TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-01-07, n. 202000019
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Testo completo
Pubblicato il 07/01/2020
N. 00019/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01285/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Db HN Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna, Gian Luca Zampa, Alessandro Di Giò e Filippo Alberti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;
contro
Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonella Borsero in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21;
per l'annullamento
a) con il ricorso introduttivo:
- della delibera n. 75/2016 adottata in data 1 luglio 2016 dall'ART - "Sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni" con cui la stessa Autorità ha deciso che, subordinatamente all'osservanza di talune prescrizioni indicate nello stesso atto, il nuovo sistema tariffario 2016 - 2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA), presentato da Rete Ferroviaria Italiana Spa (RF) in data 30 giugno 2016 (acquisito agli atti dell'Autorità al prot. 4791/2016 e 4792/2016 del 1 luglio 2016) è conforme ai criteri fissati dalla stessa Autorità con la delibera n. 96/2015 per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
- della precedente, e presupposta, delibera n. 72/2016 del 27 giugno 2016 dell'ART, mediante la quale, nell'ambito del medesimo procedimento conclusosi con la delibera n. 75/2016, l'Autorità ha fra l'altro - e per quanto rileva ai fini del presente ricorso - fornito indicazioni su un coefficiente applicabile al binomio Open Access internazionale/Open Access nazionale;
- della precedente, e presupposta, delibera n. 96/2015 dell'ART del 13 novembre 2015 sui criteri per la determinazione dei canoni di accesso per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
- della successiva comunicazione, denominata "Anticipazione dei nuovi Importi Medi Unitari (IMU) per la fruizione del Pacchetto Minimo di Accesso (PMdA) all'infrastruttura ferroviaria nazionale", pubblicata in data 15 luglio 2016 da RF sui proprio sito web, e lo stesso giorno dalla stessa comunicata via PEC alle imprese ferroviarie titolari di contratto di utilizzo della infrastruttura;
- delle successive modifiche apportate da RF al" Prospetto Informativo della Rete" ("PIR"), ed in particolare a quello - attualmente in bozza - per l'anno ferroviario 2018 (pubblicato sui sito web di RF il 22 luglio 2016 e da ultimo il 30 settembre 2016, come "bozza finale" prima della sua approvazione a dicembre 2016);
- di tutti gli atti comunque connessi, presupposti o conseguenti a quelli impugnati;
b) con i motivi aggiunti depositati in data 2 febbraio 2018:
- del Prospetto Informativo Rete 2018 - Edizione Dicembre 2017 (PIR 2018), pubblicato sul sito di RF in data 7 dicembre 2017;
- del Prospetto Informativo Rete 2019 - Edizione Dicembre 2017 (PIR 2019), pubblicato sul RF in data 7 dicembre 2017;
- per quanto rilevante, della Delibera ART n. 138/2017 "Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017, relative alle delibere dell'Autorità n. 75/2016 e n. 80/2016 in materia di sistema tariffario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e per i servizi erogati dal gestore della stessa. Avvio procedimento con prescrizioni” che, per l'appunto, dà seguito alle sentenze nn. 1097 e 1098 del 2017 con la prima delle quali codesto Tribunale ha annullato parzialmente la delibera ART n. 75/2016 (e con la seconda la delibera ART n. 80/2016) in relazione all'“erroneità del dato di riferito al tasso di inflazione programmato per il 2016" e "ai criteri del costo come evincibile dalla contabilità regolatoria e della coerenza e correttezza di quest'ultima alla luce delle criticità evidenziate dalle parti ricorrenti", disponendo l'avvio di un procedimento (da concludersi entro il 28 giugno 2018) volto alla rivalutazione dei piani tariffari oggetto delle delibere n. 75/2016 e 80/2016, ma confermando provvisoriamente "le risultanze indicate delle delibere n. 75/2016 e n. 80/2016, salvo eventuale successivo conguaglio ove dovesse occorrere, risultando necessario assicurare il mantenimento di piani tariffari stabiliti con riferimento ai servizi PMdA ed extra PMdA”;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati;
c) con i motivi aggiunti depositati in data 17 giugno 2019:
