TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-03-20, n. 201701528

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-03-20, n. 201701528
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201701528
Data del deposito : 20 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2017

N. 01528/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04069/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4069 del 2016, proposto da:
A P, rappresentato e difeso dall'avv. L R, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. G P in Napoli, corso Umberto I, n. 133;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anno 2015, Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Milano, anno 2015, Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, anno 2015, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono legalmente domiciliati, in Napoli, via Diaz, 11;

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“a) del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2015 - pubblicato il 13 giugno 2016;

b) del verbale della correzione delle prove scritte del 28.04.2016 e, per quanto possa occorrere, degli altri verbali ed attività rese dalla commissione presso la Corte d'Appello di Milano nella parte in cui ha formulato un giudizio inferiore ai 90 punti;

c) ove occorra, e nei limiti del proprio interesse, dell'elenco degli abilitati alla prova orale pubblicato dalla Corte d'Appello di Napoli il 13.03.2016 nella parte in cui esclude il nominativo del ricorrente;

d) ove occorra, e nei limiti del proprio interesse, degli atti, delle valutazioni e delle attività compiute e/o omesse dalla Commissione per gli esami per l'abilitazione forense - sessione 2015 - relativi alla correzione degli elaborati del ricorrente;

e) ove occorra, della nota dell'01.12.2015 con la quale la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha dato “indicazione dei criteri di valutazione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense sessione 2015”;

f) per quanto di ragione, e ove possa occorrere, del decreto del Ministero della Giustizia del 12.11.2015;

g) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

h) nonché per il risarcimento dei danni.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anno 2015, della Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Milano, anno 2015 e della Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, anno 2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, ritualmente notificato in data 9 settembre 2016 e depositato in data 21 settembre 2016, A P ha chiesto l’annullamento del provvedimento, pubblicato in data 13 giugno 2016, contenente l'elenco dei nominativi dei candidati ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 2015 (prove scritte svoltesi presso la Corte di Appello di Napoli e correzione avvenuta presso la Corte di Appello di Milano), nella parte in cui non include egli ricorrente, avendo riportato un giudizio negativo e specificatamente una valutazione complessiva di punti 88 (inferiore a 90 punti necessari per l’ammissione alla prova orale) derivante dalla somma dei seguenti punteggi: a) punti 32 per l'elaborato n. 1 (redazione di parere motivato in materia di diritto civile), b) punti 28 per l'elaborato n. 2 (redazione di parere motivato in materia di diritto penale) e c) punti 28 per l'elaborato n. 3 (redazione di atto giudiziario). Parte ricorrente ha altresì chiesto l’annullamento degli ulteriori atti specificati in epigrafe, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni per perdita di chance, per danno curriculare, morale, esistenziale e biologico.

A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Si sono costituiti a resistere in giudizio il Ministero della Giustizia, la Commissione Centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, la Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Milano e la Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha inoltre depositato la relazione illustrativa del Presidente della I Sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, per quanto di competenza.

Con ordinanza n. 1609 del 6 ottobre 2016 questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione ed ha ammesso con riserva il ricorrente alla prova orale “ CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che, nonostante il candidato abbia conseguito un punteggio prossimo alla sufficienza, non sono indicate le ragioni per cui le prove scritte, parere in materia di diritto penale e redazione dell’atto processuale, elaborate dal ricorrente, non hanno raggiunto l’idoneità (e ciò in palese contrasto con l’indirizzo fissato in proposito in occasione della riunione dei presidenti delle sottocommissioni esami avvocato – sessione 2015 presso la Corte d’Appello di Milano, in data 15 gennaio 2016) ”. Con la medesima ordinanza è stata fissata l’udienza pubblica del 22 febbraio 2017 per la trattazione del merito del ricorso.

Con ordinanza n. 426 del 3 febbraio 2017 la Sez. IV del Consiglio di Stato Considerato che l’art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 115/2005, convertito nella Legge 17 agosto 2005, n. 168, dispone che “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”;

ritenuto che il meccanismo di “stabilizzazione” introdotto dalla predetta norma è testualmente riferito all’ammissione o alla ripetizione delle prove di esame compiute, sia pure in esecuzione di ordini del giudice, “da parte della commissione” (e, quindi, dell’Amministrazione nell’esercizio delle proprie ordinarie attribuzioni istituzionali), come già osservato da questa Sezione in un proprio precedente specifico (sentenza n. 254/2013, Pres. Trotta, est. Greco);

preso atto che l’appellato ha sostenuto il 2.12.2016 le prove orali senza ripetere le prove d’esame scritte e che, pertanto, nel caso specifico non può trovare applicazione il descritto meccanismo legale di stabilizzazione. ” ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza di questo T.A.R.

Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione.

All’udienza pubblica del 22 febbraio 2017 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è infondato e, in quanto tale, va respinto.

Il Paolella ha dedotto le seguenti censure: violazione degli artt. 17 bis e 23, commi 3 e 5, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 3, 24, 97 e 113 Cost.), violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 296 TFUE e art. 51 e 41 della Carta fondamentale dei diritti dell’unione europea, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per carenza di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza, palese illogicità, travisamento dei fatti, arbitrarietà, manifesta ingiustizia, contraddittorietà, illegittima applicazione dei criteri di valutazione delle prove scritte stabilite dalla Commissione centrale con la nota del 1° dicembre 2015.

Parte ricorrente lamenta che dai verbali non risulterebbe che i singoli componenti della Commissione esaminatrice abbiano, individualmente, per ciascuna prova, assegnato i punti di merito e, pertanto, non sarebbe possibile cogliere le motivazioni che hanno indotto i componenti della Commissione ad addivenire ad un giudizio di non idoneità o di “quasi idoneità”. Inoltre lamenta il difetto di motivazione, anche alla luce degli artt. 41 della CEDU e 296, comma 2, del TFUE, tenuto conto anche delle nuove disposizioni di cui all’art. 46, comma 5, della Legge n. 247/2012, in quanto negli elaborati non risulterebbe alcun segno grafico testuale che possa fungere da tramite logico argomentativo tra i criteri generali noti e l’espressione finale numerica del singolo giudizio, nonché la disapplicazione dei criteri di valutazione di cui alla nota del 1° dicembre 2015;
considerato, in particolare, che il giudizio di complessivo di inidoneità riportato da egli ricorrente sarebbe da ritenersi prossimo alla sufficienza (88 punti su 90), si imponeva, a suo avviso, un’esplicazione fraseologica del punteggio numerico assegnato ai suoi elaborati. Il Paolella lamenta, infine, l’esiguità del tempo di correzione delle prove in quanto la Commissione avrebbe impiegato una media di circa 14 minuti per ogni concorrente, corrispondente a meno di 5 minuti per ogni elaborato.

Le suddette censure devono ritenersi infondate.

La doglianza circa la mancata indicazione dei voti assegnati ai singoli elaborati da ciascuno dei componenti della Commissione è infondata tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 37/1934, “ Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario ”, sicché è la media dei voti assegnati dai singoli commissari al compito a dover essere annotata in calce al lavoro, senza necessità di riportare a verbale il voto da ciascuno espresso singolarmente, mentre diverse indicazioni non si traggono dall'art. 17 bis, comma 2, né dall’art. 23, commi 3 e 5, che il ricorrente assume invece essere stati violati (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 224, T.A.R. Napoli, Sezione VIII, 9 settembre 2016, n. 4227).

In riferimento alle censure imperniate sull’inadeguatezza del giudizio formulato attraverso il solo voto numerico ed, in particolare, sulla circostanza che il giudizio complessivo di inidoneità riportato da parte ricorrente sarebbe da ritenersi prossimo alla sufficienza (88 punti su 90), sì da imporsi un’esplicazione fraseologica del punteggio numerico assegnato agli elaborati del candidato, il Collegio ritiene di rivedere l’avviso espresso da questa Sezione con l’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare e di adeguarsi all’orientamento del giudice di appello (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, ordinanza n. 4952 del 4 novembre 2016).

