TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2015-11-30, n. 201513477

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2015-11-30, n. 201513477
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201513477
Data del deposito : 30 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02651/2015 REG.RIC.

N. 13477/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02651/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2651 del 2015, proposto da:
Miniphon Srl, rappresentato e difeso dall'avv. S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via B. Blumenstihl, 71;

contro

Asl 106 - Rm/F;

per l’ottemperanza

- al decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Civitavecchia n. 578/2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Tribunale di Civitavecchia ha emesso, ad istanza della Società Miniphon S.r.l., il decreto ingiuntivo n. 578/2012, notificato in data 4 ottobre 2012, dichiarato definitivo per mancanza di opposizione nei termini di legge in data 1-3 luglio 2014, con formula esecutiva apposta in data 16 luglio 2014 ed in tale forma regolarmente notificato in data 22 luglio 2012.

L’Azienda sanitaria intimata ha adempiuto parzialmente alla propria obbligazione e non si è costituita in giudizio.

Il ricorso, dunque, deve essere accolto nei limiti di quanto ancora dovuto dalla Azienda resistente, non avendo la stessa provveduto a dimostrare l’avvenuta completa esecuzione del provvedimento giurisdizionale indicato in epigrafe.

Occorre, peraltro, rilevare che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).

Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha infatti valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045;
Tar Pescara 3 giugno 2013, n. 310).

Né potrebbe ritenersi che il pagamento del decreto ingiuntivo sia nel caso all’esame del Collegio impedito dall’art. 3, d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 6 giugno 2013, n. 64, recante disposizioni per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto che tali disposizioni, pur essendo state dettate per regolare l’ordinato pagamento dei debiti delle Amministrazioni sanitarie, non impediscono l’esercizio di azioni esecutive, rese poi possibili dalla richiamata sentenza n. 186 del 12 luglio 2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, l.13 dicembre 2010, n. 220, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, sospendendo prolungatamente (di proroga in proroga) la tutela esecutiva, non solo vanificava gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori delle Aziende sanitarie locali, ma determinava anche disparità di trattamento tra le parti. Effetto tipico della sentenza n. 186 del 2013 è il venir meno con efficacia ex tunc della disposizione di legge incriminata e, con esso, dell’impedimento alla tutela esecutiva assicurata, nel caso di specie, dal giudizio di ottemperanza (Cons. St., sez. III, 24 dicembre 2013, n. 6237;
id. 10 dicembre 2013, n. 5888).

Non può parimenti sostenersi che il Commissario ad acta nominato dal giudice non potrebbe in ogni caso procedere al pagamento, dovendo essere seguito l’ordine di priorità dei crediti stabiliti dalla Regione.

Sul punto vale osservare che il Commissario ad acta è un ausiliare del giudice (ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a.), titolare di un potere che trova diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione;
ne deriva che detto organo è legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l’azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi in concreto idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare nel provvedimento giurisdizionale da portare ad attuazione.

L’esigenza di svincolare l’azione del Commissario dal rispetto dei vincoli procedurali ordinari dell’azione amministrativa, anche con riguardo alla disciplina procedimentale che regola l’emissione dei mandati di pagamento, trova conferma decisiva nel principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost., oltre che nei principi, in tema di equità del processo ed effettività della tutela, di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU.

La corretta attuazione di detti principi suggerisce, infatti, l’approdo ad una soluzione esegetica che consenta la piena attuazione del precetto giudiziario con il ricorso ad ogni determinazione idonea al concreto conseguimento dello scopo, anche in deroga ai canoni ordinari dell’azione amministrativa (Cons. St., sez. III, 7 giugno 2013, n. 3124;
Id., sez. V, 1 marzo 2012, n. 1194;
Tar Milano, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 2713).

Ciò stante, il Collegio deve affermare l’obbligo della predetta A.S.L. Roma F di dare completa esecuzione al decreto ingiuntivo n. 578/2012, notificato in data 4 ottobre 2012, dichiarato definitivo per mancanza di opposizione nei termini di legge in data 1-3 luglio 2014, con formula esecutiva apposta in data 16 luglio 2014 ed in tale forma regolarmente notificato in data 22 luglio 2012, nei limiti di quanto richiesto nel ricorso.

Il tutto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora il Segretario Generale del Ministero del lavoro, o un funzionario da lui delegato, Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato, a carico e a spese dell’Amministrazione inadempiente.

A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi sopra indicati.

L’Azienda ASL Roma F deve essere condannata alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

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