TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-03-09, n. 202102887

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-03-09, n. 202102887
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102887
Data del deposito : 9 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2021

N. 02887/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05570/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5570 del 2010, proposto da
-OMISSIS- (già -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M C e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni di Salvo ed elettivamente domiciliata in Roma piazza di Pontelungo 11/A presso lo studio dell’avvocato Maria Tarantino;
-OMISSIS-., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso principale

- del Decreto N. -OMISSIS-del Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la Competitività – Direzione Generale per il Sostegno alle attività imprenditoriali – Coordinamento degli incentivi, notificato il -OMISSIS-unitamente alla nota di accompagnamento prot. -OMISSIS-, con cui è stato revocato il decreto n. -OMISSIS-di concessione delle agevolazioni concesse in applicazione della L. n. 488/92, è stato disposto l’incameramento della cauzione di € 5.300,00 di cui al punto 5.3. della circolare MICA n. -OMISSIS-nonché il recupero dell’importo di euro 160.131,00 erogato quale prima quota del contributo;

- del certificato emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- il -OMISSIS-ai sensi dell’art. 10 del DPR 252/1998 concernente la società ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota di avvio del procedimento del -OMISSIS-;

- delle informative dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di -OMISSIS- -OMISSIS-;

- per quanto occorra, delle note della -OMISSIS-;

- della circolare del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS-;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 dicembre 2009

- della cartella di pagamento n. -OMISSIS-, con la quale è stato intimato alla società ricorrente di pagare la somma di € 196.860,76, per la revoca delle agevolazioni attività produttive L. n. 488/92 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali ivi compreso il ruolo n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia Amministrativa di cui all’Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, la dott.ssa E T, e sentiti per le parti i difensori, come risulta dal verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il -OMISSIS-successivo, la società -OMISSIS-premettendo di avere partecipato, quale impresa operante nel settore turistico alberghiero, al 12° “bando turismo” relativo alla concessione di agevolazioni finanziarie ai sensi della L. 488/1992, di avere ottenuto con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. -OMISSIS-la provvisoria concessione di un contributo di euro 480.393,00 (commisurato quanto a € 1.374.000,00 ad investimenti di diretto acquisto, erogabile in 3 quote annuali dell’importo di € 160.131,00 ciascuna, di cui la prima erogata) e di avere eseguito i lavori previsti in progetto, ha impugnato il provvedimento dettagliatamente descritto in epigrafe con il quale, in data -OMISSIS-, lo stesso Ministero, previa comunicazione di avvio del procedimento trasmessa il -OMISSIS-, ha revocato l’incentivo concesso in conseguenza del certificato emesso dal Prefetto di -OMISSIS- il -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 10 del DPR 252/1998, nonché disposto l’incameramento della cauzione ed il recupero delle somme già erogate, deducendo avverso lo stesso, nonché avverso il provvedimento prefettizio presupposto, sette censure con le quali ha spigato altrettanti profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Con ordinanza n. -OMISSIS-l’adito TAR Catania – dopo avere disposto istruttoria con procedente provvedimento n. -OMISSIS-- ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo condivisibili, anche in ragione delle difese spiegate dalle Amministrazioni resistenti, ritualmente costituitesi in giudizio, la valutazione del Prefetto di -OMISSIS- in merito al pericolo di infiltrazione criminale nella società ricorrente.

3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il -OMISSIS-successivo la società ricorrente ha esteso l’impugnazione alla cartella esattoriale con la quale l’agente per la riscossione -OMISSIS-. le ha intimato il pagamento della somma di € 196.860,76, a titolo di restituzione del contributo oggetto di revoca, deducendo avverso la stessa invalidità derivata nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 46/1999, affermando l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo in difetto della previa formazione e notificazione di un titolo esecutivo.

4. Costituitasi in resistenza la società concessionaria della riscossione, la quale ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo di essere estromessa dal giudizio, nonché l’infondatezza dei motivi di ricorso nel merito, con ordinanza n. -OMISSIS-il TAR Catania ha disposto la sospensione della cartella impugnata con i motivi aggiunti.

5. Con atto notificato il -OMISSIS-le amministrazioni resistenti hanno proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 31 L. 1034/1971 ratione temporis vigente – rilevando che la decisione del ricorso spettasse al TAR del Lazio – Roma in virtù della impugnazione della Circolare del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS- e con atto depositato il -OMISSIS-la ricorrente ha aderito all’indicazione contenuta nel regolamento così che, con ordinanza n. -OMISSIS-, il TAR Sicilia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione del fascicolo a questo TAR.

