TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2012-11-10, n. 201200777

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2012-11-10, n. 201200777
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201200777
Data del deposito : 10 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00624/2011 REG.RIC.

N. 00777/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00624/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 624 del 2011, proposto da:
K L, rappresentato e difeso dagli avv. G T, M M, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

contro

Questura di Teramo, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento

DEL DECRETO DI RIFIUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO "CE" PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO,

EMESSO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TERAMO IL

7.10.2011 E

NOTIFICATO IL

17

OTTOBRE

2011, CON CUI SI RIFIUTAVA LA RICHIESTA DEL RICORRENTE,

PRESENTATA IL

28.06.2011 E SI

INTIMAVA ALLO STESSO DI LASCIARE IL TERRITORIO ITALIANO ENTRO

15 GIORNI DALLA NOTIFICA;

DI OGNI ALTRO ATTO AD ESSO ANTECEDENTE O CONSEGUENTE, COMUNQUE COLLEGATO O CONNESSO, ANCHE NON CONOSCIUTO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Teramo e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento, meglio in epigrafe individuato, recante diniego del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato sul rilievo della pretesa natura ostativa della sentenza a suo carico emessa in data 4.10.2010 per reati inerenti gli stupefacenti.

Deduce il ricorrente:

1) Violazione di legge in relazione agli artt. 5 c.5 e 22 c.9 D.Lgs. 286&87. Violazione degli artt. 3 e 4 Cost. Irragionevolezza. Mancata considerazione della situazione attuale del ricorrente. Carenza di motivazione. Eccesso di potere;
2) Violazione di legge in relazione all’art. 4, c.3 e 5 c.

5. D.lgs. 286/98 (come modificato dal D.Lgs. 5/2007). Violazione degli artt. 29 e 30 Cost. Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Carenza di motivazione;
3) Ingiustizia manifesta, 4) Eccesso di potere sotto diversi profili e, tra gli altri, sotto i profili del difetto e carenza di istruttoria: il diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è conseguito automaticamente alla condanna riportata, senza alcuna motivazione e valutazione della effettiva pericolosità del ricorrente per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, non desumibile in via presuntiva dalla sola enunciazione della riportata condanna;
nel caso di specie, inoltre, la sentenza è stata appellata;
è mancata la comunicazione di avvio del procedimento inteso al rigetto dell’istanza;
l’Amministrazione non ha tenuto conto dei legami familiari né della durata del soggiorno dello straniero in Italia;
è inoltre mancata ogni valutazione di eventuali situazioni successive idonee alla favorevole prognosi di inserimento dello straniero in Italia.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.

Il TAR adito respingeva la proposta istanza cautelare.

All’esito della pubblica udienza del 24 ottobre 2012, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

Il ricorso è infondato.

Giova precisare che l’ impugnato diniego del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE per motivi di lavoro è motivata alla stregua della circostanza che lo straniero risulta avere a proprio carico una condanna specifica per stupefacenti (art. 73 legge 309/90) emessa in data 4.10.2010, che tale condanna, concernente un reato previsto dall’art. 380 C.C. 1 e 3 c.p.p., ai sensi dell’art. 4, c.3 del D.lgs. 286/98 e succ. mod., costituisce elemento ostativo all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato, nonché al rilascio del titolo richiesto ai sensi dell’art. 9 c. 4 del citato decreto legislativo, e che la circostanza del commesso reato “rende secondaria ogni valutazione circa il suo inserimento sociali o i vincoli familiari”.

Orbene, in disparte la circostanza, evidenziata dalla difesa di parte resistente, in ordine al fatto che il ricorrente, in ogni caso, non era in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio del suddetto titolo, non avendo sostenuto il test di conoscenza della lingua italiana, indispensabile per l’ottenimento del titolo stesso (cfr. relazione della Questura di Teramo in atti), osserva il Collegio che il provvedimento non è stato fatto discendere in maniera automatica dalla condanna riportata ma che, al contrario, l’Amministrazione si è posta il problema di valutare la concreta natura ed entità della condanna (ripetesi, per un reato specificamente contemplato fra quelli previsti dall’art. 380, cc. 1 e 2 c.p.p., rilevante ai fini del diniego di permesso di soggiorno) con altri elementi eventualmente favorevoli, quali l’intervenuto inserimento sociali o i vincoli familiari, concludendo per la prevalenza dell’interesse alla sicurezza pubblica.

Tanto in perfetta consonanza con quanto dispone l’art.. 9 del D. Lgs. 286/98 che si occupa espressamente del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che dispone: “il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

Il testo riportato è quello che risulta per effetto delle modifiche apportate dapprima dalla l. n.189 del 2002 e quindi dal d.lgs. 8 gennaio 2007 n.3 di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e che ha sostituito, unicamente per tali cittadini, l’apprezzamento in concreto della pericolosità dello straniero agli automatismi determinati, almeno in talune ipotesi, dalla normativa previgente.

La previsione normativa esaminata richiede che l’eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti (e, a maggior ragione, la revoca dello stesso) debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità, con esclusione di automatismi (cfr. Cons. dI Stato. Sez.VI, n.5148/2010 e 7541/2010;
n.1133/2010;
TAR Lombardia, Milano, sez.II, n.7374/2010;
TAR Campania, Napoli, n.356/2011), dovendosi tener conto, ai sensi dell’art. 8 CEDU, anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e del grado di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (cfr., ex pluris, Cons. di Stato, Sez.VI, n.6566/2010;
n.5148/2010).

In sostanza, nel caso di soggiornanti di lungo periodo, l’aver riportato una condanna penale (essendo indifferente, secondo la normativa, la sua definitività o meno), in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo automatico (cfr. Cons. di Stato, Sez.VI, n.5624/2009 e 9336/2010), fermo restando che il detto accertamento può fondarsi anche, ma non solo, sulla detta condanna, nell’ottica del complessivo bilanciamento delle circostanze rilevanti nella fattispecie.

Orbene, ribadito che tale bilanciamento è stato in concreto, sia pur sinteticamente, operato dall’Amministrazione in sede di procedimento inteso al rilascio del permesso di lungo soggiorno, giova pure evidenziare che il ricorrente non ha evidenziato alcun elemento “nuovo”, successivo alla riportata condanna, con il quale superare la prognosi sfavorevole indotta proprio dalla detta condanna.

A ciò è da aggiungersi che nella valutazione complessiva della situazione individuale di pericolosità sociale, al di fuori, come detto, di ogni automatismo, non può non ricadere anche la collocazione temporale della riportata condanna, che, in maniera sicuramente inquietante, si pone in epoca immediatamente precedente alla richiesta di permesso di lungo soggiorno e per fatti di poco anteriori (la richiesta è datata 28.6.2011, mentre i fatti sono dell’1.9.2010), mentre neppure può in proposito farsi valere l’indirizzo garantista e del tutto condivisibile del Consiglio di Stato che identifica proprio nella risalenza temporale della condanna e, dunque, nel decorso di un considerevole periodo di tempo da essa, un elemento di fatto sopravvenuto e rilevante, nel complesso delle circostanze valutabili, tali da indurre ad una ragionevole prospettive di positiva integrazione dello straniero nel tessuto sociale (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, n.683/2010).

Orbene, nel caso di specie, alla imminenza temporale della condanna rispetto alla richiesta di provvedimento ampliativo non è seguita alcuna, vicenda familiare o sociale, tale da minimizzare la portata negativa della pronuncia giurisdizionale.

Le conclusioni che precedono consentono di ritenere infondata anche la doglianza riferita alla mancata comunicazione dei motivi ostativi al rilascio, stante la mancata evidenziazione, anche nella presente sede giurisdizionale, di elementi sopravvenuti idonei a modificare l’esito del procedimento.

Ne discende la infondatezza del ricorso proposto.

Va aggiunto doverosamente che, posto che il provvedimento impugnato è un diniego di permesso per lungo soggiornanti (e non già una revoca di questo), neppure può assumersi in capo al richiedente quella particolare condizione di affidamento derivante dallo status riconosciuto di lungo soggiornante, che appunto all’esito del procedimento in questione il ricorrente avrebbe potuto acquisire.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese possono compensarsi tenuto conto della natura della controversia, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo versato.

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