TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-04-05, n. 201700332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-04-05, n. 201700332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700332
Data del deposito : 5 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2017

N. 00332/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01002/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2016, proposto da:
N D, rappresentato e difeso dall'avvocato N D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. N M, in Bari, largo Nitti Valentini, n. 3;

contro

Ministero della Salute, non costituito;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 753/2013 del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, notificato con formula esecutiva in data 23.9.2013, al Ministero della Salute, con cui l’Amministrazione è stata condannata al pagamento della somma omnicomprensiva di rivalutazione di € 5.697,38 dell’indennizzo dovuto ex lege n. 210/1992, come previsto dall’art. 2 comma 1 della stessa legge, oltre interessi legali e spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 300,00, oltre accessori di legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;

Udito per il ricorrente l’avv. N M, su delega orale dell'avv. N D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente agisce per il recupero coattivo delle spese legali liquidate in suo favore quale procuratore dichiaratosi antistatario, nel procedimento monitorio conclusosi con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.

In detta qualità è pertanto legittimato ad agire in sede di ottemperanza per il pagamento dell'importo a tale titolo liquidato (Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041;
T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275).

Il decreto risulta poi notificato con formula esecutiva al Ministero della Salute ed è decorso il termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, oltre il quale può procedersi ad esecuzione forzata.

Non risulta, inoltre, che l’Amministrazione intimata abbia dato seguito all’ulteriore intimazione di pagamento inviata dal ricorrente con diffida del 15.12.2014.

Ricorrono pertanto tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso.

Deve quindi ordinarsi al Ministero della Salute di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate a titolo di competenze professionali, oltre IVA e CNA, in favore dell’istante, quale difensore anticipatario (applicandosi i principi già più volte enunciati dalla Sezione in tema di distrazione - ex plurimis, nella sentenza 12 luglio 2016 n. 934), gli interessi legali e le spese generali, ancorché non menzionate nel decreto ingiuntivo, in quanto dovute ex lege (Cassazione civile sez. II 20 agosto 2015 n. 17046), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

La domanda di fissazione di un’ulteriore somma da porre a carico dell’Amministrazione, nel caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato, dev’essere pure accolta, in continuità con il più recente indirizzo della Sezione (per tutte TAR Bari, II, n. 1488/2016) che, richiamando la sentenza del 25 giugno 2014 n. 15 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha così deciso in un caso analogo: Con tale pronuncia [C.d.S. A.P. n. 15/14] si è innanzitutto chiarito che l’istituto [di cui all’art. 114 comma 4 lett. e) del c.p.a.] opera per tutte le decisioni di condanna adottate dal giudice amministrativo ex art. 112 del codice del processo amministrativo, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie.

Si è sottolineato, poi, in particolare, che, in tale contesto, la penalità di mora, “assumendo una più marcata matrice sanzionatoria che completa la veste di strumento di coazione indiretta, si atteggia a tecnica compulsoria che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il giudizio d’ottemperanza” (p. 6.3.). Essa in definitiva svolge una “funzione deterrente e general-preventiva” e dunque “assolve ad una funzione coercitivo-sanzionatoria e non, o quanto meno non principalmente, ad una funzione riparatoria” (p. 6.5.);
ciò esclude il rischio di duplicazione di risarcimenti, con correlativa locupletazione del creditore e depauperamento del debitore.

Invero, “Trattandosi di una pena, e non di un risarcimento, non viene in rilievo un’inammissibile doppia riparazione di un unico danno ma l’aggiunta di una misura sanzionatoria ad una tutela risarcitoria”.

Di conseguenza, l’Adunanza plenaria ha precisato che le peculiari condizioni del debitore pubblico non possono comportare un’astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma giocano il ruolo di fattori da considerare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo (p. 6.5.1.).

In concreto, il Ministero della Sanità rappresenta un’Amministrazione significativamente inadempiente in quanto risulta quella più frequentemente evocata in giudizio dinanzi a questo Tribunale con i ricorsi in ottemperanza della suddetta specie. In effetti, tale inadempimento persiste in modo sistematico, pur essendo il diritto degli istanti già definitivamente riconosciuto dal giudice civile (con relativa condanna esecutiva) e non essendo quindi facilmente rintracciabili ragioni di opposizione nel merito.

In questa situazione, in cui l’esito delle azioni proposte appare sostanzialmente scontato, lo stesso instaurarsi del contenzioso produce ulteriori aggravi di costo certi, costituiti dalle spese spettanti ai difensori, e, in generale, un non ottimale impiego delle risorse della Giustizia amministrativa.

In ogni caso, neppure possono addursi difficoltà di tipo contabile, poiché l’Amministrazione, obbligata in base ad una normativa ormai interpretata e applicata da tempo secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, sarebbe comunque in condizione di disporre il pagamento, da regolare in conto sospeso, ai sensi dell’articolo 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, anche in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo.

Può quindi stabilirsi la somma di denaro dovuta dal resistente Ministero per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, dovendosi escludere, per i motivi predetti che la misura sia iniqua o esclusa da altre ragioni ostative.

A norma dell’articolo 114, quarto comma, lettera e), del codice del processo amministrativo, come integrato dall’articolo 1, comma 781, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo, dunque, il Collegio determina, quale penalità di mora, la somma di € 20 (venti) per ogni giorno di ritardo, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza.

Tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

Al riguardo, non è superfluo aggiungere che tale quantificazione non può che discostarsi dall’indicazione contenuta nell’ultima parte del novellato articolo 114, quarto comma, lettera e) (“detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”), poiché un tasso annuale dello 0,2% non può evidentemente svolgere alcuna “funzione coercitivo-sanzionatoria”, finendo tale criterio di liquidazione per frustrare la stessa finalità della norma.

Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale (senza maturare alcun diritto al compenso) dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.

Vanno altresì poste a carico della stessa Amministrazione, ex art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo tenendo conto della serialità della questione.

Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.

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