TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-11-03, n. 202005005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-11-03, n. 202005005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202005005
Data del deposito : 3 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2020

N. 05005/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00414/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2001, proposto da
D G G e D'Esposito Concetta, rappresentati e difesi dagli avv.ti V C I, S V e E P, in sostituzione degli Avv.ti F L, G P e M A, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto presso il prof. Lucio Iannotta in Napoli, via Fedro n. 7

contro

Comune di Sorrento, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G G, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto presso lo stesso in Napoli al viale A. Gramsci n. 18;

per l'annullamento

a) del provvedimento n. 300/57 prot. N. 34707 del 20.10.2000 con cui sono state rigettate le istanze di condono edilizio prot. n. 28163 del 30.9.1986;
prot. n. 7525 dell'1.3.1995;
prot. n. 7526 dell'1.3.1995;
ed è stata ordinata la demolizione della quasi totalità delle opere oggetto di condono;

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 10.10.2001, b) del provvedimento del 12.6.2001 n. 221/18-01, prot. n. 21361;
c) dell'ordinanza n. 214/18-01 prot. n. 21495 del 13.6.2001, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 ottobre 2020 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 414 dell’anno 2001, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:

- di essere proprietari di un fondo agricolo nel comune di Sorrento;

- di aver realizzato, in tale fondo, due manufatti e due corpi di fabbrica, per i quali sono state poi presentate istanze di condono ai sensi delle leggi n. 47/1985 e 726/1994;

- che, per la precisione, erano state presentate le seguenti istanze: prot. n. 28163 del 30.9.1986, presentata dalla sig.ra Concetta D'Esposito per il fabbricato in Via Malacoccola, composto da due piani (compreso il seminterrato) ed un piano interrato, insistente sulla particella ex n.339 del foglio n.7, cd. corpo di fabbrica B, destinato ad attività connessa alla conduzione agricola e ad abitazione;
prot. n. 7525 dell'1.3.1995, presentata dal sig. D G per il medesimo immobile, corpo di fabbrica B, già oggetto della domanda di condono di cui alla precedente istanza n. 28163, meglio definita come unità abitativa disposta su piano terra e primo piano, per una superficie complessiva di 157,51 mq;
prot. n. 7526 dell'1.3.1995, presentata dal sig. G d G, relativa ad immobili insistenti sulla particella ex n.137 del foglio n.7: deposito in Via Malacoccola di 123,60 mq al piano seminterrato di un fabbricato esistente, a servizio dell'attività artigianale;
e deposito di 91 mq in Via Malacoccola, realizzato poco distante dal precedente, sempre a servizio dell'attività artigianale, ora corpo di fabbrica A;

- che l’Amministrazione, con l’atto sub a) in epigrafe, rigettava le istanze di condono, ordinando la demolizione di quasi tutte le opere;

- di aver pertanto impugnato tale atto;

- che, nelle more, il Comune adottava anche l’atto sub b), con cui rigettava parzialmente l’istanza di condono concernente il piano seminterrato, e l’atto sub c) con cui ordinava la sospensione dei lavori, sicché i ricorrenti provvedevano ad impugnare anche tali atti con motivi aggiunti.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.

All’udienza pubblica del 27.10.2020, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) è illegittimo sostenere che l’istanza di condono del 1986 sarebbe non veritiera perché in ogni caso le opere sono condonabili ai sensi della legge del 1994;
le opere sono state realizzate entro il 31.12.1993 ed il condono è applicabile anche alle opere di cui alla l. reg. 35/1987;
non è vero che le opere siano state stravolte da interventi successivi;

nonché per i seguenti motivi aggiunti: 1) non sono stati eseguiti interventi successivi alla presentazione della domanda di condono;
2) comunque, si tratta di volumi tecnici (deposito – cantina, vano interno, scale);
3) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
non è stato comunicato il nominativo del responsabile del procedimento;
4) incompetenza, atteso che la materia è di competenza statale e regionale e non comunale;
il provvedimento non poteva essere adottato da un dirigente.

L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.

Con decreto n. 27558/2012 il ricorso è stato dichiarato perento.

Con decreto n. 2453/2016 il predetto decreto è stato revocato, attesa l’opposizione depositata dalle parti in data 15.05.2013.

In data 07.03.2017 la parte ricorrente depositava istanza di rinvio dell’udienza fissata per il 09.05.2017 perché pendeva presso il Consiglio di Stato l’appello avverso la sentenza del Tar Campania n. 1812/2013, con cui è stato respinto il ricorso avverso l’atto n. 40072 del 7.11.2007 con cui il Comune ha rigettato ulteriori istanze di condono presentate dalla parte ricorrente.

All’udienza pubblica dell’8.05.2018, si disponeva un ulteriore rinvio per attendere la sentenza del Consiglio di Stato.

In data 12.09.2019 la parte ricorrente depositava istanza di rinvio, attesa la pendenza di trattative di bonario componimento.

In data 11.06.2020 è stata depositata istanza di rinvio, attesa la pendenza di trattative di bonario componimento.

In note depositate in data 24.10.2020 la parte ricorrente chiedeva il passaggio in decisione sulla base degli atti.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Come si evince dal provvedimento impugnato, successivamente alla presentazione delle istanze di condono, sono stati accertati dall’Amministrazione numerosi e diversi interventi edilizi: una serie di opere (consistenti nella realizzazione, ex novo, di ulteriori manufatti) veniva accertata dall’U.T.C. già in data 18.05.1984;
successivamente, l’U.T.C., in data 27.11.1987, accertava ulteriori interventi edilizi (consistenti nel completamento dei predetti manufatti, nonché nella realizzazione di una sopraelevazione e di un piano seminterrato);
in data 23.04.1997 l’U.T.C. accertava ulteriori opere, consistenti negli ampliamenti dei predetti manufatti;
in data 16.07.1998 si accertavano ulteriori ampliamenti;
in data 9.3.1999 si accertavano ulteriori modifiche ed interventi di completamento;
in data 31.03.1999 si accertavano ulteriori interventi di modifica e di completamento.

Tutto ciò premesso, la motivazione del diniego è corretta è sufficiente: è infatti innegabile che, come si legge nel provvedimento impugnato sub a), le opere per cui sono state presentate le istanze di condono non trovano più corrispondenza nell’attuale situazione dei luoghi, essendo state interessate da progressive trasformazioni che ne hanno sensibilmente modificato le caratteristiche, incrementandone la consistenza. Per giurisprudenza costante, anche di questa Sezione, una profonda trasformazione dello stato dei luoghi, con la creazione di un organismo edilizio sostanzialmente unitario e del tutto diverso da quello relativo alla sommatoria delle diverse pratiche, è di per sé motivo sufficiente per il diniego delle istanze di condono (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 543/2020).

Né si può replicare che le opere ulteriori sono state comunque oggetto di domande di condono successive (ai sensi della l. 326/2003);
infatti, tali ultime istanze di condono sono state respinte dal Comune, ed il ricorso avverso tale diniego è stato respinto da questa Sezione con sentenza n. 1812/2013.

Per ragioni analoghe, va respinto anche il ricorso per motivi aggiunti, limitatamente all’impugnativa dell’atto sub b) in epigrafe. Con tale provvedimento è stato infatti denegato il condono relativamente al piano seminterrato, perché anch’esso è risultato non solo ampliato, in termini di superfici e volumi utili, ma anche funzionalmente collegato ad un’opera edilizia illegittima.

Sono pertanto infondate le censure proposte col ricorso introduttivo, nonché la prima censura proposta con il ricorso per motivi aggiunti. È infondata anche la seconda censura del ricorso per motivi aggiunti, con cui ci si duole del fatto che i volumi contestati (realizzati successivamente alla presentazione delle domande di condono) sarebbero volumi tecnici: in primo luogo tale assunto non risulta provato;
in secondo luogo, sotto il profilo paesaggistico, rilevano anche i volumi tecnici;
infine opere come quelle realizzate dai ricorrenti (deposito – cantina, vano interno, scale) non sono riconducibili alla nozione di volume tecnico (Cons. Stato Sez. VI, 08/05/2018, n. 2738).

È infondata anche la terza censura del ricorso per motivi aggiunti, atteso che i poteri dell’Amministrazione sono, in materia, rigorosamente vincolati.

È infine infondata anche la quarta censura del ricorso per motivi aggiunti, atteso che la competenza a decidere sulla domanda di condono appartiene, pacificamente, al Comune;
e, per giurisprudenza costante, anche di questa Sezione (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 24/11/2015, n. 5437), si tratta di un tipico atto di gestione che rientra nella competenza del dirigente del Comune ex art. 107 d.lgs. 267/2000.

Quanto all’impugnativa dell’atto sub c), il ricorso va invece dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, per giurisprudenza costante, “ E' improcedibile il ricorso con il quale venga impugnata un'ordinanza di sospensione dei lavori per avvenuto decorso dei termini di cui all'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l'adozione o la mancata adozione, di un provvedimento definitivo nei quarantacinque giorni successivi rende priva di efficacia la predetta misura di sospensione ” (tra le tante, Tar Lombardia, Milano, Sez. II, n. 449/2018).

L’infondatezza della domanda di annullamento comporta anche l’infondatezza della domanda risarcitoria.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

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