenti alla nomina a sindaco (Consiglio di Stato, Sez. V, n.297/2013 citata) e che “ Ferma restando… la potenziale rilevanza di un dato come quello della non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate, è stato affermato che, per potersi effettivamente giustificare, in casi siffatti, un'invalidazione dell'elezione, occorre che il… difetto di coincidenza si accompagni "ad altre irregolarità che facevano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali o, quantomeno, si collocava in un contesto nel quale l'irregolarità non trovava altra plausibile spiegazione che quella… della pratica della così detta scheda ballerina" (Consiglio di Stato, n.4863/2016 citata). Parimenti si è detto, dinanzi agli analoghi casi di una erronea oppure mancante verbalizzazione del numero di schede autenticate e non utilizzate, che, ai fini di un'invalidazione, fosse necessario, quantomeno, un principio di prova che la relativa carenza avesse anche "comportato (o fosse anche l'indice rivelatore di) una effettiva irregolarità delle operazioni elettorali che hanno visto la lista avversaria riportare un numero maggiore di voti" (Consiglio di Stato, Sez. III, n.5959/2017 citata e ivi ulteriori richiami) ”.
Tenuto presente il descritto quadro di regulae iuris , nella presente fattispecie viene in esame un contesto di irregolarità diffuse che, tuttavia, non sono collegate alla ragionevole possibilità che nel conteggio dei voti sarebbero state omesse preferenze realmente espresse in favore della ricorrente o sarebbero state attribuite preferenze al controinteressato in numero maggiore di quanto effettivamente spettante.
Nel corpo delle diverse doglianze in punto di fatto, solo le seguenti sono indicate censure attinenti un più preciso perimetro dell’asserito errore di computo, ma queste sono infondate alla luce dei documenti già disponibili agli atti di causa.
Invero, nella Sezione nr. 1, infondatamente parte ricorrente lamenta che nel paragrafo 30., lettera C), pag. 64, nei risultati dei voti di preferenza validi per la lista n. 11 “A al Centro – Cambiamo! con T”, risulterebbero incomprensibili i voti di preferenza attribuiti all’odierno controinteressato, Sig. F G detto C allorché, pur essendo stato riportato anche nel prospetto finale di lista 14 di voti di preferenza, il numero di preferenze sembra essere un 11, con una sbavatura di penna: l’esame del documento versato sub 8 al ricorso implica che il numero espressivo dei voti di preferenza è sicuramente il 14, senza che la pur presente sbavatura (o meglio marcatura) di penna (esito di una possibile correzione di una grafia incertamente apposta) possa in alcun modo far pensare ad un 11 (e la chiarezza del testo è tale da privare di rilievo il raffronto con il graficamente diverso numero “4” riportato alla candidata E R, nr. d’ordine 16 della medesima lista, circostanza irrilevante ben potendo accadere, secondo comune esperienza, che nella fretta della redazione dei modelli uno stesso estensore si avvalga di una diversa grafia specie per correggere errori di trascrizione o di dettatura;nello stesso modello in esame, si vedano, ad esempio, le diversità dei numeri “1”).
Quanto alla Sezione 6, dove la ricorrente afferma di essere stata presente in qualità di rappresentante di lista, la mancata consegna delle copie dei documenti richiesti non sorregge il gravame posto che, proprio in quanto presente quale rappresentante di lista, la ricorrente era nelle condizioni di verificare personalmente l’andamento dello spoglio;la lamentata mancanza di adeguata verbalizzazione, in assenza di qualsivoglia affermazione di voti mancanti (a sé favorevoli) o voti in esubero (a favore del controinteressato) rispetto a quelli effettivi come tali percepiti o conosciuti dalla ricorrente stessa, si palesa come vizio meramente formale e ciò comporta la genericità del gravame.
Inoltre, nella Sezione nr. 20 (via Laurentina), la ricorrente lamenta la mancanza di una preferenza che le sarebbe stata attribuita come da dichiarazione in atti di un elettore (allegata sub 17 al ricorso con documento di identità e copia scheda elettorale);a tacere dell’insufficienza – ai fini della prova di resistenza – di una sola preferenza, in ogni caso non risulta alcuna verbalizzazione in ordine al riscontro delle schede al momento dello spoglio, a tanto conseguendo l’insufficienza della mera dichiarazione come già statuito in fattispecie analoghe (cfr. le già richiamate TAR Lazio, II bis, 18 marzo 2022, nr. 3158;cfr. anche della stessa Sezione, 18 marzo 2022, nr. 3157 e massime ivi riportate).
Quanto ancora alla stessa sezione, risulta poi del tutto soggettiva, perché priva di riscontri, l’affermazione dalla ricorrente secondo cui “per mero errore materiale” sarebbero stati riportati tre voti sulla casella del candidato precedente avente numero d’ordine 19 (Giuseppe Sparla) invece che alla ricorrente, numero d’ordine 20: l’esame del relativo documento (allegato sub 16 al ricorso) non rivela alcun segno grafico o imperfezione che possa – in assenza di qualsiasi indicazione circa l’espressione di tre preferenze a favore della ricorrente e non del candidato 19 – far ragionevolmente far sospettare un errore di trascrizione (tenuto anche conto che l’”errore materiale” definisce un contrasto tra due parti di uno stesso documento scritto, delle quali l’una è senza necessità di interpretazione riconoscibile come corretta a differenza dell’altra;nel caso di specie, non sussiste l’antecedente grafico o l’elemento di fatto acquisito alla conoscenza dell’osservatore, che renderebbe evincibile l’errore).
Conclusivamente, il ricorso è affidato ad una serie di doglianze che, pur mettendo in evidenza una grave condizione di lacunosità ed inefficienza delle verbalizzazioni, non sfuggono ad un giudizio di genericità del gravame, a natura esplorativa.
Per queste ragioni, il ricorso va respinto.
La mancanza di difesa del controinteressato (costituito comunque tardivamente e con memoria di mera forma) e dell’Amministrazione (che non ha svolto controdeduzioni), nonché il rilievo delle irregolarità denunciate (che, pur a prescindere dalla mancanza di incidenza sui risultati elettorali della ricorrente, il Collegio non può che stigmatizzare), comportano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.