TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-07-25, n. 201808443

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-07-25, n. 201808443
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201808443
Data del deposito : 25 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2018

N. 08443/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05858/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso RG n. 5858 del 2014, proposto da Stefania Pigna, Brescia Angela, Comelli Elena, Daidone Grazia Adelina, Ruscio Vito, Catapano Maria Vittoria, Pellegrino Pasquale, Milizia Antonio, Picciullo Gennaro, Forgione Alfredo, Vitiello Vincenzo, Fiore Vincenzo, Musto Paolo, Piccolo Paolo, Sala Rodolfo, Ancudine Ferdinando, Biagini Valter, Boccanera Daniela, Rirrama Giuseppe, D'Orazio Valentina, De Simone Simona, Di Girolamo Francesco, Mottarelli Monica, Forno Catia, Aruta Giuseppe, Regi Ilario, Perversi Sonia, Rutigliano Arcangela Loredana, Galbati Carla, Mariotti Romedio, Tonello Claudia, Bianchini Gabriella, Scarfò Teresa Maria, Giuliani Stefano, Pianta Sergio, Toccafondi Tiziana, Landi Anna Maria, Rossi Carmela, Parolo Arianna, Contrio Sonia, Gherardi Clotilde, Ria Giuseppa, Mascarella Marzia, Grotti Claudio, Vardaro Roberto, Romano Immacolata, Marcantoni Gabriella, Clementi Luciano, Musilli Claudia, Minnelli Fiorenzo, Ciummo Anna Eleonora, Guerrucci Fabio, Guarino Vincenzo, Esposito Domenico, Boni Stefano, Cirillo Valerio, Russo Ciro, Lazzaretti Pier Luigi, Fiorenzo Annunziatina, Gallo Elena, Antenucci Elvira, De Angelis Marco, Mattiuzzo Maura, De Luca Barbara, Palin Roberta, Mazzacchera Maura, Lieto Linda, Calvanese Chiara, Savino Maria, Rota Gisella, Falcone Maria Adelina, Palladino Cristina, Frezza Roberto, Di Carluccio Luigi, Liberatore Isabel, Ferri Fernando, Satta Giovanni, Onnis Salvatore, Cuoco Biagio, Carbone Lorena, Faenza Cosetta, Vinella Angela, Wersame Abdullahi Mohamed Lodane, Cappelletto Alba, Pasquarosa Michelina, Buonamassa Angelo Rocco, Di Stefano Carla, Zampieri Patrizia, Nunnari Pasquale, Arcangeli Cinzia, Turatto Fernando, Pacifico Dolores, Maltese Giuseppe, Bellomo Marco, Piovesan Daniele, Pitoni Alessandra, Varotto Margherita, Pittin Egizia, Rocco Vera, Adami Cinzia, Caprioli Roberto, Benigni Paolo, Castagnino Francesco, Feltre Luciano, Cataldo Rosalba, Petroni Maria Egeria, Crudeli Giovanna, Milossich Raffaella, D'Emilio Maria Grazia, Maffei Cinzia, Quadrana Ivano, Bellardi Nicoletta, Miglioli Sara, Zema Marianna, Gardini Paola, Zema Maria, Falcone Saveria, Carantini Chiara, Pupillo Francesco Vito Damiano, Petrillo Massimo, Mancin Angelo, Frastagli Antonella, Creta Damiana, Simonetti Raffaella, Gasparini Lorenzino, Crea Cosimo, Todaro Silvia, Barreca Demetrio Giovanni, Mauro