TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-07-04, n. 201804442
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 04/07/2018
N. 04442/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S R, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Sant'Anna dei Lombardi,44;
contro
U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. 15969/12B 16/Gab/staff Sic. Citt. del 10/11/2011, notificato in data 16/11/2011, con il quale il Prefetto respingeva la domanda di revoca del divieto a detenere anni e munizioni disposto con decreto prot. N. 2754/12B16/I° Sett. A II SEZ in data 17/02/1996.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 maggio 2018 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 9 gennaio 2012 e deposito il successivo 2 febbraio -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. 15969/12B 16/Gab/staff Sic. Citt. del 10/11/2011, notificato in data 16/11/2011, con il quale il Prefetto respingeva la domanda di revoca del divieto a detenere anni e munizioni disposto con decreto prot. N. 2754/12B16/I° Sett. A II SEZ in data 17/02/1996.
2.A sostegno del ricorso deduce in punto di fatto di avere chiesto la revoca del suddetto decreto con istanza presentata in data 15/04/2011, essendo intervenuta nel 1998 la riabilitazione per i reati in relazione ai quali era stato disposto il suddetto divieto, assumendo di ricoprire la carica di guardia giurata volontaria, per cui il divieto di detenere armi era pregiudizievole rispetto all'attività svolta e non gli consentiva di detenere armi, come guardia giurata, impedendogli qualsiasi chance lavorativa in tale settore.
Il provvedimento impugnato era motivato con rinvio al parere espresso dalla Questura "in quanto, sebbene intervenuta la riabilitazione, la commissione di un reato specifico in materia di armi è indice significativo di non piena affidabilità da parte dell'interessato in ordine alla detenzione di armi e munizioni". La Questura aveva inoltre evidenziato che "il D'Alma è stato altresì denunciato per vendita di materiale contraffatto".
3. Il ricorrente pertanto, ritenendo l’atto gravato illegittimo, stante l'assenza di una qualsiasi congrua motivazione circa la sua inaffidabilità all'attualità, anche in considerazione dell’intervenuta riabilitazione, lo ha impugnato, articolando, avverso il medesimo, in tre motivi di ricorso, le seguenti censure:
I) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ILLOGICITA' DELLA STESSA, PER ISTRUTTORIA INCONGRUA, LACUNOSA ED ERRONEA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SS. DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
Assume il ricorrente che la motivazione adottata a sostegno dell'impugnato decreto debba intendersi viziata da eccesso di potere e da violazione di legge, essendo illogica, illegittima e contraddittoria e fondata esclusivamente sul parere espresso dalla Questura, senza autonoma valutazione da parte dalla Prefettura, che non aveva pertanto effettuato alcuna indagine sull’attuale affidabilità del ricorrente, né aveva approfondito l'esito della richiamate denunce, ritenute come impeditive della revoca del decreto di divieto ex art. 39 T.U.L.P.S., permanendo un giudizio di inaffidabilità circa l’uso delle armi.
Assume al riguardo che la denuncia per vendita di merce contraffatta risaliva addirittura al 1988 e dunque a data antecedente all’intervenuta riabilitazione e che comunque si trattava di reato non avente alcuna attinenza con l’uso delle armi.
Deduce inoltre di non essere mai stato indagato per il reato di tentato omicidio (citato nel decreto di divieto ex art. 39 T.U.L.P.S.) ma per quello di procurate lesioni, guaribili in 18 giorni.
L’istruttoria era stata pertanto del tutto carente e alcuna indagine era stata svolta circa il successivo esito delle denunce che avevano portato all’adozione del provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S..
L’amministrazione infatti, a parere del ricorrente, avrebbe dovuto esercitare il proprio potere discrezionale circa la valutazione di affidabilità nell’uso delle armi sulla base della situazione attuale del ricorrente.
II) ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10,11,39 e 43 del TULPS APPROVATO CON REGIO DECRETO N. 773 DEL 18/06/1931;ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' ED INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA INGIUSTIZIA;POICHE' NON RISULTANO RAGIONI OSTATIVE ALLA REVOCA DEL DIVIETO DI DETENERE ARMI E MATERIALI ESPLOSIVI RICONDUCIBILI A QUELLE ENUNCIATE NELLE NORME RICHIAMATE;
III) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA;CIÒ IN QUANTO NON SUSSISTONO FATTI (NÉ ESSI VENGONO EVIDENZIATI MOTIVANDOSI IN ORDINE AGLI STESSI) PER DESUMERE IL PERICOLO DI ABUSO DELLE ARMI, CHE COSTITUIREBBE MOTIVO OSTATIVO, EX ARTT. 39, 43, CO.2, TULPS ALLA REVOCA DEL DIVIETO DI DETENZIONE DI ARMI E ALLA RICHIESTA DI PORTO D'ARMI.
Nelle motivazione del gravato provvedimento il Prefetto riteneva che non sussistessero i presupposti circa il sicuro affidamento del ricorrente alla titolarità di licenze di polizia in materia d'armi, prescindendo da una valutazione attuale della sua condotta complessiva, sulla quale eventualmente fondare il giudizio sfavorevole, ma basandosi unicamente sulla nota della Questura di Napoli che si riferiva a fatti accaduti nel lontano 1988.
Deduce al riguardo che il suo stile di vita attuale deponeva nel senso dell’assoluta affidabilità, essendo padre di cinque figli, iscritto ad una società internale per il tramite della quale aveva lavorato in diverse agenzie bancarie, di aver ottenuto la qualifica di stuart, lavorando in tale veste presso lo Stadio San Paolo e quello di Castellamare di Stabia e che pur essendo a contatto con persone di vario tipo in questo genere di attività aveva sempre dimostrato calma relazionale, astenendosi da comportamenti violenti, come palesato dall’assenza di carichi pendenti.
Assume inoltre di essere stato nominato dalla Provincia di Napoli Guardia Giurata volontaria, ed in tale veste aveva ottenuto il grado di sergente, per essersi distinto nell'anno 2010, così come da attestato di benemerito versato in atti e di essere una persona impegnata nel sociale, come documentato dagli attestati in atti, e di non avere mai assunto comportamenti aggressivi, non avendo commesso più alcun reato dal lontano 1988.
Proprio al fine di svolgere l'attività di guardia giurata, per avere un lavoro più stabile in luogo dei numerosi lavori precari che era costretto a fare per il sostentamento della sua famiglia, aveva pertanto chiesto la revoca del decreto di divieto di detenzione delle armi.
La Prefettura per contro aveva sottovalutato l'importanza del provvedimento di riabilitazione, laddove lo stesso, nella prospettazione attorea, rappresenterebbe la conferma della non pericolosità sociale del ricorrente, che dal 1988 ad oggi non aveva mai tenuto comportamenti aggressivi, né aveva mai commesso alcun reato.
In particolare la Prefettura, a sostegno della sua valutazione, non aveva dedotto alcun elemento successivo all’intervenuta riabilitazione, in grado di suffragare il giudizio prognostico di inaffidabilità circa l’uso delle armi.
Né, a dire del ricorrente, potrebbe dirsi ostativo all’uso delle armi la condanna per porto abusivo d’armi, una volta intervenuta la riabilitazione.
4. Si è costituita l’Amministrazione resistente, con deposito di documenti e di relazione difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso, evidenziando che l'intervenuta riabilitazione del procedimento penale a carico dell'interessato riguarderebbe solo gli effetti penali della condanna, ma non impedirebbe una valutazione autonoma da parte dell'amministrazione in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, e quindi una determinazione negativa circa la possibilità di consentire la titolarità di licenze in materia di armi.
5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 15 maggio 2018.
6. I motivi di ricorso, in quanto fondati su una non corretta applicazione della normativa vigente in materia, nonché sul connesso difetto di istruttoria e di motivazione, possono essere esaminati congiuntamente.
7. Giova premettere che il T.U.L.P.S., nel disciplinare il rilascio della "licenza di porto d'armi", mira a salvaguardare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Come ha rilevato la Corte Costituzionale (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, che ha condiviso quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi "costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975": "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi".
Regola generale è infatti quella del divieto di detenzione delle armi e l’autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuoverla, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
Ciò comporta che - oltre alle disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931 - rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali.
7.1. Pertanto l'autorizzazione al possesso e al porto delle armi non integra un diritto all’arma, ma costituisce di norma il frutto di una valutazione discrezionale, nella quale confluiscono sia la mancanza di requisiti negativi, sia la sussistenza di specifiche ragioni positive.
Conseguentemente la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza caratterizzata – come detto – da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (Consiglio di Stato, sez. III, 10/08/2016, n. 3590).
7.2. Anche la recentissima giurisprudenza ha avuto modo di affermare (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 13/09/2017, n. 4334) che “l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso;dal suo canto l'art. 39, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nel prevedere che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, conferma che è sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato;in sostanza, revoca o diniego dell'autorizzazione possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi;conseguentemente la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta”.
Ed invero dal combinato disposto degli artt. 11 commi 2 e 4 R.D. 773/1932 (che danno rilievo all’assenza del requisito della buona condotta ai fini del diniego del rilascio e della revoca delle autorizzazioni di polizia), dell’art. 43 comma 2 del medesimo testo normativo che, in riferimento esplicito al rilascio della licenza per porto d’armi prevede che la stessa non può essere rilasciata a chi non può provare la sua buona condotta e non dà affidamento di non abusare delle armi e dell’art. 39, che parimenti prevede che il Prefetto abbia la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, alle persone capace di abusarne, si evince che i provvedimenti ostativi all’uso delle armi possono essere adottati, nell’esercizio dell’attività valutativa propria dell’Amministrazione, anche in assenza di precedenti penali, laddove il soggetto non sia ritenuto in grado di provare la sua buona condotta e non sia pienamente affidabile, senza che sia necessario dimostrare l’avvenuto abuso delle armi.