6. Fissata per il 30 aprile l’udienza per la discussione, il Collegio ha disposto istruttoria con ordinanza n. -OMISSIS-;
l’ordine è stato, poi, reiterato con ulteriori ordinanze n. -OMISSIS-, stante il difetto di valida notificazione dei provvedimenti precedenti.

7. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto a depositare la documentazione richiesta, oltre a una relazione illustrativa del procedimento sotteso ai provvedimenti impugnati, in data -OMISSIS-.

8. All’udienza del 17 febbraio 2021, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria difensiva in cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi, evidenziando in particolare la definizione positiva di alcuni giudizi analoghi all’odierno, intercorsi tra le stesse parti, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.

9. Procedendo con l’esame del ricorso introduttivo, rileva il Collegio che con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli art. 4 d.lgs. 490/1994 e 10 del DPR 252/1998, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, difetto dei presupposi, sviamento di potere e ingiustizia manifesta in quanto il certificato prefettizio sul quale è fondato l’impugnato provvedimento di revoca sarebbe relativo a una società diversa dalla ricorrente, con diversa composizione sociale.

9.1. Il motivo, oltre a essere genericamente dedotto, è infondato.

Nell’ambito dell’impugnato provvedimento di revoca, dopo avere premesso che con comunicazione del -OMISSIS-la Prefettura di -OMISSIS- aveva comunicato al MISE la sussistenza di elementi relativi ad infiltrazioni mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di “ tutte e tre le società ”, cioè la “-OMISSIS-”, tutte caratterizzate, come si avrà successivamente modo di meglio illustrare, dall’influenza di -OMISSIS-(-OMISSIS-), interessato dalla pendenza di procedimenti penali e ritenuto membro di un clan malavitoso, viene effettivamente citato il certificato prefettizio emesso il -OMISSIS-emesso a carico della prima di dette società;
tuttavia dagli atti depositati in giudizio emerge (ed è incontestato) che anche la società ricorrente sia stata attinta, in pari data, da informazione interdittiva di analogo tenore, così che il riferimento del provvedimento di revoca all’informativa emessa nei confronti dell’altra società deve ritenersi un mero refuso (favorito peraltro, evidentemente, dalla quasi coincidente denominazione delle due società).

10. Con il secondo mezzo viene eccepita violazione e falsa applicazione degli art. 3, 7, 10 e 10 bis e 21 quinquies L. 241/1990 in ragione della mancanza di motivazione circa il mancato accoglimento delle osservazioni formulate dalla ricorrente nel corso del procedimento, peraltro concluso a distanza di oltre un anno dalla comunicazione di avvio (nel quale sarebbe sopravvenuto un ulteriore provvedimento prefettizio, in data -OMISSIS-);
sarebbe stato, inoltre, violato il legittimo affidamento ingenerato in ragione della risalente attribuzione del beneficio, senza una puntuale motivazione.

10.1. Il motivo è privo di fondamento sotto ogni profilo.

10.2. Con riferimento all’omesso esame delle controdeduzioni spiegate ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 va osservato che l’emanazione di informazione prefettizia da cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, anche nella normativa vigente all’epoca di emanazione dei provvedimenti impugnati (art. 10 comma 2 DPR 252/1998), determina indefettibilmente la revoca di eventuali erogazioni pubbliche concesse, così che, avendo il potere esercitato dall’amministrazione natura vincolata, nessuna analitica o più puntuale motivazione doveva essere spesa dall’amministrazione nell’ambito del rigetto delle osservazioni spiegate dalla ricorrente.

10.3. Né, nella materia all’esame, può configurarsi alcun affidamento meritevole di tutela, costituendo, come noto, il sistema delle informative antimafia un avanzato strumento di contrasto alla criminalità organizzata finalizzato alla tutela del preminente interesse pubblico all’esclusione dalle pubbliche sovvenzioni di imprese dalla stessa condizionate, certamente prevalente sull’interesse privato al mantenimento del beneficio ottenuto, così che il decorso di un significativo lasso di tempo dall’erogazione del contributo non determina la sussistenza di un onere motivazionale rafforzato ed ulteriore rispetto a quello assolto dall’amministrazione con l’indicazione dell’emanazione del provvedimento prefettizio interdittivo.

