TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-01-26, n. 201601088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-01-26, n. 201601088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201601088
Data del deposito : 26 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03270/2015 REG.RIC.

N. 01088/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03270/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3270 del 2015, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dall'avv. M L, presso il cui studio in Roma, Via Gregorio XI, 13, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero della Giustizia;

per l'esecuzione

del giudicato costituito dal decreto della Corte d'appello di Roma, reso nel procedimento n 51179/13.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la statuizione di cui in epigrafe il Ministero della giustizia, in un giudizio proposto ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere a parte ricorrente una somma a titolo di equo indennizzo.

Rappresentato che, nonostante il carattere definitivo della pronunzia e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario, ha domandato parte ricorrente che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:

- dichiari, in esecuzione della statuizione di cui sopra, l’obbligo del Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute in forza del titolo giudiziario;

- disponga che a tanto provveda, pel caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta;

- disponga la condanna del Ministero al pagamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;

- condanni l’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.

Il Ministero della giustizia non si è costituito in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 16 dicembre 2015.

DIRITTO

1. Preliminarmente ritiene il Collegio di affrontare la questione relativa alla conformità al dettato dell’art. 114 c.p.a. dell’attestazione della cancelleria della Corte d’appello, depositata in atti da parte ricorrente, con la quale si afferma che alla data del 4 novembre 2014 non risulta proposta opposizione avverso il decreto della cui esecuzione si tratta.

Come noto il comma 2 della citata disposizione stabilisce che “Unitamente al ricorso e' depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato”.

In proposito la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che, laddove il provvedimento del quale è chiesta l’ottemperanza sia stato emesso dal giudice civile, la positiva attestazione della definitività del titolo azionato deve essere fornita dalla cancelleria del giudice che lo ha emesso, atteso che il termine “eventuale” utilizzato dal legislatore attiene all'ottemperanza delle (sole) sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, di cui fa menzione l'art. 112, comma I, lettera b) (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 06 febbraio 2013, n. 729).

Con specifico riferimento al decreto monocratico emesso ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge n. 89/2001, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, il successivo art. 5 ter, introdotto dal medesimo art. 55, comma 1, stabilisce che contro la decisione può essere proposta opposizione, davanti alla medesima Corte d’appello che ha emesso il decreto, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

Ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 5 ter, poi, avverso la (sola) decisione collegiale della Corte che decide sull’opposizione al decreto monocratico può essere proposto ricorso per cassazione.

Dalla mancata proposizione della opposizione, di conseguenza, deriva la definitività del decreto che, secondo il Collegio, può essere equiparato al giudicato, con conseguente suscettibilità di ottemperanza di fronte al Giudice Amministrativo.

Considerata il peculiare funzionamento del meccanismo al quale consegue la definitività, derivante dalla tempestiva notifica ad opera dell’interessato e dalla mancata opposizione nei termini dell’amministrazione condannata al pagamento dell’equo indennizzo, ritiene il collegio che in tali casi la prova del passaggio in giudicato possa dirsi raggiunta mediante il deposito, da parte del ricorrente, della notifica del decreto monocratico all’Avvocatura dello Stato e dell’attestazione di mancata proposizione dell’opposizione da parte della cancelleria del giudice, anche ove essa non rechi nessuna attestazione di decorso di termine legale o affermazione di definitività (per la possibilità di fornire la prova del passaggio in giudicato con mezzi istruttori diversi dall’attestazione di cancelleria, cfr., per fattispecie antecedenti la modifica del 2012, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I , 17 gennaio 2013, n. 89 e riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).

Nel caso in esame la notifica del titolo è avvenuta presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data 5 novembre 2013, così che alla data del 23 ottobre 2014, il termine di trenta giorni, di cui all’art. 5 ter, comma 1, della legge n. 89/2001, era ampiamente decorso.

Dal perfezionamento della notifica del titolo all'Avvocatura decorre, infatti, il termine per proporre opposizione, con la conseguente che a tale notifica che il Collegio deve fare riferimento per accertare la definitività del titolo di cui è chiesta l'esecuzione ex art. 112 c.p.a.

Resta ferma la necessità che lo stesso titolo sia notificato all'Amministrazione presso la sede reale ai sensi dell’art. 14, I comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 30/97, applicabile, per consolidata giurisprudenza, anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, C.d.S. IV, 22 maggio 2014, n. 2654 e 6 agosto 2013, n. 4155;
id., 13 giugno 2013, nn. 3281 e 3293;
T.A.R. Marche, 10 ottobre 2013, n. 663, T.A.R. Lazio, I, 10127/12, cit.;
T.A.R. Liguria, I, 20 luglio 2012, n. 1032;
T.A.R. Lombardia, Milano, I, 14 giugno 2012, n. 1664;
T.A.R. Campania, Napoli, IV, 16 dicembre 2011, n. 5920;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 13 ottobre 2010, n. 2614).

Anche a tale adempimento la parte ha correttamente adempiuto, come da documentazione in atti.

2. Così constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, e in ragione del comportamento processuale serbato dall’Amministrazione della giustizia, la statuizione indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame nei termini di cui appresso.

2. In relazione alla domanda principale, pertanto, ordina la Sezione che il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena e integrale esecuzione al provvedimento giudiziale di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutte le somme spettanti per effetto del titolo, quale indennizzo e risarcimento morale e materiale, oltre interessi legali.

3. Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., la stessa può essere accolta con riferimento all’esecuzione della presente decisione, nella misura, già più volte indicata dalla sezione, effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell’“interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”;
detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale dovuta a titolo indennitario – dovrà essere indi corrisposta a titolo di sanzione a carico dell’amministrazione, a far tempo dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, fino alla data di insediamento del commissario ad acta, come di seguito individuato.

L’importo della penalità di mora in favore che il Ministero dovrà corrispondere alla parte ricorrente, andrà quantificato dalla stessa amministrazione con riferimento ai parametri di determinazione appena indicati.

4. Quanto al restante, il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, delle somme indicate in narrativa, alle quali dovrà essere altresì aggiunto l’importo dovuto per la penalità di mora, giusta quanto precedentemente stabilito.

Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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