TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-07-12, n. 201600916

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-07-12, n. 201600916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600916
Data del deposito : 12 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00158/2016 REG.RIC.

N. 00916/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00158/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2016, proposto da -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati P F e D Puzzi, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi in Bari, via Andrea da Bari, 35;

contro

Azienda Sanitaria Locale Bari;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5772/2007 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro (risarcimento danni) con cui l’Amministrazione intimata è stata condannata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento della somma di euro 280.000,00, oltre interessi all’1,5% dal giorno 11 gennaio 2007, detraendo dalla somma ottenuta sia quanto da ricorrenti riscosso fino a oggi sensi della legge n. 210/1992 sia quanto avrebbe riscosso dall’Inail secondo le tabelle di legge, e alle spese del relativo giudizio, complessivamente liquidate in euro 5000,00 oltre RGS, CAP e IVA e con distrazione, sentenza notificata con formula esecutiva il giorno 8 settembre 2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 il consigliere Giuseppina Adamo e udito l’avv. D Puzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza la parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Azienda Sanitaria Locale Bari al pagamento delle somme ivi liquidate.

Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva all’Azienda ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito, con modifiche, nella legge n. 30/1997.

Nella specie, non risulta l’adempimento da parte dell’Amministrazione intimata al giudicato.

In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso;
va quindi ordinato all’Azienda Sanitaria Locale Bari di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, oltre i relativi interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

La richiesta riguardante le spese legali del giudizio civile, invece, dev’essere respinta.

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), invero, s’instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorarie e, analogamente, a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo (Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041;
T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275).

Il Collegio neppure ritiene di accogliere la domanda diretta alla fissazione di un’ulteriore somma a carico dell’Amministrazione nel caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ravvisando invero, nel caso di specie, le ragioni ostative espressamente previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, quale limite negativo all’applicazione delle cd. astreintes , tenuto conto del momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

Tale domanda va dunque disattesa.

Per il caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione intimata, infine, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Prefetto di Bari, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione all’Azienda debitrice. Il relativo compenso, a carico sempre della parte resistente, sarà liquidato all’esaurimento dell’incarico.

Vanno altresì poste a carico della stessa Amministrazione, dell’Amministrazione ex art. 91 del codice del processo civile, le spese del presente giudizio, parzialmente compensate, stante l’esito del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, per loro dichiarazione anticipatari.

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