TAR Torino, sez. I, sentenza 2012-03-02, n. 201200289
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N. 00289/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2006, proposto da:
Inso-Sistemi Infrastrutture Sociali Spa, rappresentato e difeso dagli avv. S R, M T G, L B, con domicilio eletto presso S R in Torino, corso Re Umberto, 75;
contro
Azienda Osp. Maggiore della Carita' di Novara, rappresentato e difeso dagli avv. V B, T P, con domicilio eletto presso V B in Torino, corso G. Ferraris, 120;Regione Piemonte, Comune Novara;
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara n. 1282 del 30.11.2005, con cui si deliberava di revocare la procedura per la costruzione del nuovo ospedale di Novara avviata con deliberazione n. 1066 del 17.11.2004;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché incognito e segnatamente della Deliberazione del Direttore Generale n. 122 del 31.1.2006;
e per la condanna
dell'Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara al risrcimento del danno ingiusto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Osp. Maggiore della Carita' di Novara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato in data 17.03.2006 e depositato in data 31.03.2006 Inso-Sistemi Infrastrutture Sociali Spa ha impugnato l’atto indicato in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.
La società ricorrente – che aveva preso parte, formulando una propria proposta, alla procedura di “project financing”avviata dall’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara per la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera – nel presente giudizio ha lamentato l’illegittimità della deliberazione con cui si è disposta la revoca della procedura “project financing” e, per l’effetto, ha formulato richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’operato dell’Azienda Ospedaliera.
La parte resistente preliminarmente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, deducendo di aver provveduto a comunicare alla Inso-Sistemi, con nota 05.12.2005, la revoca della procedura di project financing e argomentando circa la tardività del ricorso, notificato in data 17.03.2006, oltre il termine di legge decorrente dalla piena conoscenza dell'atto impugnato.
Nella comunicazione del 05.12.2005 si legge: “con la presente si comunica che, con atto deliberativo n. 1282 del 30.11.2005, la Direzione Generale della scrivente Azienda Ospedaliera ha disposto la revoca della procedura per la costruzione del nuovo ospedale di Novara, avviata con deliberazione n. 1066 del 17.11.2004, recante all’oggetto “Approvazione avviso di project financing per la costruzione della nuova sede ospedaliera” (doc. 23 fasc. resist.).
2) L’eccezione è fondata sul pacifico insegnamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui la piena conoscenza dell'atto censurato si concretizza con la cognizione dei suoi elementi essenziali quali l'autorità emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, essendo tali elementi sufficienti a rendere il legittimato all'impugnativa consapevole dell'incidenza dell'atto nella sua sfera giuridica, avendo egli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2010, nr 292;Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2009, nr. 5639;Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2009, nr. 1690;Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2009, nr. 367;Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, nr. 3750).
Nel caso che occupa, emerge dalla documentazione in atti (doc. 23 fasc. ricorr.) e risulta incontestato che in data 05.12.2005 la INSO ebbe conoscenza dell’intervenuta revoca, con atto deliberativo n. 1282 del 30.11.2005, da parte della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera, della procedura per la costruzione del nuovo ospedale di Novara.
Con tale comunicazione la INSO acquisì conoscenza di tutti gli elementi essenziali, del contenuto dispositivo e dell’effetto lesivo dell’atto di revoca.
Il ricorso risulta quindi irricevibile, ai sensi dell’art. 35, 1° comma lett.a), c.p.a., relativamente alla domanda di annullamento.
3) Resta da esaminare la domanda risarcitoria, in quanto svolta in termini ex art. 30 c.p.a..
Vertendosi in materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio patrimoniale risarcibile attiene al solo interesse negativo e cioè all'interesse a non intraprendere o proseguire trattative inutili, che può concretizzarsi in una voce di danno emergente, rappresentato dalle spese inutilmente sostenute, e in una voce di lucro cessante, rappresento dalla perdita di concomitanti occasioni di guadagno (ex multis cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2680;Consiglio Stato, sez. V, 6 dicembre 2006, n. 7194).
La prova di tali danni spetta, in linea con l'inquadramento di tale responsabilità nell'ambito della responsabilità civile, alla parte lesa (Consiglio Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 20;Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2008, n. 5574).
Ne consegue che non può trovare accoglimento, in ipotesi di responsabilità precontrattuale, la domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno dell’utile d’impresa, in quanto tale danno corrisponde alla componente del lucro cessante nel danno per lesione del c.d. interesse positivo, quale interesse all’esecuzione del contratto, che, come tale, non può essere risarcita nella fattispecie di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (Tar Sardegna, Sez. I, 7 settembre 2010, n. 2167). Analogamente, esula dai limiti dell’interesse negativo il risarcimento del danno curricolare, trattandosi di specificazione del danno da lesione dell’interesse positivo (Consiglio Stato , sez. IV, 27 novembre 2010 , n. 8253).
Venendo alle voci di danno astrattamente risarcibili, con specifico riferimento al danno da perdita di favorevoli e concomitanti occasioni di guadagno, va ricordato che nel rispetto del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., la parte che invoca il danno da perdita di chance ne deve fornire la prova rigorosa, con ciò intendendosi che le occasioni favorevoli di cui si lamenta la perdita non devono risultare astratte e generiche, ma avere un minimo di specificità e concretezza. L'impresa richiedente il risarcimento è quindi chiamata a documentare l'esistenza di proprie dichiarazioni di rinuncia alla prosecuzione della partecipazione a gare, nelle quali aveva presentato domanda, nel che consisterebbe la perdita di concrete occasioni alternative di guadagno, non essendo sufficiente la semplice indizione di procedure selettive, né la richiesta o l'acquisto della documentazione di gara, né le dichiarazioni di rinuncia alla partecipazione ad esse per generici impegni in precedenza assunti, in un periodo contestuale a quello in cui si è consumato l'illecito in questione (Consiglio di stato, sez. IV, 27 novembre 2010 , n. 8253). Allegazioni di tale tipo, infatti, si rivelerebbero inidonee a provare, con l'efficacia connessa all'esigenza di evitare fenomeni di indebita locupletazione, la perdita di occasioni alternative favorevoli, difettando, in esse, la dimostrazione della concretezza - costituita dalla effettiva partecipazione ad altre procedure e dal ritiro da esse per l'impegno in questione - delle opportunità contrattuali asseritamente perdute (Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2010 , n. 3393;C.d.S sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2680 ed ivi ulteriori riferimenti).
Tale prova nel caso di specie non stata è fornita.
La ricorrente non ha allegato bandi di gara pubblicati nel periodo in cui era in corso la trattativa per cui è causa, né ha provato di aver presentato domande di partecipazione ad altre gare, in relazione alle quali potesse vantare un qualche margine di possibilità di vittoria. Men che meno ha dimostrato che le maestranze e i mezzi d'opera della INSO fossero di entità tale da impedirle di impegnarsi contemporaneamente sul fronte della procedura in oggetto e di altre gare di appalto.
Non risulta dunque provato che nel periodo della procedura di project financing per cui è causa si siano presentate alla INSO concrete favorevoli occasioni, a cui la stessa abbia dovuto rinunciare per tenersi a disposizione dell’Azienda Ospedaliera Maggiore.
Ad analoghe conclusioni conduce la disamina dell’ulteriore richiesta di risarcimento delle spese di partecipazione alla procedura revocata, atteso che la parte ricorrente non ha fornito l’analitica indicazione né la dimostrazione dei costi sostenuti per partecipare alla gara e per predisporre la documentazione occorrente. In tale contesto non si ravvisano le condizioni per poter fare ricorso ad una liquidazione in via equitativa, trattandosi appunto di specifiche spese obiettivamente documentabili. Né può ritenersi all'uopo sufficiente la dichiarazione allegata sub 29 del ricorso, predisposta ai sensi dell'articolo 37 bis L. 109/1994 (ora art. 153 del codice dei contratti) e non corredata da idonea documentazione a supporto delle voci e dei relativi importi, neppure analiticamente indicati (cfr. in tal senso T.A.R Lazio Latina, sez. I, 24 marzo 2011, n. 286).
L’insussistenza di idonea prova di voci di danno risarcibili, sotto tutti i profili vagliati, esime dalla disamina degli ulteriori elementi integranti la fattispecie di responsabilità invocata e determina il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.