TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-05-03, n. 202400432

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-05-03, n. 202400432
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400432
Data del deposito : 3 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2024

N. 00432/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00649/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2022, proposto da
TA - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti e Sante Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;



nei confronti

RE Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Roberta Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Lattanzi in Roma, via G.P. Da Palestrina n. 47;
Db Bahn Italia S.r.l. e Sncf Voyages Italia S.r.l., non costituite in giudizio;



per l’annullamento

in parte qua , della delibera 16 dicembre 2021 n. 175, recante “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 28/2020. Disposizioni per l’applicazione del pedaggio afferente al Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, in ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 19, n. 23 e n. 25 del 2020”; nonché di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ivi incluse la presupposta Relazione istruttoria e la previa delibera 29 luglio 2021 n. 112;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e di RE Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con atto di costituzione a norma dell’art. 48 c.p.a. TA NT S.p.a. trasponeva in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica originariamente proposto avverso l’atto indicato in epigrafe.

Esponeva parte ricorrente che:

- l’atto indicato in epigrafe veniva adottato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in avanti anche “ART”) al fine di dare ottemperanza alle pronunce del T.A.R. Piemonte nn. 19, 23 e 25 del 2020;

- mediante tali pronunce, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti da Db Bahn Italia S.r.l., Sncf Voyages Italia s.r.l. e ÖbbPersonenverkehr Aktiengesellschaft, il T.A.R. aveva annullato, per difetto di istruttoria, la delibera n. 75 del 2016, adottata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, nella parte in cui l’ART aveva “ avallato il sovracanone per il segmento open access internazionale rispetto a quello nazionale ”;

- con gli atti impugnati l’amministrazione resistente prescriveva a RE Ferroviaria Italiana, gestore della rete ferroviaria (d’ora in avanti anche “FI”) di: (i) ricomputare il canone applicabile alle imprese del segmento open access internazionale nel precedente periodo tariffario (periodo 2018-2021), applicando un valore della sub-componente B1 identico a quello già previsto per le imprese del segmento open access nazionale; (ii) procedere ai conseguenti “ conguagli in favore dei titolari di rapporti negoziali destinatari degli effetti delle sentenze del TAR ”; (iii) consentire a FI di recuperare il valore dei conguagli a suo carico tramite una posta del canone, espressamente definita come “figurativa”, da applicarsi alle imprese del segmento open access nazionale nel nuovo periodo tariffario, in aggiunta alle ordinarie componenti tariffarie.

L’atto indicato in epigrafe, limitatamene al punto iii), veniva impugnato per i seguenti motivi:

1. Violazione degli artt. 13, 16, 17, 18 e 37 del d.lgs. 112 del 2015. Violazione della delibera ART 96 del 2015 (in particolare, misure 4, 6, 10, 12 e 29 dell’Allegato 1). Violazione dell’art. 2909 del Codice Civile. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta.

2. Violazione degli artt. 13, 16, 17, 18 e 37 del d.lgs. 112 del 2015. Violazione della delibera ART 96 del 2015 (in particolare, misure 4, 6, 10, 12 e 29 dell’Allegato 1). Violazione della legge 241 del 1990 (in particolare, artt. 21-quinquies e 21-nonies). Violazione dei principi di incolpevole affidamento, certezza e stabilità dei rapporti giuridici.

Si costituiva in giudizio parte controinteressata RE Ferroviaria Italiana (d’ora in avanti anche “FI”) con comparsa di stile per resistere al ricorso.

Si costituiva altresì in giudizio parte resistente Autorità di Regolazione dei Trasporti, la quale eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso straordinario originariamente proposto (con conseguente inammissibilità anche della trasposizione in sede giurisdizionale del rimedio giustiziale) e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’impugnazione in quanto infondata.

In vista dell’udienza di discussione le parti depositavano memorie.

All’odierna udienza il Collegio, preso atto del deposito ad opera di parte ricorrente e parte resistente di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.



DIRITTO

Preliminarmente, va presa in esame l’eccezione, sollevata dall’ART, di inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica originariamente proposto da TA NT S.p.a., per incompatibilità tra tale rimedio giustiziale e il rito speciale previsto dall’art. 119 c.p.a., al quale è sottoposta la controversia oggetto del presente giudizio.

L’eccezione non è fondata.

Ritiene, infatti, il Tribunale che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica possa essere esperito in relazione alla presente controversia, sottoposta alla disciplina di cui all’art. 119 c.p.a., data l’assenza di elementi testuali che escludano l’esperibilità del rimedio amministrativo in relazione alle cause sottoposte al rito accelerato.

Diversamente è a dirsi con riferimento ai riti speciali di cui agli articoli 120 c.p.a. (in materia di procedure di evidenza pubblica), 116 c.p.a. (in materia di accesso) e 128 c.p.a (in materia di rito elettorale) per i quali la conclusione circa l’inammissibilità del ricorso straordinario si impone sulla base di argomenti testuali non estensibili al caso di specie (secondo il canone “ ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit ”).

Infatti, l’art. 120 c.p.a. prevede espressamente che gli atti in esso indicati (relativi a procedure di evidenza pubblica) “ sono impugnati unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ”, mentre in relazione al rito speciale in materia di accesso (disciplinato dall’art. 116 c.p.a.) rileva l’art. 25 della L. n. 241 del 1990, il quale, con norma processuale di carattere speciale, affida la competenza per le relative controversie al giudice amministrativo (in questo senso, vedi Cons. Stato, Sez. I, 14.11.2022, parere n. 1781), in alternativa rispetto al rimedio amministrativo ad hoc costituito dal ricorso al difensore civico ovvero alla Commissione per l’accesso; infine, l’art. 128 c.p.a. stabilisce espressamente l’esclusione della possibilità alternativa di esperire il ricorso straordinario nella materia elettorale (attesa l’urgenza che caratterizza tale rito).

Né ad una diversa

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