- del Prospetto Informativo Rete 2019 - Edizione Maggio 2019 (PIR 2019), emanato da RF in data 3 maggio 2019;
- del Prospetto Informativo Rete 2020 - Edizione Maggio 2019 (PIR 2020), emanato da RF in data 3 maggio 2019;
- della delibera ART n. 43/2019 del 18 aprile 2019, a seguito della quale RF ha provveduto a riaggiornare le tariffe per gli anni 2019-2021 ed ha pubblicato l'aggiornamento dei PIR 2019 e 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Regolazione dei Trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per la parte ricorrente gli avv. G.L. Zampa e V. Barosio, per l’Autorità di Regolazione dei Trasporti l’avv. dello Stato Prinzivalli, e per R.F.I. s.p.a. l’avv. A. Turi per delega dell’Avv. Cintioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica depositato il 25 ottobre 2016 e successivamente trasposto dinanzi a questo TAR con atto depositato il 27 dicembre 2016 a seguito di opposizione dell’Autorità intimata, la società DB HN Italia s.r.l. ha impugnato la delibera n. 75/2016 del 1 luglio 2016 con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha stabilito che, subordinatamente all’osservanza di talune prescrizioni indicate nello stesso atto, il nuovo sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA), presentato da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in data 30 giugno 2016, è conforme ai criteri fissati dalla stessa Autorità con la delibera 96/2015 per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.
Con il ricorso sono state altresì impugnate, quali atti presupposti, la predetta delibera ART n. 96/2015 di approvazione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso per l’utilizzo della infrastruttura ferroviaria, e la delibera n. 72/2016 del 27 giugno 2016 con cui l’Autorità ha fornito alcune indicazioni applicative in ordine alla delibera 96/2015.
1.1. La società ricorrente ha premesso di svolgere da anni il servizio di trasporto ferroviario internazionale di persone, assicurando il collegamento tra la Germania l’Austria e l’Italia lungo la direttrice del Brennero, fino a Bologna e Venezia; essa si occupa, in particolare, della tratta sul territorio italiano, mentre sul territorio tedesco il servizio è svolto da DB Fernverkehr AG (appartenente al medesimo gruppo societario), e sul territorio austriaco da ÖBB Personenverkehr AG, ciascuno dei quali percepisce la quota proporzionale di ricavi corrispondente al servizio rispettivamente prestato sulla propria tratta.
1.2. Il ricorso è stato affidato a cinque motivi, così sintetizzabili:
I) mancata indicazione dei costi diretti relativi ai servizi ferroviari (componente A dei criteri tariffari);
II) incompetenza dell’ART a determinare la componente “B” dei criteri tariffari;
III) illegittima definizione del c.d. “mark-up” sul canone (sub componente “B” dei criteri tariffari), in assenza di una analisi sulle condizioni di mercato e sulla redditività dei servizi e in contrasto con le evidenze offerte nel procedimento;
IV) fissazione in misura eccessiva e iniqua dei canoni di accesso alla rete ferroviaria;
V) carattere discriminatorio degli incrementi per i servizi di trasporto ferroviario internazionali di passeggeri.
1.3. La ricorrente ha formulato istanza istruttoria di acquisizione di tutti gli atti considerati dall’ART ai fini dell’adozione dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento ai costi diretti e indiretti di RF e alle valutazioni di mercato svolte da RF e poi dall’ART, evidenziando di aver presentato alcune istanze di accesso agli atti dell’ART e di RF, ma di aver avuto accesso solo ad una piccola parte dei documenti del procedimento, in misura comunque insufficiente a comprendere sulla base di quali elementi l’ART abbia ritenuto di poter giustificare gli aumenti del canone stabiliti da RF.
1.4. Con successivi motivi aggiunti depositati il 2 febbraio 2018 la ricorrente ha impugnato il Prospetto Informativo della Rete 2018, edizione dicembre 2017 (PIR 2018) pubblicato sul sito di RF il 7 dicembre 2017; il Prospetto Informativo della Rete 2019, edizione dicembre 2017 (PIR 2019) pubblicato sul sito di RF il 7 dicembre 2017; nonché la delibera ART n. 138/2017 con cui l’Autorità, al fine di dare ottemperanza alle sentenze nn. 1097 e 1098 del 2017 di questo TAR (che hanno annullato parzialmente la