TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-10-28, n. 202102263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-10-28, n. 202102263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202102263
Data del deposito : 28 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2021

N. 02263/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01636/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2018, proposto da
Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Tecnocompositi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’opposizione

al decreto ingiuntivo n. 866 del 20 settembre 2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Tecnocompositi S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 957/2018, la Tecnocomposti s.r.l. (in appresso, T.) richiedeva l’emanazione di decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Sarno, per il pagamento della complessiva somma di € 108.695,20, oltre interessi legali maturati e maturandi, dal giorno dell’ultimo pagamento sino all’effettivo soddisfo.

2. Il credito vantato dalla ricorrente aveva per oggetto la restituzione delle somme anticipate a titolo di corrispettivo della cessione (giusta convenzione del 3 giugno 2008, prot. n. 2426, e successivo atto integrativo del 17 giugno 2009, prot. n. 3741) di un lotto localizzato nell’area PIP di via S. Antonio Abate del Comune di Scafati (in appresso PIP S. Antonio Abate), cui la T. aveva dichiarato di rinunciare con nota del 3 febbraio 2011, prot. n. 1138.

3. La suindicata domanda monitoria era accolta da questo adito Tribunale amministrativo regionale, sez. I, con decreto n. 866 del 20 settembre 2018.

4. Avverso l’emesso provvedimento monitorio il Comune di Scafati proponeva opposizione con ricorso iscritto a r.g. n. 1636/2018, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva a vantaggio dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno (in appresso, Agenzia), ex Agro Invest s.p.a. (in appresso, A. I.), l’inesigibilità del vantato credito restitutorio sino al verificarsi della condizione costituita dalla riassegnazione del lotto in favore del altra impresa (cfr. nota del 1° marzo 2011, prot. n. 1685), l’insussistenza, in capo al privato cessionario, della facoltà di recedere unilateralmente, con effetti retroattivi e restitutori, dalla convenzione del 3 giugno 2008, prot. n. 2426, trattandosi di rapporto collegato all’esercizio di poteri pubblici autoritativi.

5. La T. si costituiva in resistenza all’opposizione esperita dal Comune di Sarno, deducendone l’infondatezza, nonché richiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’Agenzia.

6. All’udienza del 29 settembre 2021, la causa era trattenuta in decisione.

7. Venendo ora a scrutinare l’opposizione in epigrafe, va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Scafati.

Al riguardo, il Collegio ritiene di non doversi discostare dall’arresto sancito da TAR Campania, Salerno, sez. I, 24 marzo 2015, n. 673 e n. 674;
21 giugno 2021, n. 1513, che, sulla scorta delle seguenti considerazioni, ha ravvisato in capo sia all’amministrazione comunale sia all’Agenzia la legittimazione passiva relativamente alla tipologia di controversia in esame: «- i penetranti poteri para-pubblicistici che connotano l’operato della società di trasformazione urbana, in ordine all’affidamento dell’attuazione del PIP, come ad esempio tra cui in particolare quello, ex art. 4, lett. f, della convenzione n. 9/2005 tra il Comune di Scafati e A. I. di procedere “alla gestione di tutte le attività amministrative, economiche e (…) tecniche relative ai rapporti con le imprese assegnatarie del P. I. P. (…) alla consegna dei lotti e al pagamento dei corrispettivi previsti”;
- i risultati dell’attività di acquisizione e di assegnazione delle aree PIP devono essere riversati nella sfera giuridica del Comune di Scafati, “in nome e per conto” del quale l’Agenzia agiva (art. 4, lett. f, della citata convenzione)».

8. Va, del pari, disattesa l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dell’Agenzia, non essendo ravvisabile, nella specie, la necessità di un simile adempimento.

In questo senso, occorre rimarcare che, per ius receptum, tra i debitori di una obbligazione solidale – quali, appunto, il Comune di Scafati e l’Agenzia – salvo che la legge non disponga diversamente, non vi è mai litisconsorzio necessario: la solidarietà è, infatti, un beneficio che la legge accorda al creditore, e che cesserebbe di essere tale se questi, per ottenere in giudizio l'adempimento dell'obbligazione, dovesse necessariamente convenire tutti i coobbligati (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2013, n. 24362;
sez. III, 29 luglio 2014, n. 17221).

9. Quanto alla dedotta inesigibilità del credito vantato dall’opposta, tale assunto merita favorevole apprezzamento.

9.1. Ed invero, nella nota del 1° marzo 2011, prot. n. 1685, l’A. I., dopo aver richiamato la determina del 25 febbraio 2011, prot. n. 1608, adottata in subiecta materia dal proprio Amministratore delegato, non ha riconosciuto tout court la sussistenza di un proprio debito restitutorio nei confronti della M. P., per effetto della rinuncia di quest’ultima al lotto PIP assegnatole, ma si è limitata a dichiarare che «si provvederà alla restituzione a saldo dell’importo complessivo già versato in acconto dalla vs. impresa nei tempi occorrenti per il completamento delle procedure di assegnazione del lotto in oggetto ad altra impresa», così espressamente subordinando al verificarsi di tale condizione sospensiva il completo rimborso completo delle somme percepite in acconto sul corrispettivo di cessione del lotto PIP anzidetto.

Tanto, senza che una simile determinazione ostativa sia stata tempestivamente impugnata dall’opponente. Laddove TAR Campania, Salerno, sez. I, 24 marzo 2015, n. 673 e n. 674 ha statuito, perfettamente in termini, che: «Il Tribunale ritiene d’assegnare valore dirimente, con assorbimento d’ogni altra doglianza, alla circostanza, non a caso posta in evidenza dalle difese sia della debitrice opponente, sia del Comune di Scafati, secondo la quale, nella specie, la ditta ricorrente (creditrice opposta) ha omesso di impugnare tempestivamente la nota, prot. 1608 del 25.02.2011, a firma dell’Amministratore delegato dell’A. I., con la quale lo stesso A. D., a seguito della determinazione, in aumento, del nuovo prezzo di cessione dei lotti del PIP ed alla conseguente ricezione di ben trenta comunicazioni di rinuncia all’assegnazione dei lotti in questione, da parte d’altrettante imprese, nonché facendo seguito alla riunione (del 21.02.2011) della cd. “cabina di regia”, prevista dall’art. 7 del secondo atto aggiuntivo (rep. n. 98/2010) alla convenzione, rep. 9/2005, tra Comune e A. I., per l’attuazione integrale del PIP in via Sant’Antonio Abate di Scafati, nonché in attuazione dell’indirizzo, in detta riunione assunto, ha disposto “che si proceda alla restituzione di un primo acconto alle imprese assegnatarie che hanno rinunciato fino alla data odierna all’assegnazione di un lotto all’interno del PIP del Comune di Scafati, nella misura di circa il 20% delle somme, già da esse rispettivamente pagate”, nonché “di approvare lo schema di comunicazione da inviare a ciascuna impresa interessata (…) nella quale si precisa che il saldo dell’importo da restituire verrà effettuato all’esito del prossimo bando per l’assegnazione dei lotti rimasti liberi”. Di tale determina dell’A. D. di A. I. la ricorrente (creditrice opposta) veniva, in particolare, a conoscenza, all’atto della comunicazione … della nota, a firma dell’amministratore delegato di A. I. … con la quale, nel prendere atto della volontà della ditta opposta di rinunciare all’assegnazione del lotto, oggetto della convenzione … si rendeva noto [in termini perfettamente identici alla nota del 1° marzo 2011, prot. n. 1685, rivolta alla T.] “che con provvedimento assunto dall’Amministratore delegato con determina prot. n. 1608 del 25 febbraio 2011, conseguente a specifico indirizzo dell’amministrazione comunale, è stato disposto il pagamento a vs. favore di un primo acconto delle somme da voi anticipate … a mezzo assegno circolare non trasferibile (…)”;
e che “si provvederà alla restituzione a saldo dell’importo complessivo già versato in acconto dalla vs. impresa nei tempi occorrenti per il completamento delle procedure di assegnazione del lotto in oggetto ad altra impresa”. Com’è fatto palese dal tenore testuale della comunicazione, inviata alla ditta opposta, a mezzo posta assicurata con a. r., e dalla stessa regolarmente ricevuta … grazie alla medesima, la ditta opposta era resa edotta dell’esistenza della determina dell’A. D. in questione e del suo contenuto essenziale, onde, se avesse ritenuto di non condividerne il contenuto dispositivo, ovvero il differimento del saldo del residuo già versato, all’esito della riassegnazione del lotto, alla cui attribuzione la stessa aveva rinunziato, avrebbe dovuto impugnarla, nella competente sede giurisdizionale amministrativa. A tanto non avendo provveduto, ed essendosi, dunque, detta determinazione dell’A. D. consolidata, nei suoi effetti, la ditta opposta non poteva agire, nei confronti dell’A. I., con il ricorso per decreto ingiuntivo, della cui opposizione si tratta, il quale decreto è, quindi, illegittimo, e va revocato, per difetto del requisito dell’esigibilità del credito azionato, previsto dall’art. 633 cod. proc. civ.».