Anna, Galante Ivana Alessandra, Panato Maria Teresa, Oddo Rosa Maria, Cristiano Teresa Annunziata, Borgato Rossella, Cugurra Paolo, Rossi Alessandro, Nobile Vincenzo, Veneziani Anna, Perini Maria Cristina, Piombi Paolo, Romano Anna Camilla, Moretti Maria Grazia, Carlesso Raffaella, Salvatori Sergio, Crostelli Mauro, Testa Michele, Buellis Maria Grazia, Folgori Orietta, Tagliacollo Giuseppe, Raule Floriano, Rivarolo Lorella, Marri Simonetta, Pastorello Fabio, Carraro Riccardo, Calatozzo Giovannella, Albani Cinzia, Mariano Alberto, Pozzi Maria Teresa, Piacente Emanuele, Cleri Carlo, Chiodi Renato, Marconi Brunetto, Zingaretti Maurizio, Sarti Maria Fernanda, Manca Luigi, Sandrini Franco, Gazzola Rosa, Di Ruggiero Michele Cosmo Damiano, Gavazzi Walter, Lo Verro Leonardo, Scarfone Girolamo, Grimalda Silvano Giovanni, Zanellato Umberto, Castiglia Agostino, Loiacono Mafalda, Corrente Giuseppa, Falottico Lucrezia, Borgonovo Francesco, Raimondi Maria Grazia, Antonelli Maria Luisa, Arcidiacono Serafino, Barni Antonio, Boffi Maurizio, Bonaccorso Costanza, Bonanni Silvia, Brancato Francesco, Calanni Pippo, Cavia Francesca, Cazzaro Valerio, Cerrone Clara, Cincotto Manuela, Cisaria Patrizia, Coscia Maria Assunta, Costanza Maria Carmela, Cristodaro Giuseppa, Damiani Morena Antonella, Davi Giuseppe, Del Core Angelo, Del Moro Gianluca, Di Giacomo Vittorio, Evangelista Alberto, Fama Corinne, Ferrara Pietro, Fortunato Vincenzo, Fotia Maria Cristina, Frongillo Teodorico Alberto, Iannì Domenica, Lak Nasser, Mariotti Claudio, Martignoni Antonella, Marrocco Giuseppe Ernesto Maria, Merico Roberta, Minutelllo Valeria, Morabito Pasquale, Nebuloni Pierangela, Negri Maria Luisa, Padelli Maurizio Angelo, Panebianco Natalia, Panzeri Franco, Paroni Patrizia, Pettik Maurizio, Romeo Maria, Rudoni Laura, Saffiotti Soccorsa Maria, Sardone Graziantonio, Schiavone Antonio, Solimene Carmela, Vanin Giuditta, Venegoni Patrizia, Zili Daniela, Baldi Stefania, Albensi Bruno, Pignatiello Bruno, Piccoli Lidia, Bruciati Romano, Bizzarri Stefano, Gambone Stefano, Bigioni Alessandro, Di Lullo Alfonso, Russo Aldo, Russo Roberto, Pelliccia Giancarlo, Mastroddi Paolo, Vivarelli Giampiero, Ferami Ileana, Fusco Paolo, Baghini Roberto, Colantoni Alessandra, Tiano Marco, Dialmi Mauro, Calvosa Francesca Fernanda, Beccaria Danilo, Barbieri Francesco, Barchiesi Patrizia, Casanova Giovanni, Cassalia Giuseppe Martino, D'Angelo Rita, Loi Maria, Marro Domenico, Pezzano Gianna, Quarato Felicia Rosa, Senatori Paola, Sforza Massimiliano, Vallerotonda Mario, Agrifoglio Piero, Carnicelli Pietro Romano, Stelvio Orciani, Adele La Duca, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Francario, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica, 13;

