TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400192

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400192
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400192
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00192/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03073/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3073 del 2023, proposto da
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.S.L. Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) della deliberazione del Direttore Generale n. 823 del 3 maggio 2023 di “Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - Biologo, riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii.”;

b) del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - Biologo, riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii..”, pubblicato, in esecuzione della deliberazione n. 823 del 03/05/2023, sul BURC n. 39 della Regione Campania in data 22.05.2023;

c) di ogni altro eventuale atto preordinato, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- parte ricorrente impugnava, chiedendone la giudiziale caducazione, la deliberazione in epigrafe recante indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale – Biologo ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili;

- si costituiva in giudizio l’A.S.L. eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva dell’Ordine professionale ricorrente e, in subordine, chiedendo il rigetto del gravame;

- con ordinanza collegiale n. 1230 del 26.7.2023 il T.A.R. accoglieva la domanda cautelare con la seguente motivazione:

“- nei limiti della sommaria delibazione consentita in fase cautelare, sussiste la legittimazione attiva dell’Ordine ricorrente, siccome deputato alla rappresentanza istituzionale di professioni del Comparto sanitario, potenzialmente pregiudicate dalla gravata procedura concorsuale;

- il ricorso non appare privo di fumus, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittima la istituzione di profili di “collaboratore tecnico professionale” per laureati, in relazione ad una figura professionale (biologo) per la quale le fonti primarie e secondarie prevedono esclusivamente l’appartenenza a categorie dirigenziali (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1735/2019;
Sez. IV, sentenze n. 5167/2021 e n. 5195/2021;
ordinanza n. 126/2023;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 432/2021);

Ritenuto del pari sussistente il prospettato pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, in relazione all’espletamento di un concorso finalizzato al reclutamento di personale per un profilo professionale (collaboratore tecnico professionale – biologo) prima facie non compatibile con l’ordinamento vigente (T.A.R. Campania, Salerno, ordinanza n. 212/2023) …” ;

- con memoria depositata il 16.11.2023, l’A.S.L. rappresentava di aver proceduto all’annullamento in autotutela della contestata procedura concorsuale, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 14.11.2023 e, pertanto, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali;

- all’udienza del 19.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- il sopravvenuto atto di autotutela comporta la integrale soddisfazione della pretesa giudiziale di parte ricorrente, sicché può essere dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del c.p.a.;

- in assenza di specifico assenso di parte ricorrente sulla richiesta di compensazione delle spese di giudizio avanzata dalla difesa dell’amministrazione, va applicato il criterio della soccombenza (virtuale) ex artt. 91 c.p.c. e 39 c.p.a. e, pertanto, alla luce del contenuto della ordinanza cautelare di questo T.A.R. (sfavorevole alla resistente) sopra riportata, l’A.S.L. va condannata al pagamento nella misura indicata in dispositivo, con relativi accessori di legge.

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