9.2. La facoltà di recesso unilaterale in capo al privato assegnatario figura contemplata nell’atto integrativo del 17 giugno 2009, prot. n. 3741, a seguito della sua introduzione ad opera della delibera del Consiglio comunale (DCC) di Scafati n. 21 del 4 luglio 2008 nell’art. 5, comma 4, lett. g3, del Regolamento per la concessione delle aree comprese nei PIP (approvata con DCC di Scafati n. 57 del 29 novembre 2004) («Qualora il corrispettivo per ciascun metro quadro di lotto assegnato superi di oltre il 30% l’importo previsto dal bando, per effetto di quanto stabilito dalle norme di adeguamento del corrispettivo stabilite nella convenzione per l’assegnazione, il Comune di Scafati non potrà avvalersi della disciplina legislativa relativa alla caparra confirmatoria e pertanto, qualora l’impresa assegnataria intenda recedere dall’assegnazione, le somme pagate verranno considerate quali acconti dovranno essere restituite. Il Comune provvederà alla restituzione di quanto versato titolo di caparra confirmatoria al momento in cui subentrerà il nuovo assegnatario e senza corresponsione di interessi sulle somme in questione»).

Tale facoltà non sarebbe, comunque, esercitabile dalla cessionaria, essendo subordinata alla condizione della riassegnazione del lotto trasferitole in favore di altra impresa.

In questo senso, giova riportare in appresso le statuizioni formulate – anche sulla scorta di TAR Campania, Salerno, sez. I, 24 marzo 2015, n. 673 e n. 674 – da TAR Campania, Salerno, sez. I, 21 giugno 2021, n. 1513, dalle quali il Collegio non ritiene di doversi discostare:

«“Qui non si tratta di vagliare la ‘species’ della condizione in questione, deducendone un’asserita natura meramente potestativa, secondo moduli prettamente civilistici;
si tratta, più semplicemente, di porre in risalto come, nell’ambito di un procedimento – quello per l’attuazione del PIP – espressione di poteri palesemente pubblicistici e funzionalizzato, pertanto, al perseguimento di interessi sovraindividuali, è stata configurata … una condizione, per ottenere il saldo del residuo, versato dopo l’assegnazione del lotto, la quale, ponendosi come espressione di poteri di autorganizzazione della p.a., trascendendo quindi la sfera dei rapporti privatistici, nonché introducendo un’evidente limitazione all’esigibilità di tale residuo, assumeva senz’altro carattere provvedimentale ed autoritativo, e richiedeva pertanto, onde non consolidarsi, in pregiudizio della creditrice opposta, d’essere tempestivamente contestata, nella competente sede giurisdizionale”. Peraltro, la clausola che consente alla p.a. di non restituire prima del subentro di un nuovo assegnatario si concilia con l’interesse pubblico della p.a., la quale altrimenti sarebbe esposta a ingenti e repentine richieste restitutorie che potrebbero essere nell’immediato insostenibili per i vincoli di bilancio (mentre con il subentro di un nuovo assegnatario l’amministrazione incamererebbe il corrispettivo della nuova assegnazione, e quindi recupererebbe le disponibilità liquide per restituire il corrispettivo all’operatore che ha operato il recesso);
inoltre, per analoghi motivi, tale disposizione ben si giustifica anche nella logica del diritto civile, assicurando un equo contemperamento degli interessi. Chiarita la piena validità ed efficacia della descritta clausola che condiziona la restituzione, è dirimente evidenziare che C. L. s.r.l. … ha ammesso che ad oggi il lotto non è stato ancora riassegnato ad un nuovo assegnatario, e che quindi la condizione sospensiva del subentro non si è ancora verificata. Né è allegato che in pendenza della condizione sospensiva la parte pubblica abbia violato le regole di buona fede rendendo impossibile il verificarsi della condizione, ad esempio ostacolando il subentro di nuovo assegnatario, per cui non potrebbe neppure invocarsi la finzione di avveramento della condizione prevista dall’art. 1359 cod. civ.».

10. In conclusione, stante la sua ravvisata fondatezza, l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 866 del 20 settembre 2018 va accolta, con conseguente revoca di quest’ultimo.

11. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.

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