TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-07-29, n. 201510461
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Testo completo
N. 10461/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04476/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4476 del 2015, proposto da:
R M e G D P, rappresentati e difesi dall'avv. G D P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C C in Roma, Via A. Crivellucci, 21;
contro
rappresentati e difesi dall'avv. G D P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C C in Roma, Via A. Crivellucci, 21;
per la piena e integrale ottemperanza
alla ordinanza n. 6045/11 della Corte Suprema di Cassazione (in materia di equa riparazione), depositata il 15.3.2011, notificata il 4.10.2011 e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame gli odierni ricorrenti chiedono l’esecuzione del giudicato discendente dalla ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6045/2011, depositata in data 15 marzo 2011, munita di formula esecutiva il 4.5.2011 e notificata al Ministero intimato il 4.10.2011, adottata in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata al pagamento, a favore del ricorrente Magalini Renzo della somma di € 3.100,00 con gli interessi dalla domanda e, a favore del ricorrente avv. G D P, quale difensore antistatario, delle spese processuali del giudizio di merito liquidate in euro 1.150,00, oltre spese generali e accessori di legge e al pagamento altresì (con distrazione a favore del medesimo difensore) delle spese del giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, liquidato in complessivi euro 700,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Parte ricorrente, nel rappresentare in ricorso l’avvenuto pagamento, a seguito del decreto della Corte di Appello di Venezia n. 1333/2006, del capitale e delle spese legali del giudizio di merito, lamenta la mancata integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella citata ordinanza , chiedendo la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze (individuato come soggetto deputato all’esecuzione dei decreti in materia di equa riparazione ex art. 1, comma 1225, della legge n. 296/2006) a dare ottemperanza alla predetta pronuncia mediante pagamento dei residui crediti (euro 1200,00 a titolo di somma capitale, euro 772,50 oltre accessori di legge per spese legali relative al giudizio di merito, distratte a favore dell’avv. G D P come difensore antistatario, ed euro 350,00 per spese legali del giudizio di legittimità oltre accessori di legge, anche in questo caso distratte a favore dell’avv. G D P), sollecitando a tal fine anche la nomina di un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione.
Chiede, inoltre, parte ricorrente la condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento di una ulteriore somma per il ritardo