TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-04-03, n. 202302098

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-04-03, n. 202302098
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302098
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2023

N. 02098/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03056/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3056 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Barano D'Ischia, non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

a)- della ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture n. -OMISSIS-/2019 del 02.05.2019, notificata alla ricorrente in data 6 maggio 2019;

b)- di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sub a), comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente, ivi espressamente incluso l'asserito progetto di demolizione contenente la valutazione tecnico-economica occorrenti per la demolizione d'ufficio, in danno del contravventore, pari ad un importo di € 34.265,95, mai notificato né reso noto alla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 16 marzo 2023, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il dott. F M e riservata la causa in decisione sulla base degli atti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente, proprietaria del fondo sito nel Comune di Barano d’Ischia, alla via -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio n. 20 particella n. -OMISSIS-, ha impugnato l’ordinanza in epigrafe indicata, con cui il succitato Comune le ha contestato, disponendone la demolizione, la realizzazione in assenza di titolo abilitativo del manufatto così descritto: “ manufatto occupante una superficie di circa mq. 87,00 costituito da muratura portante in blocchetti pieni in cls. e copertura, parte in travetti precompressi e cls. e parte in c.a. (coperta da terreno), per un’altezza nella parte centrale di mt. 3,00 mentra ai lati è di mt. 3,70. Detto manufatto si presenta per tre lati interrato, mentre è aperto per un quarto lato, dal quale attraverso la realizzazione di una rampa in terra battuta lunga circa mt. 19,00 e larga circa mt. 1,80, si accede allo stesso. Si precisa ancora che il manufatto si presenta allo stato grezzo con all'interno alcune tramezzature ed il solo abbozzo. Ed ancora si è rilevato che alla fine della suddetta rampa risulta realizzato uno scavo di forma quadrangolare, occupante una superficie di circa mq. 5,00 per un'altezza di circa mt. 1,50. Infine perpendicolarmente al suddetto manufatto posto a quota della copertura si è rilevata la realizzazione di una trave di collegamento in c.a. 2 Page 2 lunga circa mt. 2,00, con sovrastante muro a secco composto da blocchetti in celloblok ed alto circa mt. 2,40. Si precisa infine che all'atto del presente accertamento i lavori erano in corso” .

Ha assunto la ricorrente che il provvedimento sarebbe viziato da violazione di legge (art. 107 del L. 47/85 e violazione della legge regionale 82/1992) ed eccesso di potere per plurimi profili (inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di motivazione - violazione del giusto procedimento – incompetenza), rimarcando, in particolare, che le opere in questione erano state realizzate per il risanamento e la ristrutturazione di un preesistente grotta adibita a locale agricolo. Tali opere, inoltre, rientrerebbero tra quelle che hanno formato oggetto, oltreché di una Scia regolarmente depositata, anche dell’istanza di condono edilizio sulla quale, tuttavia, il Comune non si era ancora pronunciato in quanto non era stato approvato il Piano di Dettaglio, previsto dal Piano Paesistico adottato con D.M. dell’8 febbraio 1999.

Il Comune di Barano d’Ischia non si è costituito in giudizio.

All’udienza di smaltimento del 16 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- I motivi di ricorso proposti sono tutti infondati.

2.1.- Quanto al vizio di incompetenza del funzionario civico firmatario in luogo del Sindaco (la cui competenza, secondo il ricorrente, permarrebbe in assenza di atti regolamentari di devoluzione delle competenze), si rileva in contrario che il passaggio ai dirigenti, nella materia edilizia, delle competenze originariamente attribuite al Sindaco ha avuto un'evoluzione ormai da tempo completata ad opera dell'art. 6, comma 2, della legge n. 127/1997, che ha modificato l'art. 51 legge n. 142/90, con cui è stata, infatti, attribuita ai dirigenti, tra l'altro, la competenza a emanare atti in materia edilizia (in virtù dell'art. 2 della legge n. 191/1998 il legislatore ha poi univocamente ricompreso tra gli atti di gestione anche i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi).

Ne consegue che i provvedimenti in materia edilizia, repressivi o condonistici, in quanto atti di vigilanza sul territorio e sanzionatori a carattere vincolato, rientrano tra quelli di gestione ordinaria dell'Ente locale, riservati, come tali, al dirigente di settore.

La competenza dirigenziale è stata poi contestata dalla ricorrente sotto un ulteriore concorrente profilo; a suo dire, infatti, il potere delegato dalla Regione sul vincolo paesaggistico (anch'esso posto a base della disposta demolizione) avrebbe dovuto trovare attuazione ad opera del Sindaco quale diretta autorità destinataria della delega. La tesi è infondata, visto che nella fattispecie è stato esercitato - ex art. 27 TU edilizia - il potere ripristinatorio direttamente attribuito dalla legge al Comune ed ai suoi organi dirigenziali per sanzionare abusi edilizi all'interno di aree vincolate, senza alcun riguardo ai diversi poteri autorizzatori e/o di sanatoria in materia paesaggistica, che il decreto legislativo 42/04 consente alle Regioni di delegare agli enti locali.

In altri e conclusivi termini, venuta meno definitivamente con il D.P.R. n. 380/2001 la competenza del Sindaco già affermata dalla legge n. 47/85, la giurisprudenza è oramai da tempo consolidata nel senso che tutte le misure sanzionatorie in materia edilizia e, segnatamente, in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, rientrano nella spettanza propria del dirigente o del responsabile del servizio o ufficio comunale competente ( cfr. Tar Campania, Napoli, Sesta Sezione, sent. n. 1464/2010).

Inoltre, riguardo alla mancata previa acquisizione del parere della commissione edilizia integrata, giova richiamare l'orientamento consolidato di questa Sezione secondo il quale "il parere non è necessario in sede di emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata, dal momento che l'ordine di ripristino discende direttamente dall'applicazione della disciplina edilizia vigente e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio e, in quanto, sempre nelle condizioni date, non vi è alcun obbligo di far luogo ad accertamenti di danni ambientali, essendo esclusa dalla legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie alternative" ( ex multis Tar Campania, Napoli, Sezione VI, sent. n. 5269/2020; n. 106/2014; n. 4679/2013).

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