TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-11-09, n. 201204532

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-11-09, n. 201204532
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201204532
Data del deposito : 9 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01433/2010 REG.RIC.

N. 04532/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01433/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dagli avv.ti F L e F S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Caracciolo n.15;

contro

Ministero della Difesa in persona del legale rapp.te p.t.,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11;

per l’annullamento del diniego di corresponsione dell'equo indennizzo per l’infermità "cardiopatia ischemica post-infartuale", giudicata non dipendente da causa di servizio con decreto n. 3713/n del 14/12/209.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha prestato servizio come sottufficiale presso l’Arma dei Carabinieri.

Lo stesso afferma nel ricorso che, in conseguenza del servizio prestato, avrebbe contratto la seguente infermità: “cardiopatia ischemica post infartuale”.

Di conseguenza veniva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di dette infermità.

Tale riconoscimento veniva tuttavia negato dal competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per le seguenti ragioni: “trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o sub occlusione del lume vasale per fatti ateroma tosi dell’intima della parete arteriosa. Poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in caso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psicofisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante”.

Tale determinazione veniva impugnata per violazione del DPR n. 461 del 2001, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare si faceva presente che: a) il Ministero si sarebbe attenuto acriticamente al parere fornito dal Comitato di verifica, senza operare al riguardo una propria autonoma valutazione del caso;
b) vi sarebbe contraddittorietà dell’azione amministrativa a fronte della valutazione della commissione medica ospedaliera, la quale ascriveva tale infermità alla categoria 5^ della Tabella A, ai fini della pensione privilegiata ordinaria;
c) sarebbe stata violata la disposizione del DPR n. 461 del 2001 nella parte in cui il Comitato di verifica sarebbe stato composto da un solo funzionario medico e non da due di essi;
d) violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 per omesso preavviso di rigetto;
e) in generale l’amministrazione avrebbe operato una erronea valutazione dei fatti.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale intimata per chiedere il rigetto del gravame.

Con motivi aggiunti veniva poi impugnato il decreto n. 1464 del 28 maggio 2010 con il quale il ricorrente stesso veniva posto in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e successivamente collocato in congedo nella categoria della riserva. Si deduceva al riguardo: a) la violazione del DPR n. 738 del 1981, soprattutto nella parte in cui l’amministrazione non ha tenuto conto della possibilità per il ricorrente di svolgere altre mansioni, con conseguente violazione del principio del mantenimento in servizio, né in via subordinata sarebbe stata presa in considerazione l’ipotesi del passaggio ad altre mansioni del ruolo civile;
b) la violazione della legge n. 599 del 1954 nella parte in cui non sono stati attesi due anni di aspettativa, ossia il periodo massimo al riguardo consentito, prima di collocare in congedo il diretto interessato.

Resisteva l’amministrazione statale intimata anche avverso i suddetti motivi aggiunti mediante articolate controdeduzioni che formeranno più avanti oggetto di specifica trattazione.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Quanto al difetto di motivazione si rammenta che, per giurisprudenza costante, “ai sensi dell'art. 3 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 la motivazione del provvedimento amministrativo può risultare anche da altro atto dell'Amministrazione in esso richiamato, purché sia comunque disponibile insieme con il provvedimento finale che ad esso si richiama” (Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4950). Ebbene nel caso di specie tale atto ulteriore è costituito dal parere del comitato di verifica, parere che nella specie è stato peraltro reso pienamente disponibile dalla PA.

Il motivo deve dunque essere rigettato.

Quanto alla dedotta contraddittorietà tra parere della CMO e parere del Comitato di verifica si osserva che, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in caso di contrasto di pareri medico legali fra Commissione medico ospedaliera e Comitato di verifica sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal pubblico dipendente l’Amministrazione non deve dare alcuna motivazione in ordine alla sua adesione all’avviso del Comitato, atteso che compito della Commissione è solo la diagnosi sull’infermità, l’indicazione della categoria, il giudizio di idoneità al servizio, mentre spetta al Comitato di verifica accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione, e pronunciarsi con parere motivato sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio (cfr., ex multis , T.A.R. Basilicata, sez. I, 16 maggio 2009, n. 222).

Per tali ragioni anche tale specifico motivo va rigettato.

Va parimenti rigettata, in punto di fatto, la censura riguardante l’illegittima composizione del Comitato di Verifica, dato che, come risulta dalla memoria della difesa erariale e non altrimenti contestato sul punto da parte del ricorrente, era presente altresì una ulteriore figura tecnica costituita dal dott. Generale Ispettore Capo M C, medico, come tale rientrante nella categoria degli ufficiali medici ai sensi dell’art. 10, comma 6, del DPR n. 461 del 2001.

Da respingere è poi la censura riguardante l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Ed infatti per giurisprudenza costante (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 10 maggio 2012, n. 1226) il diniego di riconoscimento dell’equo indennizzo non richiede tale adempimento procedimentale sia perché il relativo procedimento è ricompreso tra quelli di natura previdenziale, sia perché ricorrono le condizioni previste dall’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990, atteso che il giudizio espresso dal Comitato di Verifica è vincolante per l'Amministrazione, la quale non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso.

Quanto invece al dedotto difetto di istruttoria e di motivazione si rammenta che, sempre per giurisprudenza costante, il giudizio espresso dalla PA è connotato da discrezionalità tecnica, come tale sindacabile (in senso debole) soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718), nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione o di esaustività (TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721).

Anche la sezione ha aderito a tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “i giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti;
si tratta quindi di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo medico” (così T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449;
Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).

Ebbene sotto tale profilo il parere del comitato di verifica appare congruamente motivato, secondo quanto riportato nella parte in fatto della presente decisione, senza peraltro che la difesa di parte ricorrente abbia dedotto alcunché in termini di evidenti e macroscopici vizi logici oppure di palese mancata presa in considerazione di eventuali circostanze di fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4991;
T.A.R Sardegna, Sez. I, 17 ottobre 2005, n. 2061;
Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2001, n. 1774): in altre parole non è stata specificata da parte del ricorrente, mediante idonea documentazione, la eventuale presenza di attività e servizi, né di particolari episodi, che possano avere avuto una qualche incidenza sulle ridette patologie.

Anche tale specifico motivo di ricorso non può dunque trovare ingresso.

Passando ai motivi aggiunti questi debbono essere respinti sia perché non sussistevano i presupposti per l’assegnazione a servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa, essendo stato lo stesso dichiarato permanentemente non idoneo, sia per il transito ad altro ruolo dell’amministrazione civile, non avendo egli stesso presentato domanda alcuna in tal senso. Inoltre il richiamo alla legge n. 554 del 1999 è inconferente, dato che la posizione di aspettativa attribuita al ricorrente era da ascrivere unicamente alla necessità di attendere la definizione del procedimento riguardante la causa di servizio di cui si discute in questa sede.

Da quanto sopra detto deriva l’infondatezza del complessivo gravame ed il suo conseguente rigetto.

Data la peculiarità della questione esaminata sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.

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