contro

Ministero dell'Interno, Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Ppaa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
B T, F C, P A, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Francario, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica, 13;

per l'annullamento

riconoscimento del trattamento economico e giuridico applicato al personale operativo appartenente al cnvvf


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Ppaa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 18 aprile 2018, il dott. R V ed estensore, dopo la camera di consiglio interna riconvocata il giorno 30 maggio 2018, il Presidente cons. C A;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.La questione sottoposta all’esame del Collegio riguarda l’accertamento del diritto dei ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, nel ruolo non direttivo e non dirigenziale per le attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, ad ottenere la equiparazione del trattamento giuridico, economico ( compresa la indennità di rischio) e previdenziale in essere per il personale operativo del medesimo Corpo.

2.Preliminarmente il Collegio deve valutare la posizione dei signori : B T, F C, P A, i quali hanno proposto, nel presente ricorso, un intervento ad adiuvadum .

Nel caso di specie, risulta evidente dagli atti di causa che la situazione soggettiva attivata in sede di intervento è identica a quella avanzata da tutti i ricorrenti principali, in quanto i suddetti interventori reclamano, in buona sostanza, le medesime provvidenze economiche e previdenziali previste, sia dalla normativa di riferimento, che dal contratto nazionale, chieste dai ricorrenti principali e non riconosciute dalla p.a. in ragione delle funzioni ricoperte.

Ne deriva che essi assumono, rispetto all’interesse azionato con il presente giudizio, una posizione di " cointeressati " e non già una posizione " derivata ”.

Invero, l’intervento c.d. ad adiuvandum , previsto dall’art. 28, comma 2, del codice del processo amministrativo, è consentito a chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, e abbia interesse al giudizio.

Quanto alla identificazione del titolo legittimante l’intervento adesivo e, dunque, alla definizione dell’interesse che consente l’ingresso nel giudizio del terzo, la Sezione osserva, sulla scorta di consolidati orientamenti e precedenti specifici (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 23 del 2016;
n. 9 del 2015;
n. 1 del 2015), che l’indagine deve essere condotta in astratto, in base alla effettiva causa petendi , quale si desume dal complesso delle affermazioni del soggetto che agisce in giudizio, e non già in concreto all’esito del giudizio.

Pertanto, due sono i requisiti che devono essere soddisfatti per la configurabilità dell’intervento adesivo dipendente:

a)il primo, di carattere negativo, che si traduce nella alterità dell’interesse vantato dall’interventore rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale (l’intervento deve essere volto, infatti, a tutelare un interesse diverso ma collegato a quello fatto valere dal ricorrente principale, con la conseguenza che la posizione dell’interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della corrispondente parte principale);

b)il secondo requisito, di ordine positivo, che esige che l’interventore sia in grado di ricevere un vantaggio, anche in via mediata e indiretta, dall’accoglimento del ricorso principale.

In base alle precitate coordinate ermeneutiche, si deve ritenere inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre il ricorso in via principale, considerato che, in tale ipotesi, l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto , bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali.

Ne deriva l'inammissibilità dell'intervento adesivo da parte dei soggetti legittimati alla proposizione di un ricorso autonomo, per contrasto con la regola ermeneutica secondo cui l'intervento ad adiuvandum può essere proposto nel processo amministrativo solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, e non anche da soggetto portatore di un interesse che lo abilita a proporre ricorso in via principale nel termine decadenziale ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. IV: 29/11/2017, n. 5596;
12/04/2018 n. 2200).

Pertanto, l’intervento va dichiarato inammissibile.

3.Ancora in via preliminare deve essere disposta l’estromissione dell’ARAN, atteso che l’indicato Organo svolge compiti e funzioni assolutamente estranee alla presente vicenda, così che lo stesso difetta, all’evidenza, di legittimazione passiva.

4.Nel merito della questione, risulta che i ricorrenti, tutti appartenenti al Dipartimento dei Vigili del fuoco, inquadrati nei rispettivi ruoli a mente della L. 252/2004 e dal D.lgs 217/2005, in relazione alla qualifica ricoperta, sono chiamati ad espletare compiti tecnici, amministrativi e contabili ( c.d. SATI).

Sostiene la parte ricorrente che, a prescindere dalle diverse funzioni espletate, essi sono, comunque, inquadrati nel Corpo Nazione dei Vigili del fuoco, costituente un unico organico, distinto per ruoli, cui dovrebbero corrispondere identiche previsioni economiche e previdenziali.

Ciò sarebbe confermato dal fatto che i predetti operatori vengono impiegati, secondo le specifiche competenze, in attività di supporto in occasione di interventi operativi.

