TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-05-06, n. 202101452

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-05-06, n. 202101452
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202101452
Data del deposito : 6 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2021

N. 01452/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01818/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L B I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Villa Sperlinga n. 13;

contro

Ministero Dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento reso il 13/06/2019 dal -OMISSIS-per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notificato il medesimo giorno al ricorrente, nella parte in cui subordinava il rapporto di servizio nel ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di Assistente Capo Tecnico all'esito dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali;

- del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/10E.5.1/694 del 25/06/2019, che ha nominato la Commissione per la verifica dei requisiti attitudinali finalizzata al reinserimento in servizio del ricorrente;

- dei verbali di detta Commissione relativi alla formulazione dei criteri di valutazione del ricorrente e di ogni altro atto presupposto e connesso al giudizio espresso nei confronti del ricorrente;

- del giudizio reso dalla Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, nominata con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/10E.5.1/694 del 25/06/2019, che ha dichiarato il ricorrente “non idoneo” al passaggio ai ruoli tecnici della Polizia di Stato con provvedimento del 26/06/2019, notificato in pari data al ricorrente;

- del decreto reso il 25/07/2019 dal Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notificato il 26/07/2019 al ricorrente, con cui quest'ultimo è stato dichiarato cessato dal servizio nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza in quanto non idoneo in attitudine ai servizi di polizia;

- del telegramma urgente prot. 17864 del 02/08/2019, che ha rigettato la richiesta di transito nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato;

- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2021 il dott. L G e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente proposto, il Sig.-OMISSIS-, già assistente capo della Polizia di Stato, ha impugnato, tra gli altri, il provvedimento reso il 13 giugno 2019 dal -OMISSIS-per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella parte in cui ha subordinato il passaggio del ricorrente nel ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici della Polizia di Stato all’esito dell’accertamento del possesso di requisiti attitudinali.

In fatto, lo stesso deduce che, allorquando rivestiva la qualifica di assistente capo della Polizia di Stato, al termine del periodo massimo di sospensione cautelare dal servizio (ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DPR 25 ottobre 1981, n. 737), è stato riammesso in servizio a decorrere dal 9 novembre 2018 ed avviato alla verifica della permanenza dei prescritti requisiti psico-fisici ed attitudinali ai sensi dell’art. 25, comma 2, L. 1 aprile 1981 n. 121.

In sede di verifica dei requisiti psico-fisici, la C.M.O. di Messina, con verbale del 18 dicembre 2018, ha giudicato il Sig.-OMISSIS- “permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nella Polizia di Stato, ma non in modo assoluto. È sì ulteriormente impiegabile anche in altri ruoli della Polizia di Stato ed in altre Amministrazioni dello Stato”.

In conseguenza del predetto giudizio medico-legale, il ricorrente ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 2 del DPR 24 aprile 1982 n. 339, ed a tal fine, in data 7 gennaio 2019, ha presentato istanza di transito nei ruoli tecnici della Polizia di Stato. Di seguito, con provvedimento del 13 giugno 2019, il -OMISSIS-per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto l’inquadramento, a decorrere dal 24 giugno 2019, nel ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di Assistente Capo Tecnico. Però, in considerazione del fatto che in capo al Sig.-OMISSIS- non erano stati eseguiti gli accertamenti psico-diagnostici circa i requisiti attitudinali ai fini della reintegrazione nelle funzioni di polizia (tenuto conto del lungo periodo di assenza dal servizio) lo stesso, in data 26 giugno 2019, è stato sottoposto alla verifica dei prescritti requisiti, all’esito dei quali è risultato “non idoneo”.

In conseguenza di ciò, il dipendente, con decreto del 25 luglio 2019, impugnato con il presente ricorso, è cessato dai ruoli dell’Amministrazione.

Successivamente, con domanda inviata il 25 luglio 2019, il ricorrente ha chiesto il transito presso altra amministrazione dello Stato, per la quale era già stato dichiarato idoneo dalla Commissione medica Ospedaliera 1^ del Dipartimento Militare di Medicina legale di Messina. Anche la suddetta istanza è stata però rigettata dall’amministrazione con telegramma urgente n. 17864 del 02/08/2019.

Il ricorso è assistito da sette motivi di doglianza che possono sintetizzarsi come segue.

In primis, il ricorrente lamenta il superamento del termine di 150 gg. di cui all’art. 8 DPR n. 339/1982 e il conseguente formarsi del silenzio-assenso oltre che la violazione dell’art. 7 D.P.R. 24 aprile 1982 n. 339 in quanto il coinvolgimento del Centro Psicotecnico che opera le verifiche attitudinali non è condizione per il transito in altro ruolo. Infatti, nel caso in esame, la Commissione Consultiva per l’utilizzazione degli invalidi per servizio, prevista dall’art. 4 D.P.R. 738/1981, ha espresso il suo parere il 15/05/2019 senza necessità di coinvolgere il centro psicotecnico previsto dall'art. 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per contro, a dire del ricorrente, a procedimento ormai concluso, quest’ultimo centro è stato interessato dal -OMISSIS-per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con provvedimento del 13 giugno 2019.

Ancora, il Sig.-OMISSIS- contesta che l’amministrazione non ha proceduto ad una completa verifica della possibilità di utilizzazione del ricorrente ad altre mansioni che rendano non necessaria l’idoneità ai servizi di polizia. Infatti, il ricorrente è stato giudicato dalle Commissioni mediche “ulteriormente impiegabile anche in altri Ruoli della Polizia di Stato ed in altre Amministrazioni dello Stato” , lì cioè dove non era necessaria l’idoneità attitudinale allo svolgimento di mansioni di polizia (in particolare all’uso delle armi).

Ancora, il ricorrente contesta nel merito le prove attitudinali a cui è stato sottoposto non essendo, a suo dire, stato comunicato al ricorrente l’oggetto della prova di idoneità, e non essendo stato concesso tempo sufficiente per prepararsi all’esame. Ancora, a suo dire, la Commissione non avrebbe adeguatamente motivato in che termini il profilo attitudinale del ricorrente si discosti da quello contenuto nelle norme tecniche di riferimento.

In ultimo, il provvedimento di cessazione dal servizio è illegittimo perché avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, con riconoscimento al ricorrente di ogni relativo diritto partecipativo.

Risulta costituita l’amministrazione resistente per il tramite dell’Avvocatura dello Stato la quale ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Nella camera di consiglio del 18 settembre 2019 questa Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-/2019, ha respinto la domanda cautelare proposta perché il ricorso non è apparso supportato da sufficiente fumus boni iuris. Con ordinanza n. -OMISSIS-/19 il CGA, nel ritenere che la questione richiedesse un approfondimento nel merito, anche in relazione ai presupposti e alle condizioni per disporre la verifica della permanenza nel possesso dei prescritti requisiti, ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..

All’udienza pubblica del 22 aprile 2021, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto in relazione al terzo motivo che è fondato per come si dirà.

2. Preliminarmente, si rileva come l’art. 25 citata L. 121/1981 prevede che “i requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica” . A tal proposito, l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003, prevede che: “Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio”.

Per costante indirizzo pretorio, si ritiene che nella categoria delle "specifiche circostanze rilevate d'ufficio" , che giustificano la sottoposizione a verifica dell'idoneità al servizio anche sotto il profilo attitudinale, rientra anche la situazione del dipendente, tornato a prestare servizio effettivo dopo una sospensione dal servizio di durata pluriennale, poiché la lunga inattività costituisce una circostanza, rilevata d'ufficio, sufficiente a richiedere la verifica dell'idoneità complessiva al servizio dell'operatore di Polizia in considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio di P.S. (T.A.R. Napoli, sez. VI, 03/03/2016, n.1168;
T.A.R., Roma, sez. I, 07/01/2015, n. 72).

Priva di pregio appare, pertanto, la censura rivolta avverso la decisione dell’amministrazione di sottoporre il ricorrente alle verifiche, anche attitudinali, per valutarne l’idoneità al servizio presso la Polizia di Stato essendo il ricorrente rimasto assente dal servizio per diversi anni (rispettivamente dal 14 maggio al 15 agosto 2013 e dall’11 febbraio 2014 all’8 novembre 2018, con

riammissione in servizio a decorrere dal 9 novembre 2018).

3. Così come non è accoglibile il motivo con il quale il ricorrente lamenta il superamento del termine di 150 giorni previsto dall’art. 8 DPR n. 339/1982 per esitare la richiesta di transito, con conseguente formazione del silenzio-assenso ivi previsto sull’istanza di trasferimento datata 7 gennaio 2019. Premesso che il transito richiesto dal ricorrente non doveva originariamente avvenire nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato bensì nei ruoli tecnici del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S., per espressa richiesta del dipendente, si rappresneta che, nel caso di specie, non risulta applicabile la normativa richiamata dal ricorrente che si riferisce ai soli trasferimenti presso altre amministrazioni, ma bensì il DPCM del 21 marzo 2013 n. 58 e cioè il regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni. Quest’ultima disciplina di carattere generale pone il termine di conclusione del procedimento amministrativo in 180 giorni. Nel caso di specie, ad ogni modo, il provvedimento conclusivo è stato emanato il 25 luglio 2019, quindi oltre il termine di conclusione previsto per il 6 luglio del 2019. Nonostante ciò, si rileva che, a differenza del DPR 339/1982, la disciplina di cui al

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