Al riguardo deve ritenersi che non possa essere abbandonato, per la mera circostanza di fatto dell’avere il candidato conseguito un punteggio prossimo alla sufficienza, l’orientamento della giurisprudenza ormai consolidata, anche della Sezione, alla luce del quale il voto numerico attribuito alle prove scritte esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell’organo collegiale all’uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3946, 23 maggio 2016, n. 2110, ordinanze 29 luglio 2016, n. 3141, 8 luglio 2016, n. 2672 e 22 gennaio 2016, n. 224, TAR Lazio, Sez. II, 12 aprile 2016 n. 4335, Sez. II Ter, 9 maggio 2016 n. 5430, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 settembre 2016 n. 1775), senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche qualora non siano rinvenibili segni grafici o glosse di commento a margine degli elaborati, la cui apposizione costituisce una mera facoltà (cfr. Cons. Stato, n. 2576/2009), e, siccome, per di più, correlato ai criteri di valutazione enucleati dalla Commissione centrale presso il Ministero della giustizia nella seduta del 1° dicembre 2015, il voto numerico consente il sindacato giurisdizionale sul potere amministrativo esercitato (cfr., ex multis , Corte cost., n. 20/2009;
n. 175/2011;
Cons. Stato, n. 1162/2003, n. 8320/2003;
n. 2881/2004;
n. 5160/2006, n. 294/2008;
n. 540/2008;
n. 2190/2008;
n. 1223/2009;
n. 2576/2009;
n. 5410/2009;
n. 913/2011;
n. 1996/2011;
n. 6973/2011;
n. 1939/2012;
n. 4457/2013;
TAR Campania, Napoli, Sezione VIII, 28 febbraio 2017, n. 1172).

Questa conclusione non muta in considerazione del criterio dettato dalla riunione dei Presidenti delle Sottocommissioni costituite presso la Corte d’appello di Milano in data 15 gennaio 2016, per effetto del quale, in caso di valutazioni negative ma prossime alla sufficienza, la singola Sottocommissione sarebbe stata tenuta a motivare succintamente, per iscritto, le ragioni della bocciatura, perché tale criterio deve essere sempre inteso in conformità delle disposizioni vigenti.

Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato l’attività delle Sottocommissioni istituite presso le Corti di appello è disciplinata unicamente dai criteri fissati dalla Commissione prevista dall’art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dalle minuziose indicazioni procedurali dettate dal legislatore;
pertanto, a regolare la fase della valutazione e del giudizio tecnico-discrezionale di competenza delle singole Sottocommissioni, non possono valere possibili autolimitazioni adottate dalle Sottocommissioni medesime (quale l’indirizzo fissato in occasione della riunione dei Presidenti delle Sottocommissioni degli esami di avvocato - sessione 2015 - presso la Corte d’Appello di Milano, in data 15 gennaio 2016 nel caso di specie), le quali non possono che considerarsi alla stregua di mere raccomandazioni e non sono idonee ad assumere l’efficacia vincolante propria soltanto dei criteri di valutazione indicati dalla Commissione centrale, con la conseguenza che la loro mancata osservanza non assume carattere invalidante (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione IV, ordinanza n. 4952 del 4 novembre 2016 cit., sentenze 6 novembre 2009, n. 6943;
Id., 13 gennaio 2010, n. 60;
Id., 18 marzo 2010, n. 1590;
Id., 14 aprile 2010, n. 2094).

I criteri generali adottati dalla Commissione Centrale di cui al Decreto 1° dicembre 2015 risultano articolati in una variegata gamma di condizioni e presupposti che, proprio in quanto articolata, è suscettibile di ben specificare il profilo di ottimalità che si presuppone il candidato debba possedere per superare la selezione (con valutazione, si rammenta, non comparativa ma latamente idoneativa). Ad avviso del Collegio, pertanto, i criteri normativamente previsti e specificati dalla Commissione centrale, poi seguiti dalla Sottocommissione competente, appaiono adeguati ad enucleare le carenze suscettibili di condurre alla declaratoria di inidoneità dei candidati.

Il superiore approdo relativo alla sufficienza del voto numerico attribuito alle prove scritte non è da reputarsi menomato dalla recente disposizione di cui all’art. 46, comma 5, della l. n. 247/2012 (“ la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti ”), peraltro, a tenore del successivo art. 49, inapplicabile, ratione temporis , alla fattispecie in esame (prevedendosi all’uopo che “ Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”).

Ed invero, alla luce del ‘diritto vivente’ ormai ampiamente radicatosi in materia, ed alla stregua dei canoni di interpretazione letterale e logico-sistematica, il citato art. 46, comma 5, non può, infatti, aver imposto alle commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato un onere motivazionale ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello assolto mediante attribuzione del voto numerico sulla base di criteri valutativi predefiniti.

In particolare, la motivazione non può risiedere né, tanto meno, esaurirsi in “osservazioni” annotate a margine o in calce ovvero interlineate, che, per loro stessa natura, rivestono carattere eventuale (siccome occasionate solo da quei “punti” dell’elaborato positivamente o negativamente rilevanti, se e in quanto concretamente individuabili come tali), nonché atomistico (in quanto riferite a singoli frammenti dell’elaborato), e che, perciò, non garantiscono la necessaria portata sintetico-globale del giudizio demandato all’organo tecnico valutatore;
conseguentemente, il legislatore, allorquando stabilisce che dette ‘osservazioni-glosse’ “costituiscono motivazione del voto”, ha, all’evidenza, inteso precisare che esse, ove ritenute opportune e, quindi, formulate dalla commissione esaminatrice, ‘integrano’, ossia concorrono a chiarire la motivazione già immanente al punteggio numerico.

Quanto alla dedotta incoerenza con l’ordinamento comunitario, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che non può ritenersi fondata la questione di incompatibilità dell’art. 49 della Legge n. 247/2012 con le norme europee degli artt. 41 della CEDU e 296, comma 2, del TFUE, alla luce delle sopra enunciate argomentazioni (avvalorate anche da Corte cost., n. 20/2009, n. 78/2009, n. 175/2011) nel senso della sufficienza del voto numerico - siccome raccordato a parametri valutativi congruamente predeterminati e debitamente graduato in rapporto al livello di idoneità o inidoneità riscontrato - nonché tenuto conto dell’intrinseca ragionevolezza di una disposizione transitoria dettata in vista del passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato (cfr. spec. artt. 17 bis del R.D. n. 37/1934 e 46 della L. n. 247/2012), e, quindi, in funzione del necessario adeguamento applicativo alla seconda (cfr. TAR Campania, Napoli, Sezione VIII, 18 dicembre 2015, n. 5811, 19 novembre 2015, n. 5398).

Inoltre, in assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, non ravvisabili nella specie, il giudizio formulato dalla commissione esaminatrice resta, del pari, insindacabile in sede giurisdizionale, quale espressione di ampia discrezionalità tecnica e apprezzamento con elevato grado di opinabilità sulla preparazione del candidato, cui l’adito giudice amministrativo non può sostituire una propria valutazione nuova e alternativa (TAR Napoli, Sezione VIII, 9 settembre 2016, n. 4227 cit., 8 ottobre 2015, n. 4746).

Deve ritenersi infondata anche l’ultima doglianza relativa alla esiguità del tempo di correzione delle prove.

Ed invero il tempo medio di correzione degli elaborati non assume un valore di per sé sintomatico di vizio funzionale, sia in quanto non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il contestato giudizio sul singolo candidato, sia in quanto i componenti della Commissione, in ragione delle loro specifiche competenze, sono perfettamente in grado di valutare rapidamente gli elaborati, sia in quanto nell’arco di una seduta di correzione risulta statisticamente sempre esaminata una quota apprezzabile di compiti molto succinti, non particolarmente ‘problematici’ o con gravissime lacune, che consentono di ‘recuperare’ tempo alle operazioni valutative (cfr. TAR Napoli, Sezione VIII, 3 novembre 2016, n. 5086, 8 ottobre 2015, n. 4746, 26 novembre 2014, n. 6078, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 luglio 2015, n. 1167, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 17 novembre 2014, n. 2803, Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947).

Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

La ritenuta legittimità dell’operato dell’Amministrazione comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Quanto alle spese si ritiene che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.

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