TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-03-27, n. 202301881

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-03-27, n. 202301881
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301881
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 01881/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02512/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2512 del 2018, proposto da
V M, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casapulla, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'Ordinanza di demolizione n. 18 del 5.04.2018 – notificata il 6.04.2018 - a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Casapulla;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 2 febbraio 2023 la dott.ssa A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 1° giugno 2018 e depositato il successivo 22 giugno, il sig. Mastroianni Vincenzo ha impugnato l’ordinanza n. 18 del 5.04.2018, con la quale è stato ingiunto di demolire le “ opere realizzate in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità del medesimo o con variazioni essenziali ” realizzate in Casapulla, alla via Nazionale Appia n. 214, presso il locale bar di proprietà del ricorrente, consistenti in:

a) al piano interrato: “ realizzazione di una diversa distribuzione interna con la formazione di un locale di dimensioni interne 1,10 x 1,10 nell’ambito del quale risulta predisposto uno scarico per servizi igienici;
mancata realizzazione delle tre aperture di reazione previste sui lati nord e ovest e spostamento, nonché riduzione di quella prevista sul lato sud, con realizzazione di relativa griglia esterna quota cortile;
diversa configurazione in pianta del locale (in diminuzione);
diversa altezza interna autorizzata 3,00m e rilevata 2,88m;
diversa realizzazione della scala interna di accesso al piano terra
”;

b) al piano terra: “ realizzazione di una diversa distribuzione interna;
diversa realizzazione della scala interna di accesso al piano interrato;
chiusura luce ingrediente nell’ambito dell’antibagno e chiusura della finestra nell’ambito della parete sud;
diversa altezza interna autorizzata 3,65m e rilevata 3,55m;
realizzazione sul prospetto sud di un aggetto di larghezza 0,50m;
installazione, nell’ambito dello stesso prospetto sud di una pensilina in plexiglas in larghezza circa 0,80m, di una telecamera, di un’unità esterna per condizionatore e di un motore per frigo;
diversa realizzazione dell’impianto di scarico in fogna in quanto non sono stati riscontrati sul posto i previsti pozzetti di ispezione;
realizzazione di lievi modifiche alla parete vetrata di ingresso ubicata sul lato nord prospiciente via Nazionale Appia;
installazione sul lato nord prospiciente via Nazionale Appia di un’insegna a bandiera di 1,20 m x 0,70m, di un’insegna a parete di 1,70m x 0,70m e di una tenda retrattile di lunghezza 5,00m;
posizionamento nell’ambito del marciapiede prospiciente via Nazionale Appia di numero due pannelli frangisole in legno di larghezza 0,90m e di n. 2 tavoli con sedie e n. 2 vasi
”.

2. A sostegno del gravame il ricorrente ha formulato i seguenti motivi, appresso sintetizzati:

“I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31, 34 E 37 DEL D.P.R.

6.6.2001 N.380 E SS.MM.II.. VIOLAZIONE DELL’ART.97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI. OMESSA CONSIDERAZIONE DI ELEMENTI DI RISOLUTIVO RILIEVO. ISTRUTTORIA CARENTE. ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE”:
non si è in presenza di difformità totale né di variazioni essenziali rispetto al titolo concessorio, bensì di mera parziale difformità per la quale non è irrogabile la sanzione demolitoria;

“II) VIOLAZIONE DEL D.P.R.

6.6.2001 N.380. VIOLAZIONE DELLA L.

7.8.90 N.241 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI. INGIUSTIZIA”
: l’ordinanza è carente di idoneo supporto motivazionale in quanto si limita ad un generico richiamo alla normativa di riferimento in materia di abusi edilizi;

“III) VIOLAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 6.6.2001. VIOLAZIONE DELL’ART.97 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO” : il provvedimento adottato è sproporzionato a fronte delle lievi difformità riscontrate;

“IV) VIOLAZIONE DEL D.P.R.

6.6.2001 N.380. VIOLAZIONE DELLA L.

7.8.90.N.241 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ. VIOLAZIONE DELL’ ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI. NONCHE’ PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE ED ALLA SUSSISTENZA DI INTERESSE PUBBLICO E DI OPERATA COMPARAZIONE CON L'INTERESSE PRIVATO”
: il provvedimento non reca alcun riferimento all’interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, vieppiù necessario considerata la decorrenza di ben oltre un decennio dal completamento del locale, con conseguente incolpevole affidamento ingenerato nel ricorrente;

“V) VIOLAZ. DELL’ART.7 E SEGG. DELLA L.

7.8.90 N.241 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.. VIOLAZ. DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZ. DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. MANIFESTA INGIUSTIZIA”
: risultano disattese le garanzie partecipative non essendo stato comunicato l’avvio del procedimento.

3. Non si è costituito l’intimato Comune.

4. Con memoria del 28 dicembre 2022 il ricorrente si è costituito a mezzo di nuovo difensore.

5. All’udienza di smaltimento del 2 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Con il primo e con il terzo motivo (strettamente connessi e pertanto suscettibili di esame congiunto) parte ricorrente lamenta che non si è in presenza di difformità totale né di variazioni essenziali, bensì di mera parziale difformità dal titolo abilitativo per la quale non è irrogabile la sanzione demolitoria, del tutto sproporzionata anche considerate le lievi incongruenze riscontrate.

6.1. Il motivo può essere accolto solo in parte, nei sensi di seguito precisati.

6.2. Risultano infondate le contestazioni di parte ricorrente concernenti gli interventi che determinano un’alterazione dei prospetti, e, segnatamente, la “ chiusura luce ingrediente nell’ambito dell’antibagno e chiusura della finestra nell’ambito della parete sud ”.

Premessa la distinzione tra sagoma e prospetto, a mente della quale la sagoma riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale (ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti), mentre il prospetto individua gli sviluppi in verticale dell'edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne, “ attengono al prospetto gli interventi che modificano l'originaria conformazione estetico architettonica dell'edificio, realizzati sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti. La modifica dei prospetti, pertanto, deve considerarsi quale intervento edilizio autonomo, riconducibile al genus della ristrutturazione edilizia ex artt. 3, comma 1, lett. d) e 10, comma 1, lett. c). DPR n. 380/01, riscontrabile in fattispecie quali apertura di nuove finestre, chiusura di quelle preesistenti e loro apertura in altre parti;
nella apertura di una nuova porta di ingresso sulla facciata dell'edificio o comunque su una parete esterna dello stesso;
nella trasformazione di vani finestra in altrettante porte - finestre. Al contrario, non sarebbe riconducibile a tale tipologia di intervento tutto ciò che, pur riguardando la facciata dell'edificio, non ha rilievo edilizio o si concretizza nel rinnovamento o nella sostituzione delle finiture dell'immobile, nell'integrazione o nel mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti o che si sostanzia in interventi interni al fabbricato
” (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4307).

In proposito è stato altresì precisato che “ la chiusura di una finestra, che avvenga o meno con vetrocemento, è un intervento straordinario che necessita un'apposita pratica edilizia volta ad accertare il rispetto della disciplina locale in materia di prospetti e facciate, nonché delle disposizioni igienico sanitarie in materia di aero-illuminazione degli ambienti…. sotto questo profilo, dunque, risulta corretta la decisione dell’amministrazione comunale di sanzionare l’intervento edilizio posto in essere dal proprietario senza previamente munirsi di un necessario titolo edilizio ” (T.A.R. Cagliari, sez. I, 15 luglio 2022, n. 510).

6.3. Le doglianze prospettate sono invece meritevoli di positivo apprezzamento relativamente alle altre opere contestate, sussumibili nel concetto di parziale difformità (il quale presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera) e che in ogni caso, per natura e consistenza, non avrebbero potuto legittimamente sanzionarsi in via demolitoria.

In dettaglio, si osserva che:

- la diversa distribuzione interna dei locali interni (sia al piano interrato che al piano terra) costituisce attività di manutenzione straordinaria assoggettata al semplice regime della comunicazione di inizio lavori: “ la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature purché non interessi le parti strutturali dell'edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria assoggettata al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente ex art.

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