TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2020-10-16, n. 202001638

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2020-10-16, n. 202001638
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202001638
Data del deposito : 16 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2020

N. 01638/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00402/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2020, proposto da:
M L T, rappresentata e difesa dall’Avv. A T, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via A. De Gasperi 48;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. A C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

di P B, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G S, F Sti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
A L, T M, rappresentate e difese dall’Avv. Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;
Francesco Niccoli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. 16662 del 20.12.2019 avente ad oggetto “ Approvazione Avviso di Selezione - per Titoli ed Esami - per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro unità lavorative di categoria D, Profilo Professionale di Funzionario Amministrativo Finanziario mediante procedura concorsuale riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.L.G.S. n. 75/2017;
Approvazione Graduatoria di Merito ed Avvio Procedura di Assunzione
” e, per quanto di ragione, della graduatoria approvata;

nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e consequenziale, ivi compresi:

- il decreto n. 16391/2018, con annesso bando di concorso;

- il decreto n. 7140 del 14.06.2019, la nota prot. n. 398267 del 18.11.2019, la graduatoria di merito trasmessa dal presidente della Commissione esaminatrice;

- il 1° verbale del 17.07.2019, il 2° verbale del 24.07.2019, il 3° verbale del 19.09.2019, il 4° verbale del 20.09.2019, il 5° verbale del 24.09.2019, il 6° verbale del 26.09.2019, il 7° verbale del 10.10.2019, l’8° verbale dell‘8.11.2019 ed i provvedimenti con i quali si è stabilita l’ammissione dei partecipanti al concorso nella parte relativa alla posizione della D.ssa B.

e per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere diversamente collocata nella graduatoria, dichiarata vincitrice del concorso con la liquidazione degli emolumenti non corrisposti e la regolarizzazione della posizione giuridica e previdenziale a far data dal 30.12.2019, con il risarcimento dei danni, oltre interessi moratori e rivalutazione sino al soddisfo


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, di P B, di A L e di T M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il Dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La D.ssa M L T espone di avere partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro unità lavorative di categoria D, profilo professionale di funzionario amministrativo-finanziario, mediante procedura riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, collocandosi al 5° posto della graduatoria di merito, con le seguenti valutazioni: titoli 8,75;
I prova scritta 7,50;
II prova scritta 7,50;
prova orale 13,33;
punteggio complessivo 37,08.

La Regione Calabria, con decreto n. 16662 del 20.12.2019, ha poi approvato graduatoria.

Avverso tale determinazione e gli atti presupposti insorge quindi l’esponente.

Sostiene, nello specifico, che la vincitrice D.ssa P B -quarta in graduatoria con il punteggio complessivo di 38,63- sarebbe priva dei requisiti di partecipazione. La deducente lamenta altresì l’omessa attribuzione di 2,00 punti in proprio favore, nonchè la circostanza che in un elaborato della controinteressata intimata sarebbe presente un segno di riconoscimento.

Chiede pertanto l’annullamento degli atti avversati ed il risarcimento del danno.

1.1. Con ordinanza cautelare n. 281/2020 è stata fissata una celere trattazione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., nonchè disposta l’integrazione del contraddittorio, correttamente eseguita dall’esponente.

2. Resiste la Regione Calabria, che eccepisce l’irricevibilità del gravame, concludendo per il rigetto.

3. Si è costituita in giudizio la D.ssa B, che al pari della Regione Calabria prospetta la tardiva proposizione della domanda e ne chiede, nel merito, la reiezione.

3.1. In esito all’integrazione del contraddittorio, si sono altresì costituite le vincitrici D.sse A L e T M, rispettivamente, seconda e terza classificata, le quali deducono che in nessun caso l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe riverberarsi negativamente sulle loro posizioni giuridiche.

4. All’udienza pubblica del 13 ottobre 2020, a seguito del deposito di memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Si impone, in prima battuta, il vaglio delle eccezioni di irricevibilità.

Giova premettere che il decreto n. 16662/2019, di approvazione della graduatoria definitiva, è stato pubblicato il 21.12.2019 sul sito istituzionale della Regione Calabria ed il successivo 8.01.2020 sul B.U.R.C., mentre il ricorso è stato avviato alla notifica il 20.03.2020.

5.1. La Regione Calabria ha quindi eccepito la tardività del gravame sull’assunto che il dies a quo per la proposizione della domanda sarebbe decorso dal giorno 8.11.2019, data in cui la Commissione ha stilato l’elenco di tutti i candidati esaminati con l’indicazione dei voti riportati da ciascuno, cosicché l’esponente sin da quel momento aveva avuto modo di verificare la posizione assunta in graduatoria e percepire la lesività di quella valutazione.

Il rilievo va disatteso.

Secondo la costante e condivisibile giurisprudenza amministrativa, infatti, nei concorsi pubblici il termine per l'impugnazione degli atti della procedura selettiva decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che coincide con il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria, salvo non si verta in ipotesi -non ravvisabile nella fattispecie- di giudizi negativi delle prove pratiche, scritte od orali, in cui tale termine perentorio decorre dall'avvenuta conoscenza del giudizio, fermo, in ogni caso, l’onere del ricorrente di gravare anche la successiva graduatoria definitiva ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2015, n. 3184;
T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 23 settembre 2019, n. 1274).

5.2. Ad avviso della controinteressata D.ssa B e della Regione Calabria, poi, la domanda risulterebbe tardiva, in quanto prima della pubblicazione del decreto n. 16662/2019 sul B.U.R.C. -avvenuta come già evidenziato in data 8.01.2020- il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria il 21.12.2019, cosicchè da tale data sarebbe decorso il dies a quo per la proposizione dell’impugnativa, in conformità all’art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, a mente del quale “ …, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati ”.

L’eccezione è infondata.

Ha stabilito invero il Consiglio di Stato che “ … l’effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una specifica disciplina di legge, sicché la pubblicazione sul sito istituzionale on line dell'ente che adotta l'atto, in mancanza di una disposizione normativa che attribuisca valore ufficiale a tale forma di ostensione, non può fondare alcuna presunzione legale di conoscenza ”, non assolvendo a tale funzione il disposto dell'art. 32 L. n. 69/2009 e quindi mancando una specifica previsione normativa (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 settembre 2018, n. 5770;
Sez. V, 8 maggio 2018, n. 2757;
27 agosto 2014, n. 4384).

Si aggiunga a ciò che la lex specialis , contenuta nel decreto dirigenziale n. 16391/2018, all’art. 10, comma 4, prevede espressamente che “ La graduatoria della procedura concorsuale … è pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Calabria. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione decorre il termine per eventuali impugnative ” ed anche il capo 9) del decreto n. 16662/2019 precisa a sua volta che “ … dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURC decorre il termine per eventuali impugnative… ”.

Ne consegue che la proposizione del gravame è tempestiva, in quanto il dies a quo per la proposizione del gravame va individuato nell’8.01.2020, con dies ad quem all’8.03.2020, data in cui è entrata in vigore la sospensione straordinaria dei termini processuali derivante dall’emergenza pandemica, protrattasi fino al 3.05.2020, cosicchè l’impugnazione, notificata il 20.03.2020, risulta presentata in termini.

6. Può pertanto essere vagliato il merito del gravame.

6.1. Con la prima censura la ricorrente sostiene che la D.ssa B sarebbe sprovvista del requisito previsto, a pena di esclusione dal concorso, dall’art. 2 comma 1, lettera b) dell’avviso pubblico, poichè non avrebbe maturato, dall’1.01.2010 al 31.12.2017, almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, stipulati con la Regione Calabria - Giunta regionale.

In particolare, sarebbe da ritenere utile ai fini dell’ammissione il contratto di collaborazione stipulato tra la D.ssa B e la Regione Calabria il 21.12.2015 con scadenza 20.12.2018, non anche invece il precedente contratto stipulato dalla stessa con il Dipartimento di Programmazione Comunitaria della Regione Calabria del 18.09.2014, irrilevante per il richiesto compimento del triennio di cui alla lett. b), non involgendo attività proprie del profilo professionale oggetto del concorso, cioè funzionario amministrativo-finanziario, ma inerendo a funzioni di controllo con riferimento alla spesa di risorse comunitarie e, quindi, al diverso profilo di auditor ossia di “ funzionario esperto nell'analisi della regolarità amministrativa-contabile delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dalle risorse nazionali ”.

A ciò conseguirebbe l’esclusione della controinteressata per carenza dei requisiti di partecipazione.

L’assunto è infondato.

La disposizione dell’art. 2, comma 1, lett. b) della lex specialis -che prescrive l’aver maturato “ dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, stipulati con la Regione Calabria - Giunta regionale ”- è stata prevista in coerenza con i requisiti di cui all’art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 -attuativo della L. n. 124/2015, c.d. Legge Madìa- il quale disciplina il “ Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni ” ed è teso a “ valorizzare la professionalità acquisita nel rapporto di lavoro a tempo determinato ”, da intendersi in senso ampio e non coincidente con le sole mansioni specifiche del profilo riguardante la selezione pubblica, come invece postulato dalla ricorrente.

L’interpretazione estensiva risulta infatti aderente alla ratio sottesa alla L. n. 124/2015, rappresentata, ai fini dell’accesso al lavoro pubblico, proprio dalla valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni. Tale interpretazione, inoltre, trova un riscontro nella Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3/2017 -relativa agli “ Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato ”- che al punto 1), lett. c) individua tra le attività lavorative utili ai fini del computo del triennio quelle “ svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare ”.

Come rilevato dalla difesa della controinteressata, la D.ssa B -in base al contratto sottoscritto con il Dipartimento di Programmazione Comunitaria della Regione Calabria, il 18.09.2014- ha espletato mansioni riconducibili all’aera economico-finanziaria ed alla categoria professionale D, posto che tra i requisiti richiesti per quella selezione figuravano il possesso della laurea in economia e commercio e l’iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori dei Conti, con esperienza in materia di contabilità di enti pubblici e privati, e quindi competenze di natura economico-finanziaria.

In senso contrario a quanto precisato, non rileva il criterio fissato dalla Commissione esaminatrice in riferimento all’art. 8 dell’avviso pubblico e contenuto nel verbale del 17.07.2019, con il quale la stessa Commissione ha stabilito il punteggio da assegnare per le esperienze lavorative dei concorrenti. Tale parametro, infatti, non riguarda i requisiti di partecipazione alla selezione pubblica ma la valutazione dei titoli posseduti dai candidati, utile ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio.

Né da ultimo è ravvisabile -alla luce dell’indicata interpretazione- un contrasto tra la lex specialis e la normativa nazionale, in quanto, per come sopra evidenziato, l’avviso pubblico è disciplinato in coerenza con il D. Lgs. n. 70/2015 e con la Circolare n. 3/2017.

6.2. Lamenta, poi, l’esponente la mancata valutazione delle proprie esperienze lavorative in qualità di Commissario Liquidatore dell’ex

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi