TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2014-06-12, n. 201403268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2014-06-12, n. 201403268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201403268
Data del deposito : 12 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01447/2009 REG.RIC.

N. 03268/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01447/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2009, proposto da:
A G N, rappresentata e difesa dall'avv. P G, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Caia in Napoli, via Chiatamone 6;

contro

Comune di Marcianise, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso l’avv. G A in Napoli, via G. Porzio C. Dir. Isola G 8;

per l'annullamento

dei provvedimenti recanti prot. nn. 397 e 398 del 31 gennaio 2008, con i quali il Comune di Marcianise ha respinto le domande presentate il 10 dicembre 2004 per la sanatoria di distinti abusi edilizi in Marcianise, via San Francesco n. 37.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 16.2.2009 e depositato il 12.3.2009 A G N ha impugnato i provvedimenti n. 397 e 398 del 31 gennaio 2008, con i quali il Comune di Marcianise ha rigettato le domande dalla stessa presentate per la sanatoria di distinti abusi edilizi in Marcianise, via San Francesco 37.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione dell’art. 138 c.p.c., violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, violazione della L. 326/2003 ed eccesso di potere.

La ricorrente ha dedotto, al riguardo, la nullità delle notifiche dei provvedimenti impugnati in quanto effettuate in Marcianise, via San Francesco 37, mentre fin dal 2005 aveva trasferito la sua residenza a Caserta, in via Gasparri 108;
inoltre l’Amministrazione non le aveva inviato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90;
infine l’assunto posto alla base dei provvedimenti impugnati, relativo alla omessa presentazione della domanda di condono nel termine previsto dalla legge, doveva ritenersi frutto di un errore avendo la ricorrente dato mandato al proprio tecnico di fiducia per la presentazione delle relative istanze.

Si è costituito il Comune di Marcianise chiedendo il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Con la prima doglianza la ricorrente ha eccepito la nullità della notifica, presso la precedente residenza, dei provvedimenti impugnati.

In merito deve osservarsi che nel caso, quale quello in esame, del provvedimento di diniego di un’istanza di condono, la mancata e/o non corretta notifica dell'atto non determina l'illegittimità del provvedimento, ma incide esclusivamente sulla decorrenza dei termini per impugnare.

La notifica del provvedimento di diniego, infatti, lungi dal costituire requisito necessario ai fini della esistenza o della validità dell'atto, è prevista dalla legge ai soli fini della certezza della sua conoscenza e, quindi, della sua efficacia nei confronti del destinatario, il quale, impugnandola, ha dimostrato di averne avuto conoscenza, seppure tardiva, con conseguente slittamento del dies a quo per la decorrenza del termine per proporre ricorso.

La seconda e la terza doglianza possono essere esaminate congiuntamente.

Con riferimento alla mancanza del preavviso di rigetto, deve rilevarsi che il provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione (cfr. T.A.R. Bari, sez. III, n. 436 del 28 marzo 2013;
T.A.R. Liguria Genova, Sezione I, 22 aprile 2011 , n. 666, Consiglio di Stato, Sezione IV, 14.4.2010, n. 2105;
T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 22.7.2010, n. 3253).

Di conseguenza il mancato rispetto dell'art. 10 bis L. 241/90 non può inficiare il provvedimento impugnato qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in applicazione dell'art. 21 octies, comma 2, primo periodo della legge n. 241 del 1990.

Nella fattispecie controversa deve evidenziarsi che il diniego è stato emesso sul presupposto della omessa presentazione della domanda di condono entro il termine previsto dalla legge (10.12.2004) e che il provvedimento dà conto del fatto che il numero di protocollo apparente apposto sull’istanza della ricorrente è risultato falso in quanto relativo ad altra pratica non inerente il condono edilizio.

Tali circostanze non sono state in alcun modo smentite dalla ricorrente, che non offerto alcun elemento di prova in ordine alla tempestiva presentazione dell’istanza, non avendo prodotto alcun documento al riguardo.

In difetto di qualsiasi principio di prova in ordine alla tempestiva presentazione dell’istanza, risulta evidente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, di tal che, anche in applicazione dell'art. 21 octies, comma 2, l. 241 del 1990, la domanda di annullamento dell’atto deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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