TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-04-13, n. 202300334
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Testo completo
Pubblicato il 13/04/2023
N. 00334/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2022, proposto da
L M, FABRIZIO MARANI, quali soci della società agricola MARANI LUIGI E FABRIZIO, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003758 62/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al primo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 12 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 374.975,82 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997;
- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003756 60/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al secondo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 19 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 374.975,82 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997;
- del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” ;
- con domanda di risarcimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. M P;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in qualità di soci solidalmente e illimitatamente responsabili di una società agricola produttore di latte vaccino, e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugnano le intimazioni di pagamento n. 064 2021 90003758 62/000 e n. 064 2021 90003756 60/000, emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificate a mezzo di ufficiale della riscossione il 12 e 19 novembre 2021, con le quali è stato chiesto a ciascuno in solido il pagamento della somma di € 374.975,82 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997. L’impugnazione è estesa al ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” . È stato chiesto inoltre il risarcimento del danno.
2. Nel ricorso sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
(i) vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale. In proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP), e la sentenza del Tribunale UE Sez. II 2 dicembre 2014 T-661/11 ( Repubblica Italiana v. Commissione ). Gli importi del prelievo supplementare risulterebbero quindi inseriti illegittimamente nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5, non trattandosi di importi accertati come dovuti;
(ii) si sarebbe verificata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del debito, anche per mancata notifica dell’accertamento al produttore, essendo irrilevante la notifica effettuata nei confronti degli acquirenti. Sarebbe in ogni caso illegittima l’applicazione degli interessi;
(iii) nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia;
(iv) sull’importo del prelievo supplementare, ridefinito e ridotto in base alle operazioni di calcolo imposte dalle sentenze della Corte di Giustizia di cui al punto (iii), dovrebbe poi essere effettuata un’ulteriore riduzione per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell’art. 8- ter comma 5 del DL 5/2009;
(v) vi sarebbero infine alcuni vizi propri delle intimazioni di pagamento. In particolare, la riscossione sarebbe ormai improcedibile ex art. 25 comma 1-c del DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto la presupposta cartella di pagamento n. 300 2015 00000076 74/000, richiamata in ognuna delle intimazioni di pagamento impugnate, è stata notificata il 12 marzo 2015, ossia oltre il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento del debito è divenuto definitivo. La decadenza si sarebbe verificata prima che entrassero in vigore le nuove regole di riscossione di cui al decreto direttoriale 22 gennaio 2020. Le intimazioni di pagamento si baserebbero poi su un secondo ruolo, illegittimo in quanto aggiuntivo rispetto all’iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti.
3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Questo TAR, con ordinanza n. 225 del 7 marzo 2022, ha accolto la domanda cautelare, e ha inoltre disposto istruttoria a carico dell’AGEA, allo scopo di chiarire il contenzioso proposto nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per le campagne oggetto del presente ricorso. È stato chiesto in particolare di specificare se siano intervenute sentenze passate in giudicato.
5. Con i depositi di data 29 settembre e 1 dicembre 2022 l’AGEA ha fornito le seguenti informazioni:
(a) il TAR Lazio, con sentenza n. 5240 dell’8 giugno 2012, ha respinto il ricorso proposto dall’azienda agricola dei ricorrenti contro i provvedimenti di determinazione dei quantitativi di riferimento individuali per le campagne 1995-1996 e 1996-1997. L’appello è stato a sua volta respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4576 del 9 settembre 2014;
(b) il TAR Lazio, con sentenza n. 5896 del 27 giugno 2012, ha respinto il ricorso proposto dall’azienda agricola dei ricorrenti contro i provvedimenti di compensazione nazionale per le campagne 1995-1996 e 1996-1997 (ad eccezione del punto relativo alla decorrenza degli interessi). La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 589 del 5 febbraio 2015.
6. I ricorrenti, con i depositi di data 9 dicembre 2022, hanno puntualizzato quanto segue:
(a) l’AGEA ha inviato all’azienda agricola dei ricorrenti l’intimazione di pagamento prot. n. AGEA.DIRGEN.2013.896 di data 11 giugno 2013, con la quale è stato chiesto il pagamento del prelievo supplementare per le campagne 1995-1996 e 1996-1997. Nella suddetta intimazione si precisava che la decorrenza degli interessi per le annate in questione era stata ridefinita in ottemperanza all’orientamento del TAR Lazio. Veniva inoltre sottolineato che tra le finalità dell’intimazione vi era anche quella di sollecitare la richiesta rateizzazione, e che nel caso di mancato inoltro della relativa domanda sarebbe intervenuta la decadenza dalla sospensione delle procedure di riscossione coattiva, come previsto dall’art. 8- quinquies comma 2 del DL 5/2009;
(b) il TAR Brescia, con sentenza n. 86 del 25 gennaio 2021 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4630 del 7 giugno 2022), ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo proposto da una pluralità di produttori, tra cui l’azienda agricola dei ricorrenti, contro le intimazioni di pagamento di data 11 giugno 2013 (nel caso dell’azienda agricola dei ricorrenti si trattava appunto dell’intimazione sopra indicata). L’inammissibilità è stata collegata al carattere disomogeneo delle posizioni debitorie dei ricorrenti.
7. Occorre inoltre sottolineare che la presupposta cartella di pagamento notificata il 12 marzo 2015 è stata impugnata dall’azienda agricola dei ricorrenti davanti al TAR Brescia, nell’ambito di un ricorso collettivo e cumulativo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 248 del 25 marzo 2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6332 del 20 luglio 2022. L’inammissibilità è stata collegata anche in questo caso al carattere disomogeneo delle posizioni debitorie dei ricorrenti.
8. Così ricostruito il quadro fattuale, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Sulle censure di carattere formale
9. Le questioni relative alle formalità delle intimazioni di pagamento non sembrano idonee a dimostrare la nullità delle stesse. Il rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973, contenuto nel previgente art. 8- quinquies comma 10- bis del DL 5/2009, è una disposizione riferibile alle sole modalità della riscossione, e dunque non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo due anni dall’accertamento del debito. In realtà, il credito per cui procede l’AGEA non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, e dunque è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari.
10. Relativamente all’indicazione di un ruolo specifico dell’AGEA all’interno delle intimazioni di pagamento, si tratta di un passaggio procedimentale che ha essenzialmente un’utilità pratica, e non contraddice il valore di iscrizione a ruolo attribuito dall’art. 8- ter comma 4 del DL 5/2009 all’iscrizione del prelievo supplementare nel Registro Nazionale dei Debiti. Non è stata quindi effettuata alcuna duplicazione dei ruoli, e tantomeno una duplicazione del debito, ma solo la