A tale stregua, secondo la giurisprudenza in materia, qualunque precedente penale può adeguatamente costituire il presupposto di una valutazione negativa sull'affidabilità del privato circa il corretto uso delle armi, e neppure è necessario che tale presupposto sia rappresentato da precedenti penali (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2007 n. 6181, secondo cui il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già inclusa nella sfera giuridica del privato, bensì assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 c.p., e ribadito dall'art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;ne consegue che il potere di controllo esercitato al riguardo dall'autorità di pubblica sicurezza si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben potendo quindi essere esercitato in senso negativo sull'istanza dell'interessato, in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al suo rilascio).
7.3. Vero è pertanto sulla base della disciplina dianzi accennata e della sua elaborazione giurisprudenziale che, ai sensi degli artt. 11, 43 e 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il potere riconosciuto all’Amministrazione in materia di rilascio del porto d'armi ai soggetti ritenuti capaci di abusarne è connotato da elevata discrezionalità, in considerazione della funzione per cui lo stesso è attribuito, consistente nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con finalità di prevenzione della commissione di illeciti, e che, pertanto, l'eventuale provvedimento di diniego nel rilascio, di revoca della licenza già rilasciata ed il provvedimento di divieto di cui all’art. 39 T.U.L.P.S. non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. Tuttavia, si è anche precisato in giurisprudenza che il giudizio prognostico deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576;sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039 e 31 marzo 2014, n. 1521;sez. I, 15.1.2015, n. 50).
8. Ciò posto, le censure sono fondate in quanto nel caso concreto il provvedimento non risulta supportato da una congrua valutazione degli elementi fattuali, già sopra indicati, che, ad avviso del Collegio, ai fini in esame, non appaiono idonei a giustificare il giudizio di inaffidabilità espresso dalla resistente Amministrazione.
8.1. Nella materia de qua infatti l’Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito della non affidabilità del privato, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere che il soggetto richiedente all’attualità sia pericoloso o comunque capace di abusi, le quali pertanto devono deporre nel senso della valutazione della personalità complessiva del soggetto, che tenga conto anche del percorso di vita successivo ad eventuali intervenute condanne, specie laddove le stesse, come nell’ipotesi di specie siano assai risalenti nel tempo.
9. Si è pertanto affermato che non sono suscettibili di compromettere l'affidabilità quelle condotte le quali, per la loro natura, per la loro occasionalità, per la loro distanza nel tempo o per altri giustificati motivi, non appaiono ragionevolmente capaci di incidere attualmente sull'affidabilità del soggetto interessato al rilascio del titolo di polizia, per cui è necessario che il provvedimento ostativo all’uso delle armi sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, che nel caso di specie è mancata (T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/07/2016, n. 3423) come evidenziato dalla circostanza che in alcun modo è stata svolta istruttoria sulle circostanze di reinserimento sociale attestate da parte ricorrente e meritevoli di considerazione ai fini della valutazione dell’affidabilità attuale del soggetto, laddove si è dato esclusivo rilievo a condotte risalenti nel tempo.
9.1. Da ciò la fondatezza dei motivi di ricorso.
Ed invero la Prefettura, fondandosi sul parere contrario espresso dalla Questura, fondato sull’intervenuta condanna nel lontano 1992 per i reati di lesione, di porto abusivo di arma e di rissa – rispetto ai quali è intervenuta la riabilitazione – nonché sulla denuncia per vendita di materiale contraffatto, non ha evidenziato alcun profilo ostativo in senso vincolante alla rivisitazione del giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi espresso con il decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S., ma, nel pieno esercizio del suo potere discrezionale di formulazione del giudizio prognostico circa l’inaffidabilità nell’uso delle armi, ha evidenziato come l’intervenuta riabilitazione non impedisse la formulazione di detto giudizio valutativo.
Peraltro tale giudizio è stato formulato senza tenere conto della personalità complessiva del ricorrente ed in particolare senza minimamente considerare il suo stile di vita attuale, quale allegato e documentato da parte ricorrente, nonché la mancata commissione di reati dal 1988 in poi.
Pertanto, nonostante la gravità degli addebiti penali per i quali era intervenuta sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. nel 1992 e la loro attinenza con l’uso delle armi, la loro risalenza nel tempo doveva indurre la Prefettura ad esprimere un giudizio complessivo sulla personalità del ricorrente, valutando anche la condotta di vita successiva a detti addebiti, giudizio che nella specie è del tutto mancato.
Quanto poi all’asserita denuncia per vendita di prodotti contraffatti, del pari relativa a fatti risalenti nel tempo, nulla è stato dedotto ed accertato in ordine al suo esito giudiziario ed in ogni caso il fatto, oltre ad essere risalente nel tempo, non ha alcuna attinenza con l’uso delle armi.
Da ciò l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione.
10. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’atto in epigrafe indicato, con salvezza dell’ulteriore attività provvedimentale della P.A., che dovrò riprovvedere sull’istanza di revoca del provvedimento interdittivo ex art. 39 T.U.L.P.S. nel rispetto del vincolo conformativo derivante da questa sentenza.
11. Sussistono nondimeno, in considerazione della risalenza della causa e dei motivi di diritto posti a base della decisione, eccezionali e gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite fra le parti.