La parte ricorrente affida la riportata tesi a due motivi di gravame.

4.1. Con il primo motivo la parte segnala la violazione dell’art. 3 della Costituzione, degli artt. 131 e 134 del Dlgs n. 217/2005 e la violazione dell’art. 2 del D.lgs 165/2001.

Ai ricorrenti è riconosciuta, dalla normativa contrattuale, la indennità di rischio nella misura del 50% rispetto a quella riconosciuta al personale operativo, per 12 mensilità di stipendio.

La indicata previsione contrattuale risulterebbe, pertanto, contraria alla fattispecie di cui all’art. 2 del D.lgs 165/2001, poiché derogatoria di norme di legge che non consentirebbero tale disparità di trattamento.

Inoltre, ritiene la parte ricorrente che la configurata natura della indennità di rischio comporterebbe l’applicazione dell’art. 2, comma 10, invece del comma 9 del D.lgs 335/1995, con evidente nocumento economico al momento della collocazione in congedo.

Con il secondo motivo di gravame la parte ricorrente censura la diversa e più grave modalità, per il personale dei ruoli tecnici, amministrativi e contabili, di accesso alla pensione, perché equiparati agli impiegati civili dello Stato.

Osserva il Collegio.

Con il Decreto Legislativo 13.10.2005 n. 217 il rapporto di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato trasformato da rapporto di impiego privatistico ( D. lg.vo n. 29/1993), in quello di diritto pubblico.

Il relativo personale è stato, quindi, inquadrato in tre ruoli: personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecnico operative (titolo I art. 1), personale direttivo e dirigente (titolo II art. 39) e personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche (titolo III art. 85).

Quindi emerge, dal dato di normazione primaria, una oggettiva distinzione tra i diversi ruoli del personale in relazione ai compiti istituzionali ad essi affidati (D.lgs 217/2005;
Decreto legislativo n. 139 del 8 marzo 2006).

In particolare gli artt. 4 ( per i vigili del fuoco), 5 (capi squadra e dei capi reparto), 20 ( ispettori e dei sostituti direttori antincendi) del D.L. 217/2005 statuiscono in modo puntuale i compiti del personale dei ruoli tecnico-operativi.

E’ soltanto a tale personale che è affidata, in via esclusiva, l’attività di prevenzione e soccorso pubblico.

Né tale differenziazione può subire omogeneizzazioni per via giudiziaria, atteso che l’effettivo impiego del personale del Corpo avviene secondo precise previsioni normative in relazione alle mansioni possedute.

Conseguentemente costituisce una scelta del legislatore, non sindacabile dal giudice, quella di prevedere che, ad una differenziazione delle funzioni e dei ruoli corrisponda un diverso trattamento economico e previdenziale, concretamente attuato dalle successive norme contrattuali e di settore.

Né tale differenziazione può costituire un motivo per sostenere che la diversità di trattamento tra il personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco, costituisca un arbitrario e non giustificabile pregiudizio, atteso che tale diversificazione non è altro che la risultante del diverso impiego del personale secondo puntuali previsioni normative.

Né, infine, l’attività di supporto può essere equiparata, come sostiene la parte ricorrente, a quella operativa.

Si tratta, all’evidenza, di compiti istituzionali diversi e non interscambiabili.

In altre parole, accertata e non revocabile in dubbio, la diversità di compiti istituzioni tra i diversi ruoli del personale dei vigili del fuoco, pertiene alla scelta politica del legislatore provvedere o meno ad una omogeneizzazione stipendiale e previdenziale.

In mancanza di una tale scelta, non compete al giudicante equiparare le diverse situazioni soggettive che, come detto, hanno una loro logica nella diversificazioni dei compiti istituzionali affidati, né tale scelta, vertendo in relazione a situazioni diversificate, appare in contrasto con principi costituzionali e, specificatamente, con l’art. 3 della Costituzione.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

5. La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

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