10.4. Nessuna illegittimità è, inoltre, ravvisabile nella mancata conclusione del procedimento nel termine, meramente ordinatorio, fissato nella comunicazione di avvio, né risulta cha la ricorrente abbia spiegato azione ex art. 31 c.p.a. (all’epoca dei fatti disciplinata dall’art. 21 bis della L. 1034/1971), ovvero in altro modo sollecitato l’emanazione del provvedimento conclusivo.

11. Con il terzo motivo si lamenta violazione art. 3 comma 3 L. 241/1990 e difetto di motivazione in quanto il provvedimento di revoca sarebbe stato motivato con esclusivo riferimento ad un atto, il presupposto certificato prefettizio, non reso conoscibile.

La censura è priva di fondamento in ragione della descritta natura vincolata del provvedimento di revoca, il quale risulta sufficientemente motivato con riferimento alla certificazione prefettizia interdittiva, la cui esistenza ed il cui contenuto non sono stati peraltro contestati da parte ricorrente;
con riferimento alla mancata ostensione di quest’ultima rileva, inoltre e per altro verso il Collegio che, la stessa era stata emanata in forma di comunicazione riservata alla banca concessionaria del finanziamento e non poteva, pertanto, essere oggetto di accesso, stante la sottrazione di tali atti al generale regime di accessibilità disposta dall’art. 3 del DM 10 maggio 1994 n. 415;
peraltro parte ricorrente non risulta avere interposto alcun gravame avverso il diniego di accesso solo in questa sede censurato, così dimostrando di non avere uno specifico interesse all’ostensione del provvedimento.

12. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2 commi 1 e 2 del DPR 252/1998 e del principio dell’attualità delle informazioni prefettizie in quanto il certificato del -OMISSIS-, sulla base del quale è stata emanato il provvedimento di revoca, non sarebbe stato validamente utilizzabile siccome emesso oltre sei mesi prima di quest’ultimo (adottato il -OMISSIS-).

12.1. La censura non può essere condivisa.

12.2. In primo luogo la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ L'art. 2 comma 1, DPR 3 giugno 1998 n. 252, nella parte in cui afferma che la documentazione antimafia è utilizzabile soltanto per sei mesi dal rilascio, intende riferirsi ai soli casi di documentazioni negative, vale a dire attestanti che non risultano infiltrazioni della criminalità organizzata, e non già anche casi di documentazioni positive, le quali conservano pertanto la loro capacità interdittiva anche oltre quel termine” (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 12 luglio 2017, n. 1762).

12.3. Peraltro, in disparte il citato orientamento, la doglianza risulta priva di fondamento fattuale.

Dalla documentazione depositata in atti dal MISE in adempimento all’ordinanza istruttoria emerge che con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- veniva comunicato alla ricorrente l’avvio della procedura di revoca delle agevolazioni in ragione della informativa emanata dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- “ in data -OMISSIS-e non più rettificata ”;
la stessa Prefettura inoltre, in risposta alla richiesta formulata dal MISE con nota prot. -OMISSIS-del Ministero, in data -OMISSIS-evidenziava, anche alla luce dell'ultima informazione antimafia interdittiva del -OMISSIS-(cioè quella testualmente citata nel provvedimento di revoca) “ la presenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di tutte e tre le società” .

Agli atti è inoltre presente (doc. 6 prodotto dall’amministrazione resistente in data -OMISSIS-) altra riservata amministrativa prot. -OMISSIS- con la quale la Prefettura di -OMISSIS- comunicava alla società di gestione del patto territoriale la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società ricorrente.

12.4. Risulta, pertanto, documentalmente provato che all’atto della emanazione del provvedimento di revoca del finanziamento la Prefettura di -OMISSIS- aveva reiterato il giudizio circa la sussistenza del pericolo di infiltrazione criminale nella società ricorrente, che risulta dunque fondato su plurime informazioni interdittive, alcune delle quali rilasciate meno di sei mesi prima, così che il mero decorso del suddetto termine tra l’informativa del -OMISSIS-e l’emanazione del provvedimento di revoca non può in alcun modo inficiare la validità di quest’ultima.

13. Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento prefettizio presupposto alla revoca del finanziamento, per violazione e falsa applicazione degli art. 4 del d.lgs. 490/1994, 10 del DPR 252/1998, 10 del DPR 575/1965, 3 della L. 241/1990, nonché per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti, violazione degli art. 27 e 41 Cost. in quanto l’interdittiva sarebbe fondata esclusivamente su congetture prive di riscontro probatorio e sul mero legame parentale tra il socio -OMISSIS-, i quali non sarebbero sufficienti a sorreggere il giudizio di permeabilità dell’impresa al condizionamento mafioso.

13.1. Neppure tale doglianza è suscettibile di favorevole apprezzamento.

13.2. Il provvedimento prefettizio è testualmente fondato sulla emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società -OMISSIS-., tenuto conto del “ rapporto di parentela intercorrente tra -OMISSIS-, colpito più volte da ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e favoreggiamento della latitanza d un noto pregiudicato e da ultimo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di PS, nonché della cointeressenza tra i due congiunti in altre società ”.

13.3. Agli atti del giudizio sono, inoltre, presenti le informative trasmesse dalla Regione Carabinieri Sicilia – Comando Provinciale di -OMISSIS- alla Prefettura presupposte al provvedimento prefettizio, dalle quali, con riferimento alla società ricorrente emerge che:

- la compagine societaria è composta da -OMISSIS-;

- -OMISSIS-, figlio di quest’ultimo, “ gravato da diverse vicende penali ”, ritenuto organico al clan mafioso -OMISSIS-, operante nell’area -OMISSIS-in forza di numerose frequentazioni con altri adepti, avrebbe favorito la latitanza dell’omonimo capo del sodalizio, il quale si sarebbe nascosto anche nel villaggio turistico “-OMISSIS-”, riconducibile ai soci della odierna ricorrente (ancorché gestito dalla diversa società -OMISSIS-.);
lo stesso avrebbe, altresì, intrattenuto rapporti d’affari con -OMISSIS-, e avrebbe influenza diretta in varie società tra cui l’odierna ricorrente.

13.4. Parte ricorrente non ha contestato né le vicende che hanno interessato il Sig. -OMISSIS-né le ravvisate cointeressenze nelle varie imprese riconducibili ai soli due soci dell’odierna ricorrente, appuntando piuttosto le proprie doglianze sull’affermata insufficienza del quadro fattuale considerato dalla Prefettura a fondare un valido giudizio circa il pericolo di infiltrazione mafiosa nella società ricorrente.

13.5. Rileva in proposito il Collegio che secondo costante affermazione della giurisprudenza è estranea al sistema delle informazioni antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio, poiché simile logica, propria del giudizio penale, vanificherebbe la finalità anticipatoria dell’informazione antimafia, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante;
il rischio di inquinamento mafioso deve infatti essere valutato in base al consolidato criterio del “più probabile che non”, alla luce di una regola di giudizio di tipo probabilistico, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza (tra le tante, da ultimo, Cons. di Stato, sez. III, 2-OMISSIS- n. 8215, 14 luglio 2020 n. 4542, 30 giugno 2020, n. 4168).

13.6. Quanto ai legami familiari, occorre rilevare che secondo parimenti consolidata affermazione della giurisprudenza, l’amministrazione “ può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari — che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose -laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del « più probabile che non », che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto;
nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una « influenza reciproca » di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza
(tra le tante, Cons. di Stato, sez. III, 27 giugno 2019, n. 4431, 14 settembre 2018 n. 5410, 13 aprile 2018 n. 2231).

13.7. Gli elementi valorizzati nella pur sintetica motivazione del provvedimento prefettizio (lo stretto legame parentale del socio -OMISSIS-), letti unitamente alle presupposte informative del Comando dei Carabinieri, disvelano, ad avviso del Collegio, nel loro complesso, un quadro indiziario sufficiente a ritenere esente dalle censure mosse la prognosi circa la probabile influenzabilità della società ricorrente, dunque idoneo a sorreggere adeguatamente l’impugnata informazione interdittiva.

13.8. Non possono pertanto essere condivisi i rilievi spiegati, da ultimo, da parte ricorrente nella memoria difensiva depositata il -OMISSIS-nonché nell’ambito della discussione da remoto tenutasi nel corso dell’udienza del 17 febbraio 2021, non essendo i precedenti giurisprudenziali ivi citati vincolanti, oltre che non conformi agli attuali ed ormai consolidati orientamenti sopra citati.

14. Con il 6 motivo (erroneamente rubricato V in ricorso) si lamenta violazione dell’art. 11 DPR 252/1998, in quanto il provvedimento di revoca non avrebbe considerato l’avvenuta esecuzione, da parte della ricorrente, dei lavori oggetto di finanziamento, del cui valore l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto.

14.1. Il motivo non può essere accolto, non essendo stata provata l’affermata circostanza dell’effettuazione di parte dei lavori finanziati.

14.2. In proposito, infatti, non solo non può essere ritenuta sufficiente la documentazione depositata dalla ricorrente il -OMISSIS-, in quanto del tutto generica, ma dall’istruttoria esperita in giudizio è risultato che la somma erogata alla ricorrente, pari a € 160.131,00, costituiva una anticipazione, garantita da polizza fideiussoria e che l’art. 3, comma 1, del decreto di concessione provvisoria dell’agevolazione prevedeva (lett. e), l’obbligo dell’impresa beneficiaria di “ dimostrare, con riferimento alla data di disponibilità presso la banca concessionaria dell’ultima quota in cui si articola l’agevolazione indicata nel precedente art. 2, comma 1, di avere sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo al netto dell’IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per richiedere la prima quota del contributo di cui allo stesso art. 2 ”, essendo prevista per la liquidazione delle tranches successive la prova degli stati di avanzamento del programma, ciò che tuttavia non è avvenuto nel caso di specie.

Il MISE ha, peraltro, ivi altresì attestato che “ non risulta possibile indicare lo stato di avanzamento del programma agevolato, alla data del -OMISSIS-, non avendo la banca concessionaria esperito alcun accertamento al riguardo, tenuto conto che la prima erogazione è avvenuta per anticipazione (garantita da polizza fideiussoria) ed anche alla luce della nota della banca stessa -OMISSIS-(…), dalla quale si evince chiaramente che l’impresa non ha trasmesso la documentazione, ivi dettagliatamente indicata, atta a dimostrare l’avvenuta realizzazione della quota parte dell’investimento ”, così che deve concludersi che l’affermata circostanza sulla quale si fonda l’eccepita violazione di legge all’esame non risulta essere stata dimostrata nell’ambito del procedimento e nemmeno nel presente giudizio.

15. Con il settimo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 21 quiquies L. 241/1990 in quanto l’impugnato provvedimento di revoca non avrebbe previsto alcun indennizzo in proprio favore, pur determinando un pregiudizio.

15.1. La censura – oltre che genericamente formulata – è infondata, non trovando applicazione all’ipotesi di revoca conseguente ad informazione antimafia, costituente manifestazione di attività amministrativa vincolata, le disposizioni della L. 241/1990 che si riferiscono, invece, alla ben diversa ipotesi in cui venga adottato un atto, discrezionale, di revoca di provvedimenti ad efficacia durevole.

16. Il ricorso introduttivo deve pertanto essere respinto.

17. Passando all’esame dei motivi aggiunti, va preliminarmente respinta l’istanza di estromissione avanzata da -OMISSIS-., non potendosi la stessa ritenere carente di legittimazione passiva in quanto autorità emanante il provvedimento con gli stessi impugnato.

17.1. La prima censura, con la quale si deduce invalidità derivata dell’impugnata cartella di pagamento in ragione delle illegittimità asseritamente inficianti il provvedimento di revoca e la presupposta informativa prefettizia, deve essere respinta alla luce dei precedenti rilievi circa l’infondatezza dei motivi del ricorso introduttivo.

18. Con il secondo dei motivi aggiunti parte ricorrente deduce, avverso l’impugnata cartella, un autonomo profilo di violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. 46/1999 lamentando che la stessa non sarebbe stata preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo, indefettibile presupposto per potersi procedere alla iscrizione a ruolo di somme aventi causa in negozi di diritto privato.

18.1. Come condivisibilmente evidenziato dal MISE l’art. 24, comma 32, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”) prevede che “ il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) in materia di incentivi all’impresa costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni ”.

18.2. L’art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 ha inoltre esteso l’impiego della riscossione coattiva mediante ruolo a tutte le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte ed anche aventi causa in rapporti di diritto privato, come si evince dal successivo art. 21 del decreto stesso.

18.3. Peraltro, dal tenore letterale della cartella si evince che il credito oggetto di riscossione deriva dal ruolo n. -OMISSIS-, non impugnato da parte ricorrente, così che la censura all’esame risulta infondata sia in fatto che in diritto.

19. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono pertanto, ed in conclusione, essere integralmente respinti.

20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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