TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-03-07, n. 202300710
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Pubblicato il 07/03/2023
N. 00710/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F P D T e C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della diffida prot. n. -OMISSIS- del 15.12.17 emessa dal Comune di Trapani al rilascio dell’immobile ed al pagamento dell’indennità per l’occupazione sine titulo dello stesso;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguenziale e/o comunque connesso, e specificamente dell’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Trapani, e della delibera-OMISSIS- dell’11.12.2017 del Commissario Straordinario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trapani;
Viste le memorie difensive delle parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il Pres., dott.ssa Federica Cabrini;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti (-OMISSIS-, n.q. di proprietari dell’immobile sito in Trapani, c.da-OMISSIS-n.q di soggetto residente presso detto immobile), hanno chiesto l’annullamento: del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune Trapani del predetto immobile (per inottemperanza alle ordinanze di demolizione n.-OMISSIS-, asseritamente impugnate davanti al Tar Palermo, con ricorso r.g. n. 2438/2012), della diffida prot. n. -OMISSIS- del 15.12.17 al rilascio dell’immobile ed al pagamento dell’indennità per l’occupazione sine titulo dello stesso immobile, nonché della delibera-OMISSIS- dell’11.12.2017 del Commissario Straordinario del Comune, con la quale sono state quantificate le somme dovute a titolo di occupazione dell’immobile abusivo (in quanto costruito nei 150 metri dalla battigia) e asseritamente transitato alla proprietà del Comune.
Deducono:
1) quanto al provvedimento di acquisizione, violazione di legge ed eccesso di potere perché ai ricorrenti non è mai stato notificato alcun atto di accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione;in mancanza di detto atto, il Comune non aveva titolo per procedere alla trascrizione dell’acquisto;d’altra parte, è stata omessa anche la comunicazione di avvio del procedimento;
2) quanto al provvedimento di acquisizione, violazione degli artt. 7 e 40 della legge n. 47/1985 e del tempus regit actum perché le opere sono state realizzate nel 1981 (prima dell’entrata in vigore della legge n. 47/1985) e quindi non possono essere demolite;d’altra parte, mancando il provvedimento di acquisizione manca l’indicazione della possibilità di destinare l’opera a fini pubblici;
3) quanto alla diffida al rilascio, violazione di legge per mancanza di legittimità degli atti presupposti e per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
4) quanto alla richiesta del pagamento dell’indennità per l’occupazione e alla delibera di quantificazione delle somme dovute, perché adottata in assenza di previa acquisizione del bene;
5) quanto a -OMISSIS-, non è mai stato destinatario di alcun atto, avendo ricevuto solo la diffida al rilascio dell’immobile;
6) quanto alla delibera-OMISSIS-/2017, violazione di legge – eccesso di potere e contraddittorietà della motivazione, atteso che è stata adottata in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento e, comunque, in base a criteri inapplicabili, trattandosi di bene non commerciabile.
Concludono quindi per l’accoglimento del ricorso.
Il Comune si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del gravame (in parte per definitività degli atti impugnati e in parte per difetto di giurisdizione) e comunque contestandolo nel merito, assumendo la non necessità del provvedimento di acquisizione.
Successivamente ha chiesto disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Misiliscemi nel cui territorio ricade ora l’immobile.
All’udienza pubblica del giorno 22/2/2023 il ricorso è passato in decisione.
Rileva preliminarmente il Collegio che non va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Misiliscemi atteso che la successione è avvenuta a titolo particolare e quindi la sentenza fa comunque stato anche nei confronti degli aventi causa (art. 111 c.p.c.) e ciò anche per quanto attiene agli obblighi conformativi relativi alla riedizione del potere.
Per il resto, il ricorso, premesso il difetto di legittimazione attiva del sig. -OMISSIS- in quanto non destinatario di alcun provvedimento, ma solo individuato come occupante l’immobile oggetto dei provvedimenti impugnati, è fondato nei limiti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
In punto di fatto rileva il Collegio che l’immobile di cui trattasi è stato oggetto di istanza di condono denegata con provvedimento n. -OMISSIS-, impugnato con ricorso r.g. n. 2075/2001, dichiarato perento con decreto n. -OMISSIS-, non opposto e che le conseguenti e vincolate ordinanze di demolizione n.-OMISSIS-, sono anch’esse divenute inoppugnabili a seguito di decreto di perenzione n. -OMISSIS-, anch’esso non opposto.
Ciò detto nulla può più essere contestato quanto all’abusività delle opere, all’obbligo di demolirle e al decorso del termine per l’adempimento spontaneo, per come accertato dalla p.m. in data 15/2/2013 e 5/12/2017.
D’altra parte, è altresì incontestato che il Comune non ha mai emesso e notificato il provvedimento di acquisizione, che, preso atto del superiore inadempimento, acclarasse l’assetto proprietario ai fini della trascrizione nei registri immobiliari.
Sotto tale profilo la domanda dei ricorrenti può essere riqualificata come domanda di accertamento negativo dell’acquisizione al patrimonio comunale e della trascrizione dei registri immobiliari rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f., c.p.a (v. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 9 settembre 2021, n. 2546).
O, per come affermato di recente da questo T.a.r., con sentenza n. 590/2023: “l’atto contemplato dall’art. 31, c. 4, del d.p.r. n. 380/2001 – in cui confluisce il formale accertamento compiuto dall’ente comunale di tutti i presupposti per applicare la fattispecie acquisitiva – avente natura dichiarativa (Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2368) – sub specie rafforzativa – perfeziona la fattispecie a formazione progressiva che sfocia nell’acquisizione al patrimonio comunale, costituendo così titolo per l’immissione in possesso del bene e per la sua trascrizione nei registri immobiliari da parte della P.A. concentrando in capo alla parte incisa, l’interesse diretto, concreto e attuale ad agire ex art. 100 c.p.c., dinnanzi al giudice amministrativo per avversare la pretesa ablatoria della P.A.”;detto atto ricognitivo è assolutamente necessario per verificare ed accertare – come è nel caso di specie - la sussistenza di tutti i presupposti che legittimano l’agere licere. … La previa notifica di tale atto al privato, così come prevista dall’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, non costituisce adempimento necessario ai fini dell’integrazione dell’efficacia ex art. 21 bis della l. n. 241/1990, giacché gli effetti si sono già automaticamente prodotti in ragione della sussistenza dei presupposti della fattispecie acquisitiva, ma assume valenza acceleratoria, poiché volto a sollecitare la rapida reazione giurisdizionale del privato così da consentire il rapido consolidamento degli assetti proprietari tra le parti”.
Nel caso di specie, per stessa ammissione del Comune, né l’atto, né la notifica dell’atto sono intervenuti, di talché, anche se gli effetti della mancata demolizione si sono definitivamente prodotti, l’assetto proprietario non può dirsi erga omnes mutato.
Quanto alla diffida al rilascio dell’immobile, rispetto al quale la giurisdizione spetta al g.a. ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. f), c.p.a, in quanto atto funzionale all’acquisizione, a seguito della mancata demolizione e quindi funzionale al conseguente ripristino della regolarità urbanistica, è evidente quindi la fondatezza del ricorso, trattandosi di atto meramente esecutivo e consequenziale del provvedimento sanzionatorio e acquisitivo mai adottato.
Quanto infine, alla richiesta di pagamento dell’indennità per l’occupazione sine titulo dello stesso immobile, nonché alla delibera con la quale sono state quantificate le somme dovute a titolo di occupazione dell’immobile abusivo, la giurisdizione deve essere declinata in favore del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui la controversia sulla pretesa del Comune di percepire un’indennità per l’occupazione di immobili che l’ente abbia acquisito a seguito e per effetto di mancata ottemperanza a ordini di demolizione ex articolo 31 d.P.R. n. 380 ha ad oggetto diritti soggettivi pur ponendosi per così dire a valle dell’esercizio di una pubblica potestà;né al fine di sostenere la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo potrebbe farsi riferimento alla giurisdizione esclusiva prevista dall’articolo 133, c. 1, lett. f) c.p.a, in materia di edilizia e urbanistica dato che la stessa disposizione fa comunque salva la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative a indennità o altri corrispettivi conseguenti a atti di natura ablatoria (v. T.a.r. Campania - Napoli, sez. VI, n. 7112 del 2022).
In conclusione il ricorso in parte va dichiarato inammissibile (salvi gli effetti dell’art. 11 c.p.a. limitatamente alle questioni dell’indennizzo) e, per l’acquisizione e la diffida al rilascio dell’immobile, previa declaratoria del difetto di legittimazione attiva di -OMISSIS-, va accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale intimata.
Le spese possono compensarsi attesa la soccombenza parziale reciproca.