TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2020-06-25, n. 202001134

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2020-06-25, n. 202001134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202001134
Data del deposito : 25 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2020

N. 01134/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00320/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2020, proposto da
G M, rappresentato e difeso dagli avvocati P F, P S, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati F T e N G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte di Appello di Catanzaro, Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza, Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catanzaro, Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

nei confronti

V P, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Cilurzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro in relazione alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria del 26 gennaio 2020, nella parte in cui proclama Consigliere regionale il candidato V P in luogo del ricorrente G M;

b) del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro nella parte in cui assegna il seggio attribuito alla lista “J S Presidente” alla circoscrizione centro e, quindi, a V P, anziché alla circoscrizione sud e, quindi, a G M;

c) del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catanzaro nella parte in cui, in seguito al riparto effettuato dall’Ufficio centrale regionale, proclama eletto, per la lista avente il contrassegno “J S Presidente”, V P in luogo di G M;

d) del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria nella parte in cui, in seguito al riparto effettuato dall’Ufficio centrale regionale, non proclama eletto, per la lista avente il contrassegno “J S Presidente”, G M;

e) del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza

f) nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte di Appello di Catanzaro, dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza, dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catanzaro, dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. F T e uditi telematicamente, ai sensi dell’art. 4 d.l. 30 aprile 2020, n. 28, per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria, svoltesi il 26 gennaio 2020, G M è stato candidato a consigliere per la lista J S Presidente , nella circoscrizione sud.

Pur essendo risultato il primo per preferenze nella sua lista per la circoscrizione sud, non è risultato eletto.

2. – Egli si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere, previo annullamento dei verbali meglio indicati in epigrafe, di essere proclamato eletto.

Le ragioni della sua domanda non risiedono nell’erroneità delle operazioni svolte all’esito dell’espressione, da parte del corpo elettorale, dei voti, bensì nell’affermata illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 10, l. 17 febbraio 1068, n. 108, applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 7 l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

2.1. – Invero, premesso che l’assegnazione dei seggi ai candidati si articola in due fasi, la prima a livello circoscrizionale e la seconda a livello regionale, la norma censurata si occupa di questa seconda fase.

Per quel che rileva in questa sede, essa stabilisce che l’Ufficio elettorale regionale, dopo aver determinato a la ripartizione dei seggi tra ciascun gruppo di liste collegati a livello regionale, attribuisce i seggi alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni "seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale" .

Ciò ha determinato l’attribuzione del seggio controverso alla lista J S Presidente nella circoscrizione centro, benché la lista della circoscrizione sud abbia ottenuto una percentuale di voti validi maggiore (8.74% contri l’8,50%).

2.2. – Ma un simile meccanismo, che valorizza il quoziente elettorale circoscrizionale piuttosto che la percentuale di voti validi ottenuta da ciascuna lista, sarebbe in contrasto con la Costituzione. Esso, infatti, altererebbe il meccanismo di distribuzione dei seggi tra le varie circoscrizioni rispetto a quanto stabilito con decreto prefettizio prima della competizione elettorale, a vantaggio di quelle più popolose, con conseguente deviazione dal criterio di proporzionalità tra voti conseguiti e seggi assegnati e violazione del principio di eguaglianza formale.

Non a caso, nel concreto sarebbero stati distribuiti con il metodo proporzionale solo 6 seggi nella circoscrizione sud, a fronte dei 7 previsti con decreto prefettizio, con una evidente sottorappresentazione dei cittadini residenti nella circoscrizione sud.

Peraltro, tali effetti non risultano nemmeno necessari a garantire la governabilità dell’Ente regionale, essendo a tale diverso scopo previsti altri meccanismi.

2.3. – Sotto altro profilo, il meccanismo censurato finirebbe per attribuire un peso diverso ai voti espressi a seconda della circoscrizione in cui risieda l’elettore, con violazione dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2004.

2.4. – Il ricorrente ha dunque chiesto che, sollevata questione di legittimità costituzionale sulla norma oggetto di censure e ottenuta una sentenza demolitoria da parte della Corte costituzionale, vengano accolte le sue richieste.

3. – Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, l’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, l’Ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Catanzaro, l’Ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza, l’Ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria eccependo di essere privi di legittimazione passiva. Nel merito, ha argomentato circa l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente.

Anche la Regione Calabria, costituitasi, ha speso analoghe argomentazioni, avendo però eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, per non essere stata evocata in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unico contraddittore legittimato circa le questioni di costituzionalità delle leggi statali.

V P, eletto per la lista J S Presidente nella circoscrizione centro ed evocato in giudizio quale controinteressato, ha posto anch’egli il problema dell’integrità del contraddittorio, deducendo che l’eventuale accoglimento della tesi del ricorrente determinerebbe la rivisitazione dell’attribuzione di molti seggi. Nel merito, ha concluso per l’infondatezza della questione.

4. – Il ricorso è stato discusso e spedito in decisione all’udienza pubblica del 24 giugno 2020, tenutasi telematicamente ai sensi dell’art. 4, comma 1 d.l. 30 aprile 2020, n. 28.

5. – Occorre preliminarmente affermare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Centrale Regionale e degli Uffici Centrali Circoscrizionali.

Infatti, ai sensi dell'art. 130 comma 3, c.p.a., l'amministrazione dell'interno e gli organi straordinari, che intervengono nel procedimento elettorale riguardante elezioni amministrative, non hanno legittimazione attiva perché non sono parti del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4442;
Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2015, n. 2845).

6. – Non occorre approfondire il tema dell’integrità del contraddittorio, posto che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 10 l. n. 108 del 1968 è manifestamente infondata alla luce della costante giurisprudenza.

6.1. – Vanno innanzitutto ribaditi (come fatto da Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2445) i principi elaborati dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., 13 gennaio 2014, n. 1;
Corte cost. 22 luglio 2010, n. 271), per cui la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità delle scelte legislative;
il principio costituzionale di uguaglianza del voto esige che l’esercizio dell’elettorato attivo avvenga in condizioni di parità ma senza estendersi al risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettore che dipende esclusivamente dal sistema prescelto dal legislatore in relazione al contesto storico;
il limite che incontra il legislatore è quello della manifesta irragionevolezza che si traduce nella verifica, attraverso un test di proporzionalità, che gli obbiettivi avuti di mira dalla legge non comprimano in modo eccessivo tutti gli interessi coinvolti, culminando nella alterazione del circuito democratico.

6.2. – Tanto premesso, tutti i principi sopra riportati risultano ictu oculi rispettati nel caso di specie, attesa la marginale incisione della possibile “trasmigrazione dei seggi”, sul principio di rappresentanza globalmente considerato (politica e territoriale), in sede di riparto dei seggi fra le varie circoscrizioni provinciali, anche alla luce della norma sancita dal menzionato art. 1, co. 5, l. n. 108 del 1968, che ha messo in risalto come il consigliere regionale non rappresenti la circoscrizione all’interno della quale è stato eletto bensì l’intero territorio regionale (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2002, n. 915).

6.3. – Più approfonditamente, è stata riscontrata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 settembre 2006, n. 5433) l’inconsistenza costituzionale della pretesa che i seggi vengano attribuiti seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale, non già «del relativo quoziente circoscrizionale», bensì dei voti validi della circoscrizione.

In proposito, va premesso che a ogni circoscrizione è assegnato un certo numero di seggi, determinato dalla popolazione della circoscrizione e dal numero di consiglieri regionali della regione (articolo 2 della legge n. 108 del 1968). Dopo le votazioni, in ciascuna circoscrizione si determina il quoziente elettorale circoscrizionale dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione. Ogni quoziente elettorale rappresenta un seggio, e corrispondentemente si può dire, in modo figurato, che una frazione (o percentuale, che è lo stesso) del quoziente è una frazione di seggio, sicché, per esempio, se in una circoscrizione il quoziente è 40.000, a 20.000 voti corrisponde in quella circoscrizione mezzo seggio, a 10.000 voti corrisponde un quarto di seggio, e così via. I quozienti elettorali non rappresentano, nelle diverse circoscrizioni, la stessa percentuale dei voti validi, perché il numero dei voti validi è una variabile casuale.

Naturalmente si potrebbe pensare a un diverso sistema di determinazione dei quozienti elettorali circoscrizionali, prendendo come dividendo la popolazione o il numero degli elettori anziché il numero dei voti validi. Ma, una volta che siano stabiliti il numero dei seggi della circoscrizione e il quoziente elettorale circoscrizionale e dovendo assegnare i seggi residui con i voti restanti dopo l’assegnazione dei seggi coi quozienti interi, non può che farsi riferimento alla graduatoria dei voti residui in termini di percentuale (o frazione) del quoziente elettorale circoscrizionale, vale a dire che si assegnerà il seggio alla circoscrizione nella quale restano da assegnare i tre quarti di seggio piuttosto che a quella dove resta da assegnare un quarto di seggio;
mentre il sistema propugnato dall’appellante, di effettuare una graduatoria decrescente dei resti in termini di percentuale dei voti validi espressi nella circoscrizione, introdurrebbe una casuale disparità tra le circoscrizioni.

7. – Per le ragioni sin qui illustrate il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza.

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