TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-01-24, n. 202200451

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-01-24, n. 202200451
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202200451
Data del deposito : 24 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2022

N. 00451/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02964/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2964 del 2021, proposto da E S, rappresentata e difesa dall’avv. G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

al decreto decisorio cron. n. 1653/2018, reso nel procedimento R.G. n. 2044/2018 V.G. dalla Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, depositato in data 18 ottobre 2018, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2022 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


CONSIDERATO che con ricorso, depositato in data 12 luglio 2021, E S ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio cron. n. 1653/2018, reso nel procedimento R.G. n. 2044/2018 V.G. dalla Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, depositato in data 18 ottobre 2018, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, limitatamente alla parte in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di “ € 1.200,00, oltre interessi legali dalla domanda ” (così il decreto decisorio cron. n. 1653/2018);

VISTA la costituzione meramente formale del Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 il Presidente ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso, in quanto il decreto azionato risulta notificato con formula esecutiva solo presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso la sede reale dell’Amministrazione resistente e, in accoglimento della richiesta del termine per dedurre del difensore di parte ricorrente, è stato disposto il rinvio della causa alla camera di consiglio del 18 gennaio 2022;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 18 gennaio 2022 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

CONSIDERATO che il decreto decisorio azionato non risulta notificato con formula esecutiva presso la sede reale del Ministero della Giustizia;

CONSIDERATO che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, prevede: “ 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. ”;

RITENUTO che:

- come la condivisibile giurisprudenza ha più volte rilevato, lo spatium deliberandi concesso dalla legge alle Amministrazioni pubbliche per adempiere all’obbligo di pagamento di somme di danaro riconosciute ai privati da pronunce giudiziali esecutive (centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997) assume rilievo anche ai fini del promovimento del giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che ne costituisce condizione di ammissibilità l’intervenuta notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione presso la sua sede reale, in quanto lo spatium deliberandi , per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione stessa, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che eventualmente il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo (Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2014 n. 2654, TAR Napoli, Sez. VIII, 15 marzo 2021, n. 1694);

- prima dell’esaurimento del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva non è possibile attivare la procedura per il giudizio d’ottemperanza (cfr. TAR Napoli, Sez. VIII, 25 luglio 2017, n. 3942 e ordinanza del 3 maggio 2021, n. 2944);

RITENUTO che è insufficiente, dunque, che il decreto decisorio azionato sia stato notificato con formula esecutiva in data 27 novembre - 3 dicembre 2020 al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato (TAR Napoli, Sez. VIII, 30 novembre 2020, 5661 e 24 ottobre 2017, n. 4957);

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile;

RITENUTO, quanto alle spese, che sussistono i motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto della natura e dell’esito in rito della causa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi