TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400305
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Pubblicato il 29/01/2024
N. 00305/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01544/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2023, proposto dal Comune di Castellabate, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consac Gestioni Idriche s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dalla società Consac sulla nota protocollata il 21/10/2022 con n. 21155 di sollecito di dismissione della quota sociale di proprietà comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consac Gestioni Idriche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- il ricorrente Comune di Castellabate insorge, con ricorso notificato e depositato il 18 ottobre 2023, avverso il silenzio serbato dalla Consac (società in house di gestione del servizio idrico in favore dei comuni dell’ambito del Cilento e del Vallo di Diano) sull’istanza del 30 giugno 2022 con cui il medesimo Comune ha esercitato il recesso dalla citata Consac, chiedendo il rimborso della quota comunale e l’offerta di tale quota agli altri soci;
- il Comune ricorrente chiede che sia dichiarata illegittima l’inerzia della Consac e ordinata alla stessa la liquidazione della quota;
- la Consac, costituitasi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, rilevando altresì l’inammissibilità del ricorso in quanto la società ha escluso l’operatività del predetto recesso con nota del 4 agosto 2023;
- nell’ambito della camera di consiglio del 20 dicembre 2023, è stata altresì rilevata la tardività del ricorso, risalendo l’istanza al 30 giugno 2022 e la notifica del gravame al 18 ottobre 2023;
Ritenuto che:
- il ricorso risulta inammissibile in quanto:
-- l’azione prevista dall’art. 117 c.p.a. presuppone che il Giudice amministrativo abbia giurisdizione in ordine al rapporto sottostante alla richiesta rimasta inevasa e sempreché la posizione giuridica che viene azionata sia configurabile come interesse legittimo. L’azione avverso il silenzio infatti è esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, essendo configurata come strumento diretto a superare l'inerzia dell'Amministrazione nell'emanazione di un provvedimento motivato, a seguito di un'istanza volta a dare impulso all'esercizio del potere amministrativo (cfr. TAR Lazio – Roma, 20 gennaio 2018, n. 725, n. 11784/2020);
-- l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 prevede l’applicazione alle società a partecipazione pubblica delle norme del codice civile in quanto non derogate dal medesimo decreto;
-- l’art. 32 dello Statuto assoggetta espressamente alla disciplina del codice civile il recesso dalla società;
-- il recesso ha quindi natura intrinsecamente civilistica, così nel caso di recesso da Consorzi tra enti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2948 e Consiglio di Stato, Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 433) e ancor più nel caso di recesso da società in house (a cui risulta applicabile la disciplina del codice civile ove non espressamente derogata), non facendosi questione di poteri amministrativi né di atti di natura autoritativa qualora si controverta dell’esercizio del recesso e delle relative conseguenze;
-- nel caso di specie non può configurarsi l’inerzia nell’esercizio di un potere amministrativo in quanto l’istanza proposta è volta alla liquidazione della quota di partecipazione facente capo al Comune, quale conseguenza del recesso esercitato e soddisfacimento di un diritto di carattere patrimoniale;
- il ricorso risulta inammissibile anche in ragione della insussistenza dell’inerzia della Consac che ha comunque riscontrato la predetta istanza, contestando la validità e l’efficacia del recesso;
- in conclusione, l’azione risulta inammissibile per difetto dei presupposti;
- le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.