TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-06-17, n. 202100584

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-06-17, n. 202100584
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100584
Data del deposito : 17 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2021

N. 00584/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00507/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 507 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Novella Resort S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso lo studio Laura Baffo in Bologna, via Collegio di Spagna 17;

contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E F, M A F, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore n. 31;

Provincia di Rimini non costituito in giudizio;

per l'annullamento dei seguenti atti :

1) la delibera di C.C. di Rimini n. 16 del 15/03/2016 avente ad oggetto “Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) – Approvazione delle controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni e conseguente approvazione, ai sensi degli artt. 33 e 34 L.R. 20/2000 e s.m.i. – con riferimento all’art. 59 delle NTA del R.U.E.”;

2). la delibera di C.C. n. 15 del 15/03/2016 portante ad oggetto “Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.) – Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 3 L.R. 15/01 e s.m.i.;
Piano Strutturale Comunale (PSC) – presa d’atto dell’intesa Provincia di Rimini e approvazione ai sensi dell’art. 32 L.R. 20/2000 e s.m.i.”;

3). la Delibera di C.C. n. 66 del 29/03/2011 di adozione del R.U.E. del Comune di Rimini;

4). la Delibera di C.C. n. 65 del 29/03/2011di adozione del P.S.C.

E degli atti di cui ai successivi motivi aggiunti :

5) Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 25/03/2021, pubblicata sul BUR dell'Emilia Romagna in data 14/04/2021 avente ad oggetto “VARIANTE SPECIFICA PER L'AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL R.U.E. AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 24/2017 – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 17/10/2019 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE SPECIFICA RUE – INTEGRATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 4 del 13/02/2020 - APPROVAZIONE DEFINITIVA”

- di tutti gli atti presupposti e comunque connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 la dott.ssa M A R e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del DL n. 137/20.

FATTO e DIRITTO

Con il Ricorso e i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato tutti gli atti indicati in epigrafe:

1) la delibera di C.C. di Rimini n. 16 del 15/03/2016 avente ad oggetto “Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) – Approvazione delle controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni e conseguente approvazione, ai sensi degli artt. 33 e 34 L.R. 20/2000 e s.m.i. – con riferimento all’art. 59 delle NTA del R.U.E.”;

2). la delibera di C.C. n. 15 del 15/03/2016 portante ad oggetto “Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.) – Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 3 L.R. 15/01 e s.m.i.;
Piano Strutturale Comunale (PSC) – presa d’atto dell’intesa Provincia di Rimini e approvazione ai sensi dell’art. 32 L.R. 20/2000 e s.m.i.”;

3). la Delibera di C.C. n. 66 del 29/03/2011 di adozione del R.U.E. del Comune di Rimini;

4). la Delibera di C.C. n. 65 del 29/03/2011di adozione del P.S.C.

5). Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 25/03/2021, pubblicata sul BUR dell'Emilia Romagna in data 14/04/2021 avente ad oggetto “VARIANTE SPECIFICA PER L'AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL R.U.E. AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 24/2017 – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 17/10/2019 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE SPECIFICA RUE – INTEGRATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 4 del 13/02/2020 - APPROVAZIONE DEFINITIVA”

L’impugnazione ha ad oggetto l’art.59 delle N.T.A. del RUE approvato (art.

4.2.9 del RUE adottato) nella parte in cui prevedeva che: “5) Gli usi di cui al comma precedente sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) Per la Sc con tipo d’uso alberghiero E1 o extra – alberghiero E2, è ammesso esclusivamente il mantenimento dell’uso in atto, il mutamento tra E1 ed E2 o l’incremento a riduzione degli altri usi presunti.”

Il ricorso principale è affidato ai 2 seguenti motivi di impugnazione :

I) Violazione di legge per contrasto dell’art. 59 (art.

4.2.9 delle NTA del RUE adottato) delle N.T.A. del RUE approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2016 con la Legge Regionale Emilia Romagna n.28 del 09/04/1990.

II) Eccesso di potere per difetto di motivazione – contraddittorietà.

La ricorrente ha poi proposto i seguenti motivi aggiunti :

1). Violazione di legge per contrasto dell'art. 59 delle N.T.A. del RUE approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25.3.2021 con la legge Regione Emilia Romagna n. 28 del 9.4.1999.

Si costituisce in replica il Comune di Rimini.

I). Giova richiamare brevemente gli eventi in fatto.

La ricorrente è proprietaria dell’immobile ubicato in Rimini, via Dandolo 1, catasto fabbricati al Foglio 66, mapp. 183.

Trattasi di immobile a destinazione alberghiera.

Il Comune di Rimini ha adottato una variante per la riqualificazione delle strutture ricettive denominata “Progetto Integrato della Zona Portuale e delle Aree Limitrofe”, con delibera di C.C. n.13 del 24/01/2008, con cui modificava l’art. 22-BIS delle N.T.A. del PRG/V (Strutture ricettive alberghiere – Modalità di rimozione del vincolo e di modifica della destinazione d’uso).

Le modifiche hanno riguardato le possibilità di mutamento di destinazione d’uso degli immobili da struttura ricettiva (E1) in residenza ed attività complementari (A1), previa rimozione del vincolo alberghiero, nella parte in cui la norma prevedeva le modalità da adottarsi a seconda che l’edificio ricadesse all’interno della individuata zona “Fascia 1” ovvero “Fascia 2”.

Secondo le previsioni comunali, di cui all’art.22-bis NTA del PRG/V, ricadendo l’edificio in “Fascia 1” ed avendo l’immobile “meno di 25 camere”, il cambio di destinazione d’uso era ammesso – sempre rispettando le prescrizioni dettate dalla pianificazione sovraordinata – solo a condizione che i proprietari “…abbiano comunicato la cessata attività al 10.09.1999, con le stesse modalità delle strutture inattive di cui al comma precedente”.

In data 28.10.2011 la ricorrente ha presentato una osservazione al citato RUE.

Il Comune di Rimini, con la delibera di approvazione al RUE, non accoglieva l’osservazione della ricorrente.

Con precedenti ricorsi al Tar Emilia Romagna, analoghi alla questione in oggetto, sono state impugnate le delibere di CC di Rimini nn. 13/2008 e 105/2008.

I ricorsi sono stati parzialmente accolti con sentenza n. 504/2014 e 505/2014.

II). In via preliminare, va richiamata la normativa e la regolamentazione in materia.

Il PSC individua gli ambiti urbani consolidati a marcata caratterizzazione turistica (AUC_T) per i quali evidenzia all’art.

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