TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-12-23, n. 202404202

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-12-23, n. 202404202
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202404202
Data del deposito : 23 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2024

N. 04202/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01701/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2023, proposto da IO LI, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Spriveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito e Francesco Gramuglia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



per l’accertamento

del diritto del ricorrente ai benefici economici di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 e del conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2024, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di finanza, congedato a domanda, precisato che al momento della presentazione della relativa domanda aveva maturato un’età anagrafica di oltre 55 anni e oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre accessori.

L’INPS si è costituita in giudizio e ha deposito una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

All’udienza del 18 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione.

2. Il ricorso va accolto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (ex plurimis Consiglio di Stato, II, 5 dicembre 2023, n. 10523; 23 marzo 2023, n. 2982; 20 marzo 2023, n. 2826; CGA, sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209; 29 dicembre 2022, n. 1328 e n. 1330; 27 luglio 2022, n. 864; 29 giugno 2022, n. 776).

Invero, con l’art. 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804 (poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 682, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, recante Codice dell’ordinamento militare) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all’atto della cessazione dal servizio, “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia”.

Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32, comma 9 bis, della l. n. 224 del 19 maggio 1986 (poi abrogato dall’art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 69 del 19 marzo 2001), quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni.

Ai sensi dell’art. 1, comma 15 bis, del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione n. 468 del 14 novembre 1987, come sostituito dall’art. 11 della l. n. 231 dell’8 agosto 1990, l’attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita viene estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso.

Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.

L’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379/1987 è formalmente ancora in vigore, perché non espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66 del 2010; tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l’art. 11 l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l’art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987.

Si deve, però, escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria e, per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione.

Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 della l. n. 231 del 1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda; tale norma non è, pertanto, più in vigore.

Secondo l’orientamento maggioritario la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi