TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300209
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2023

N. 00209/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01077/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2021, proposto da
SOCIETÀ AGRICOLA VALLICELLA IMERIO E ROBERTO, ROBERTO VALLICELLA, TERESA NOTTEGAR, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Emondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



contro

AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;



per l'annullamento

- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001557 00/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it” , con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 438.520,68 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009;

- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008601 69/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo ufficiale della riscossione in data 23 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 439.502,95 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009;

- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008590 58/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo ufficiale della riscossione in data 23 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 439.502,95 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009;

- dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/684;

- del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” ;

- con domanda di risarcimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’azienda agricola ricorrente, produttore di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001557 00/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it” , con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 438.520,68 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009. I due soci illimitatamente e solidalmente responsabili hanno a loro volta impugnato le intimazioni di pagamento n. 064 2021 90008601 69/000 e n. 064 2021 90008590 58/000, ciascuna separatamente notificata a mezzo ufficiale della riscossione in data 23 dicembre 2021. Nel caso dei soci la somma di cui è stato chiesto il pagamento, per le stesse campagne, è pari a € 439.502,95, L’impugnazione è estesa all’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/684, e al ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” . È stato chiesto inoltre il risarcimento del danno.

2. Nel ricorso sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:

(i) vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale. In proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP), e la sentenza del Tribunale UE Sez. II 2 dicembre 2014 T-661/11 ( Repubblica Italiana v. Commissione ). Gli importi del prelievo supplementare risulterebbero quindi inseriti illegittimamente nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5, non trattandosi di importi accertati come dovuti;

(ii) si sarebbe verificata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del debito, anche per mancata notifica dell’accertamento al produttore, essendo irrilevante la notifica effettuata nei confronti degli acquirenti. Sarebbe in ogni caso illegittima l’applicazione degli interessi;

(iii) nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia;

(iv) sull’importo del prelievo supplementare, ridefinito e ridotto in base alle operazioni di calcolo imposte dalle sentenze della Corte di Giustizia di cui al punto (iii), dovrebbe poi essere effettuata un’ulteriore riduzione per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell’art. 8- ter comma 5 del DL 5/2009;

(v) vi sarebbero infine alcuni vizi propri delle intimazioni di pagamento. In particolare, nel ricorso si evidenzia che quella notificata via PEC non è partita da un indirizzo risultante dai pubblici elenchi di cui all’art. 16- ter comma 1 del DL 18 ottobre 2012 n. 179. Inoltre, la riscossione sarebbe ormai improcedibile ex art. 25 comma 1-c del DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto la presupposta cartella di pagamento n. 300 2015 00000084 19/000, richiamata in tutte e tre le intimazioni di pagamento impugnate, è stata notificata il 16 marzo 2015, ossia oltre il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento del debito è divenuto definitivo. La decadenza si sarebbe verificata prima che entrassero in vigore le nuove regole di riscossione di cui al decreto direttoriale 22 gennaio 2020. Le intimazione di pagamento si baserebbero poi su un secondo ruolo, illegittimo in quanto aggiuntivo rispetto all’iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti.

3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Questo TAR, con ordinanza n. 186 del 21 febbraio 2022, ha accolto la domanda cautelare, e ha inoltre disposto istruttoria a carico dell’AGEA, allo scopo di chiarire il contenzioso proposto nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per le campagne oggetto del presente ricorso. È stato chiesto in particolare di specificare se siano intervenute sentenze passate in giudicato.

5. Con i depositi di data 20 e 28 ottobre 2022 l’AGEA ha fornito le seguenti informazioni:

(a) il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6332 del 20 luglio 2022, ha respinto l’appello contro la sentenza del TAR Brescia n. 248 del 25 marzo 2020, la quale a sua volta aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da numerosi produttori, tra cui l’azienda agricola ricorrente, contro le rispettive cartelle di pagamento (nello specifico, si trattava della soprarichiamata cartella n. 300 2015 00000084 19/000 del 2015). L’inammissibilità è stata dichiarata a causa della mancanza dei requisiti necessari per la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo;

(b) il TAR Lazio, con sentenza n. 477 del 14 gennaio 2015, ha respinto il ricorso proposto da numerosi produttori, tra cui l’azienda agricola ricorrente, contro i provvedimenti di quantificazione del prelievo supplementare per la campagna 2005-2006. La pronuncia è passata in giudicato, in quanto non impugnata;

(c) il TAR Lazio, con decreto presidenziale n. 7127 del 25 novembre 2016, ha dichiarato perento il ricorso proposto da numerosi produttori, tra cui l’azienda agricola ricorrente, contro gli atti dell’AGEA relativi al prelievo supplementare per la campagna 2005-2006;

(d) il TAR Brescia, con decreto presidenziale n. 277 del 22 settembre 2015, ha dichiarato perento il ricorso proposto da numerosi produttori, tra cui l’azienda agricola ricorrente, contro le intimazioni di pagamento della Regione Lombardia relative al prelievo supplementare per la campagna 2007-2008;

(e) il TAR Lazio, con decreto presidenziale n. 7896 del 14 dicembre 2017, ha dichiarato perento il ricorso proposto da numerosi produttori, tra cui l’azienda agricola ricorrente, contro l’esito dei calcoli di fine periodo per la campagna 2008-2009;

(f) in data 21 luglio 2009 l’AGEA ha notificato all’azienda agricola ricorrente l’intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2009.33328 del 19 giugno 2009, relativa, tra l’altro, alle campagne 2005-2006 e 2007-2008;

(g) in sostituzione della precedente, l’AGEA ha notificato all’azienda agricola ricorrente l’intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2010.32814 di data 8 luglio 2010, riferita, tra l’altro, alle campagne 2005-2006, 2007-2008 e 2008-2009. Sulla base della nuova intimazione, l’azienda agricola ricorrente ha chiesto in data 15 ottobre 2010 la rateizzazione del debito, senza però sottoscrivere il relativo contratto;

(h) per quanto riguarda la compensazione del prelievo supplementare con gli aiuti PAC, le somme recuperate con questa procedura sono state contabilizzate e detratte dai debiti originari (v. doc. 13).

6. Così ricostruito il quadro fattuale, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.

Sulle censure di carattere formale

7. Le questioni relative alle formalità delle intimazioni di pagamento non sembrano idonee a dimostrare la nullità delle stesse. Per quanto riguarda l’indirizzo PEC, è sufficiente a garantire la certezza

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