TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-07-29, n. 201510461

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-07-29, n. 201510461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201510461
Data del deposito : 29 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04476/2015 REG.RIC.

N. 10461/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04476/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4476 del 2015, proposto da:
R M e G D P, rappresentati e difesi dall'avv. G D P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C C in Roma, Via A. Crivellucci, 21;

contro

rappresentati e difesi dall'avv. G D P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C C in Roma, Via A. Crivellucci, 21;

per la piena e integrale ottemperanza

alla ordinanza n. 6045/11 della Corte Suprema di Cassazione (in materia di equa riparazione), depositata il 15.3.2011, notificata il 4.10.2011 e passata in giudicato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame gli odierni ricorrenti chiedono l’esecuzione del giudicato discendente dalla ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6045/2011, depositata in data 15 marzo 2011, munita di formula esecutiva il 4.5.2011 e notificata al Ministero intimato il 4.10.2011, adottata in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata al pagamento, a favore del ricorrente Magalini Renzo della somma di € 3.100,00 con gli interessi dalla domanda e, a favore del ricorrente avv. G D P, quale difensore antistatario, delle spese processuali del giudizio di merito liquidate in euro 1.150,00, oltre spese generali e accessori di legge e al pagamento altresì (con distrazione a favore del medesimo difensore) delle spese del giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, liquidato in complessivi euro 700,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Parte ricorrente, nel rappresentare in ricorso l’avvenuto pagamento, a seguito del decreto della Corte di Appello di Venezia n. 1333/2006, del capitale e delle spese legali del giudizio di merito, lamenta la mancata integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella citata ordinanza , chiedendo la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze (individuato come soggetto deputato all’esecuzione dei decreti in materia di equa riparazione ex art. 1, comma 1225, della legge n. 296/2006) a dare ottemperanza alla predetta pronuncia mediante pagamento dei residui crediti (euro 1200,00 a titolo di somma capitale, euro 772,50 oltre accessori di legge per spese legali relative al giudizio di merito, distratte a favore dell’avv. G D P come difensore antistatario, ed euro 350,00 per spese legali del giudizio di legittimità oltre accessori di legge, anche in questo caso distratte a favore dell’avv. G D P), sollecitando a tal fine anche la nomina di un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione.

Chiede, inoltre, parte ricorrente la condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento di una ulteriore somma per il ritardo nell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e) del c.p.a.

L’intimata Amministrazione delle Finanze si è costituita in giudizio con formula di rito, senza in alcun modo contestare i presupposti in fatto e in diritto del ricorso che ne occupa.

Alla Camera di Consiglio del 7 luglio 2015 la causa è stata chiamata ed è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

Tanto precisato, il ricorso in ottemperanza, del cui contenuto si è dato atto, va dichiarato procedibile, in quanto ritualmente notificato e depositato.

Lo stesso va, inoltre, dichiarato ammissibile stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione.

Il ricorso deve, altresì, essere dichiarato fondato quanto alla richiesta di esecuzione del giudicato alla luce della denunciata mancata integrale ottemperanza allo stesso da parte dell’Amministrazione a tanto onerata.

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso in parte qua, va ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato discendente dalla ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6045/11, depositata in data 15 marzo 2011, provvedendo, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme agli stessi dovute ai sensi della predetta ordinanza, come sopra indicate.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze abbia ottemperato al predetto ordine di pagamento, viene sin da ora nominato quale Commissario ad Acta il Responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte, anche in via sostitutiva, entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme ancora dovute ai ricorrenti, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti derivanti dall’applicazione della c.d. legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Relativamente invece alla domanda accessoria di applicazione della sanzione della cd. penalità di mora, il Collegio osserva quanto segue.

Secondo l’orientamento già assunto dalla Seconda Sezione di questo Tribunale, unitamente ad una parte della giurisprudenza amministrativa, è stato inizialmente ritenuto che la stessa non potesse essere accolta qualora l’esecuzione del giudicato avesse avuto riguardo al pagamento di una somma di denaro, consistendo l’astreinte in un mezzo di coazione indiretta sul debitore, necessario in particolare quando si è in presenza di obblighi di facere infungibili.

In tale ipotesi, non era sembrato equo condannare l’amministrazione al pagamento di ulteriori somme di denaro, in quanto l’obbligo di cui si chiede l’adempimento consiste, esso stesso, nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria ed essendo per il ritardo nell’adempimento già previsti dalla legge gli interessi legali, ai quali, pertanto, la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ad aggiungersi, con effetti iniqui di indebito arricchimento per il creditore.

E’ tuttavia accaduto che, risolvendo il contrasto tra la giurisprudenza sopra citata e l’orientamento favorevole all’applicazione generalizzata dell’astreinte, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione del 25 giugno 2014 n. 15, ha ritenuto che, nel giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi per oggetto prestazioni di natura pecuniaria.

A tale pronuncia la Sezione su indicata ha ritenuto di doversi adeguare riconoscendo l’applicazione della penalità di mora anche in caso di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, sia pure attraverso una quantificazione che, in concreto, tenga conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica (cfr. sent. n. 12739 del 16.12.2014).

Un più meditato esame della decisione dell’Adunanza plenaria, svolto alla luce del protrarsi delle difficoltà di bilancio dello Stato, ha portato, però, a valorizzare ulteriormente quella parte della decisione in cui il Consiglio di Stato (par. 6.5.1) ha affermato che “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un’astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo”.

La necessità di contemperare il diritto dei creditori con le previsioni e le esigenze di bilancio, è poi richiamata da una ormai nutrita giurisprudenza di primo grado secondo la quale la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’astreinte (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 12.2.2005, n. 1065;
TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 24.2.2015, n. 3164;
cfr. anche TAR Bari, Sez. II, n. 308/2015, TAR Lecce, Sez. I, n. 334/2015, TAR Catania, Sez. II, n. 442/2015).

Come già evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale (cfr. n..12739/2014, cit.), tali ragioni ostative possono assumere rilievo anche quando non siano dedotte in giudizio dal debitore intimato, costituendo ormai fatti notori, ex art. 115 c.p.c..

In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes, non può essere accolta.

Le spese di giudizio, in ragione dell’esito nonchè della semplicità e ripetitività della controversia, sono compensate per la metà e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

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