TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-05-04, n. 201805001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-05-04, n. 201805001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805001
Data del deposito : 4 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2018

N. 05001/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04586/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4586 del 2017, proposto da: TIM spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F L, F C, A C, C E C, con domicilio eletto presso lo studio di F L in Roma, via G. P. da Palestrina, 47;



contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Altroconsumo, Federconsumatori, non costituite in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Movimento Consumatori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Viriglio, Paolo Fiorio, Corrado Pinna, con domicilio eletto presso lo studio di Riccardo Viriglio in Torino, via Ettore De Sonnaz, 3;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della delibera dell’AGCom n.121 del 15 marzo 2017, di modifica della pregressa delibera n.252 del 2016, recante “misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica”, limitatamente agli artt.1 e 2, comma 3 e all'allegato A, della delibera n.122 del 15 marzo 2017, recante diffida al rispetto degli artt.70, 71 del D.Lgs. n.259 del 2003, di ogni altro atto presupposto, consequenziale, collegato e connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGCom;

Visto l’intervento ad opponendum del Movimento Consumatori;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti F. Lattanzi e C.E. Cazzato, per il Movimento Consumatori l'Avv. C. Pinna e per l'AGCom l'Avvocato dello Stato Paola Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

TIM spa impugnava gli artt.1 e 2, comma 3 della delibera n.121 del 15 marzo 2017 dell’AGCom nonché la delibera n.122 del 15 marzo 2017 della predetta Autorità.

Nell’articolato della prima delibera erano previste misure per assicurare, in modo gratuito, il diritto all’informazione dell’utente di servizi prepagati di telefonia al proprio credito residuo, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione per la telefonia fissa su base mensile o suoi multipli, un cadenza per la telefonia mobile non inferiore a quattro settimane, una cadenza rapportata a quella di telefonia fissa in caso di offerte convergenti fissa/mobile, una pronta informazione all’utente in caso di cadenza di rinnovo su base

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