TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-06, n. 202408981
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Testo completo
Pubblicato il 06/05/2024
N. 08981/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06714/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6714 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C C e D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stela Kapllani in Roma, via G.Ferrari, 4 Pal.B;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di concessione della domanda di cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, n. -OMISSIS-, emesso in data 17/12/2018 e notificato in data 13/03/2019
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 25 febbraio 2014.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda con d.m. 17 dicembre 2018, previa comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza per la presenza di una pluralità di pregiudizi di carattere penale emersi sul conto dell’istante nel corso dell’istruttoria, in quanto:
- in data 23.03.2006 è stato segnalato all’A.G. da personale dell’U.P.G. S.P. della Questura di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 625, comma 1, parte 3, del c.p. ( furto aggravato );
-in data 23.04.2008 è stato segnalato all’A.G. da personale della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- (PT) ex artt. 12, comma 5, e 33, comma 8, del D. Lgs. 286/98, Testo Unico delle norme concernenti la disciplina dell’immigrazione, e art. 479 del c.p. ( falso in atto pubblico );
-in data 23.07.2014 è stato segnalato all’A.G. da personale dell’U.P.G. S.P. della Questura di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs 286/98 ( omessa esibizione da parte dello straniero di passaporto o di altro documento d’identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato ).
Al richiedente viene altresì contestato di non aver autocertificato la propria effettiva posizione penale.
III. – Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia in quanto asseritamente affetto dai vizi di:
Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti e violazione di legge, art. 6 e 9, L. 91/1992.
A. Sui legami con il territorio. Effettivo inserimento nel tessuto sociale.
B. Sull’esistenza di precedenti penali.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione del livello di integrazione sociale raggiunto e degli esiti favorevoli sul piano processuale penale delle condotte penali contestategli.
IV. - Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – Il ricorrente ha replicato con memoria in cui ha ribadito le censure di cui all’atto introduttivo del giudizio e ha precisato, di contro la contestata non veritiera dichiarazione, che al momento della presentazione della domanda non vi fossero procedimenti penali pendenti.
VI. – All’udienza pubblica del 14 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano