TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-01-08, n. 202400182

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-01-08, n. 202400182
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400182
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00182/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03177/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3177 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato V D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore, anche quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale 18, rappresentato e difeso dall'avvocato A D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl N 2 N, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del verbale dell’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) n. 5119 dell’8.5.2023 e del contestuale progetto individuale redatto ai sensi dell’art. 14 L. 328/2000;

- di ogni atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl N 2 N e del Comune di Casoria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore affetto da -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS- in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, che ha determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, presentavano in data 3 novembre 2022 istanza per la predisposizione del progetto individuale per le persone con disabilità ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000, corredandola della relativa documentazione.

1.1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, i ricorrenti proponevano avanti questo TAR ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato il 10 gennaio 2023 e depositato il 17 gennaio 2023, con cui chiedevano che fosse dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza e, nel caso di ulteriore inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta.

1.2. I ricorrenti, in particolare, rimarcavano che il minore, in ragione della grave disabilità e delle sue condizioni di non autosufficienza, avrebbe avuto diritto a vedersi definita la domanda per la predisposizione del progetto individuale, che costituirebbe un modello di “presa in carico globale” della persona disabile e che non si esaurirebbe nella mera erogazione di prestazioni, e sarebbe invece riconducibile al concetto di adattamento ragionevole, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, secondo il modello bio-psico-sociale dell’ICF (“ International Classification of Functioning ”);
invece il Comune intimato, a fronte dell’istanza dei ricorrenti, volta ad ottenere la predisposizione del Piano, non avrebbe assunto alcun provvedimento, con conseguente illegittimità del silenzio inadempimento opposto.

1.3. Con sentenza del 7 aprile 2023, n. 2182, questo TAR, in accoglimento della domanda:

- dichiarava “ l'obbligo del Comune intimato di provvedere ad adottare, di intesa con la ASL competente, il progetto individuale per la persona disabile di cui all’articolo 14 della legge 328 del 2000, nei sensi e termini di cui in motivazione ”;

- nominava, pel caso di perdurante inerzia, “ commissario ad acta il dirigente responsabile della direzione regionale per le politiche sociali e sanitarie della Regione Campania, con facoltà di delega ad un funzionario, che, su istanza di parte ricorrente, provvederà entro i successivi sessanta giorni ”.

1.3.1. Valga all’uopo quivi il riportare in contenuti della ridetta pronunzia.

Si ritiene, innanzitutto, che la nota del 25 gennaio 2023 depositata in giudizio dal Comune non possa far venir meno il silenzio inadempimento censurato dai ricorrenti, trattandosi di una relazione, con cui l’assistente sociale riferisce le attività svolte fino ad ora, che non costituisce determinazione con valenza provvedimentale sull’istanza del 3 novembre 2022, con la quale i ricorrenti hanno espressamente chiesto la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 della legge n.328 del 2000;
né è idonea a far venir meno il silenzio censurato la relazione depositata in giudizio dalla ASL, che si limita a riepilogare le terapie sanitarie di cui attualmente fruirebbe il bambino e a fornire ulteriori informazioni. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e termini che seguono, in linea con i recenti arresti giurisprudenziali in materia anche di questo Tar (cfr. TAR Campania, Napoli, sent. n. 5631 del 2019;
Tar Sicilia, Palermo, sent., n. 48 del 2021;
Tar Lazio, Roma, sent. n. 4857 del 2022). (…) Il progetto individuale previsto da tale disposizione si presenta, alla luce del quadro normativo e della correlata giurisprudenza, quale l’insieme di quelle prestazioni che assicurano in concreto l’integrale tutela della disabilità. Inoltre, sulla base della specifica normativa citata, appare evidente che il Comune rivesta “un ruolo pregnante e di impulso alla predisposizione del progetto, dovendo creare le condizioni affinché i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, di cui possa aver bisogno la persona con disabilità nonché le modalità di una loro interazione, si possano effettivamente compiere e ha, quindi, il compito di gestire gli interventi di tutti i vari soggetti coinvolti nel progetto” (così Tar Napoli, sent. 5631 del 2019;
cfr. anche Tar Palermo, sent. n. 48 del 2021). Va, quindi, ribadita la conclusione, fatta già propria da questo Tar, secondo cui sull’Amministrazione incombe, per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili, uno specifico, inderogabile dovere di agire che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva. Inoltre, si ricorda che ad individuare le caratteristiche del progetto individuale e il suo perimetro operativo è lo stesso articolo 14 della legge n. 328 del 2000, secondo cui il progetto individuale per la persona con disabilità “comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”. Ne discende che il progetto di vita individuale per la persona disabile è qualcosa se non di diverso, certamente di più della semplice sommatoria di altri strumenti (quali, ad esempio, quelli recati dal PAI e dal PEI): vengono invero in rilievo interventi e prestazioni multidisciplinari che vanno erogati in modo organico e continuativo, sì da assicurare quelle condizioni ottimali di assistenza, recupero funzionale, riabilitazione e inserimento sociale ed educativo del disabile. E, come già precisato dalla giurisprudenza anche di questo TAR, è l’insieme di quelle prestazioni appena elencate che assicura in concreto l’integrale tutela della persona con disabilità
”;
di qui “ l’obbligo del Comune intimato di provvedere ad adottare, di intesa con la ASL competente, il progetto individuale per la persona disabile, secondo quanto indicato dal citato articolo 14 della legge n. 328 del 2000, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica di parte se anteriore ”.

1.4. Successivamente al deposito della sentenza, comunicato l’avvio del procedimento ai ricorrenti in data 3 maggio 2023, veniva redatto dalle intimate Amministrazioni il progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 in data 8 maggio 2023 (cfr., altresì, il verbale UVI n. 5119).

1.5. Avverso tali ultime determinazioni insorgevano nuovamente i ricorrenti avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

- violazione art. 14, comma 2, l. n. 328/2000. violazione artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. e 4, 5 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006 ratificata con l. 3.3.2009, n. 18. violazione l. 112/2016 e DM del 23.11.2016. simulazione del giusto procedimento. violazione artt. 3, 7 e ss. l. 241/1990. difetto d’istruttoria e di motivazione. eccesso di potere, stante le lacune e le carenze che affliggerebbe il progetto per cui è causa: i) mancanza del profilo di funzionamento del bambino e di un referente ( case manager ); ii) mancata indicazione e implementazione delle misure previste dalla l. 112/2016 e dal DM 23.11.2016 in tema di assistenza e cura ai disabili gravi privi di sostegno familiare, e del cd. “budget di progetto” ivi contemplato;

- violazione art. 14, comma 2, l. n. 328/2000. violazione artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. e 4, 5 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006 ratificata con l. 3.3.2009, n. 18. violazione l. 112/2016 e DM del 23.11.2016. simulazione del giusto procedimento. violazione art. 3 l. 241/1990. difetto d’istruttoria e di motivazione. eccesso di potere, atteso che il cd. “progetto” si limiterebbe a “ certificare lo stato dell’arte ”, senza svolgere alcuna istruttoria sulla sufficienza del trattamento terapeutico in essere (due sedute di psicomotricità e logopedia settimanali);
anche sul servizio di trasporto disabili, sul voucher care giver e sul b onus sport , l’UVI avrebbe fornito mere informazioni (circa i modi e i tempi di presentazione delle relative domande);
in ogni caso il progetto sarebbe viziato in radice dalla mancata acquisizione e dalla mancata integrazione e armonizzazione con un aggiornato Piano Educativo Individualizzato (PEI);

- violazione delibera della Giunta regionale della Campania n. 41 del 14.2.2011 e l.r. n. 15/2021. illegittima composizione dell’organo collegiale. eccesso di potere, stante la assenza nella seduta UVI dell’8 maggio 2023 del “ delegato alla spesa ”, del pediatra di libera scelta e del responsabile della scuola che frequenta il bambino, con un progetto redatto peraltro senza la previa acquisizione della scheda di valutazione multidimensionale della disabilità.

1.6. Si costituivano il Comune di Casoria e la ASL N 2 N che, pel tramite del richiamo alle relazioni istruttorie dei rispettivi uffici competenti e alla documentazione versata in atti, instavano per la reiezione del gravame, comechè infondato.

1.7. La causa, al fine, illustrata la posizione dei ricorrenti con ulteriori scritti defensionali, veniva introitata per la decisione all’esito della pubblica udienza del 22 novembre 2023.

2. Il ricorso è fondato, in relazione a talune censure sollevate nel primo e soprattutto nel secondo mezzo nel mentre non fondata è la terza censura, nei sensi che in appresso si puntualizzano.

2.1. Valga, in via liminare, il richiamare l’ordito normativo in cui si colloca la fattispecie che ne occupa, a mente del quale:

- “ Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2 ” (art. 14, comma 1, l. 328/2000);

- “ Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e l’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare ” (art. 14, comma 2, l. 328/00);

- “ le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ” (art. 26, comma 1, l. 833/78).

2.2. Orbene, in ambito regionale vengono altresì in rilievo -per la fattispecie oggetto di scrutinio, avente ad oggetto la situazione di un bambino di poco meno di sei anni, affetto da -OMISSIS- di -OMISSIS- e disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992- le disposizioni contenute nelle “ linee guida per le attività di riabilitazione in Regione Campania ” (pubblicate sul BURC n. 22 del 3 maggio 2003) ove si tratteggia e si foggia il cd. “ progetto riabilitativo individuale ”, inteso quale:

- percorso “ nel corso del quale si porta una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative ”;

- “ insieme di proposizioni, elaborate dall'équipe riabilitativa per un determinato paziente, che: tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle preferenze del paziente, delle sue menomazioni, disabilità ed abilità residue e recuperabili;
definisce quali siano gli esiti desiderati;
definisce nelle linee generali i tempi previsti, le azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti;
costituisce il riferimento obbligato per ogni intervento svolto dall'équipe riabilitativa
”;

- paradigma di un processo riabilitativo che “ coinvolge anche la famiglia del soggetto e quanti sono a lui vicini. Di conseguenza, il processo riabilitativo riguarda, oltre che aspetti strettamente clinici anche aspetti psicologici e sociali ”.

2.2.1. Ora, il progetto riabilitativo forgiato nelle ridette linee guida prevede una intima connessione dei programmi di intervento sanitario, finalizzati a sviluppare tutte le risorse potenziali dell'individuo, con gli interventi sociali orientati a sviluppare e rendere disponibili le risorse e le potenzialità ambientali in un percorso integrato socio-sanitario che amplifica e rinforza l'intervento riabilitativo, consentendo l'inserimento o il reinserimento del disabile nei diversi cicli della vita sociale e il miglioramento della sua qualità della vita, in una armonico coordinamento delle attività sanitarie e di quelle sociali di riabilitazione

2.2.2. L’Azienda sanitaria locale, invero, sviluppa e garantisce il percorso riabilitativo integrato attraverso l’attivazione dell’Unità di Valutazione Integrata (UVI o Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitativi) distrettuale in cui sono inclusi uno o più referenti dei Servizi sanitari di riabilitazione, nonché dei Servizi di riabilitazione sociale dell’Ente locale.

2.2.3. Il progetto riabilitativo individuale è coordinato in età evolutiva –e dunque per ciò che quivi viene in rilievo- dal neuropsichiatra infantile, responsabile del progetto, e tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle preferenze del paziente (e/o dei suoi familiari, quando è necessario), delle sue menomazioni, disabilità e, soprattutto, delle abilità residue e recuperabili, oltre che dei fattori ambientali, contestuali e personali;
definisce gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, le azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati. All’interno della equipe, di poi, è possibile individuare un “ case manager ”, che ha il compito di facilitare le azioni e comunicazioni interne ed esterne dell’equipe, coadiuvando il coordinatore responsabile (punto 1.1. delle citate linee guida regionali).

2.3. Orbene, vanno in primo luogo disvelate le ragioni di infondatezza di talune delle censure contenute nel primo e nel secondo mezzo, oltre che di quelle che sorreggono il terzo motivo.

2.3.1 Il primo mezzo non è fondato nella sua quasi totalità, stante il richiamo ad una disciplina –la legge 112/2016 e il DM 23.11.2016, e al budget di progetto ivi individuato- che non si attaglia alla fattispecie de qua agitur .

2.3.2. E, invero, trattasi di disciplina che già a latere soggettivo non è aderente alla situazione oggetto di causa, avendo quali beneficiari persone disabili prive del sostegno genitoriale e familiare:

- “ la presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori ” (art. 1, l. 112/16);

- i soggetti beneficiari sono indicati nei termini di “ persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ” con priorità assegnata alle: “ a)  persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
b)  persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa
” (art. 4, comma 3, del DM 23 novembre 2016, recante giustappunto i “ requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ”).

2.3.3. Evidente, indi, la inconferenza del richiamo a tale disciplina:

- diversa essendo la platea soggettiva dei destinatari delle misure ivi contemplate ( soggetti privi del sostegno familiare ovvero che sono in procinto di perderlo);

- non mai essendo dubitabile la esistenza, nel caso di specie, dell’assistenza e del sostegno dei genitori, peraltro essi stessi ancora in giovane età, per il piccolo bambino di sei anni bisognoso di assistenza, perché disabile.

2.3.4. D’altra parte, la invocata legge 112/2016 prevede che il fondo ivi contemplato sia destinato alle seguenti finalità:

- attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave;

- realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

- realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

- sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

2.3.5. In questa ottica, la regione Campania ha pubblicato lo “ Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il "Dopo di Noi" per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 giugno 2016, n. 112 - azioni a, b, c degli Indirizzi di Programmazione 2016 e 2017) (Decreto dirigenziale n. 2 del 12.1.2018) che prevede che i progetti individualizzati siano redatti sulla base dell’art. 14 della L. 328/2000 e che siano orientati verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo familiare di origine anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare , per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, come indicano gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.

2.3.6. Orbene, le finalità summenzionate -che permeano e informano la disciplina invocata nel gravame oggetto dell’odierno scrutinio- per certo non rientrano tra quelle che devono connotare un progetto individuale adatto ad un bambino di appena 6 anni che, per sua fortuna, vive e agisce nel suo proprio contesto familiare e genitoriale , dal quale, all’evidenza, non può e non deve essere allontanato e per il quale, naturalmente, non possono ancora essere previsti e attivati interventi destinati alla acquisizione di autonomie e competenze per la residenzialità, ovvero soluzioni abitative di diversa intensità.

2.3.7. Di qui la patente estraneità, ratione personae , delle prescrizioni su cui fonda il mezzo.

2.4. Non fondata, di poi, è la censura afferente alla pretesa pretermissione delle guarentigie procedimentali, inserita nel secondo motivo di ricorso, atteso che:

- costituisce dato pacifico inter partes –comechè allegato dal Comune resistente e non mai contestato e, anzi, riconosciuto dai ricorrenti, e quivi peraltro comprovato documentalmente- che i Servizi sociali della civica Amministrazione hanno formalmente comunicato l’avvio del procedimento che ne occupa alla madre del ricorrente in data 3 maggio 2023 (cfr., nota da lei sottoscritta, versata in atti);

- la convocazione dell’UVI, indi, è ben stata tempestivamente portata nella sfera di conoscenza di uno dei genitori del bambino, consentendo peraltro ad entrambi di poter compiutamente partecipare alla successiva seduta dell’8 maggio 2023;

- i genitori, che quivi ricorrono, hanno pienamente e fattivamente partecipato alla ridetta riunione UVI, prontamente effettuando talune richieste (rimborso trasporto disabili;
bonus sport), riferendo altresì della situazione scolastica del bambino, nonché sottoscrivendo il relativo verbale;

- la piena partecipazione dei genitori alla seduta dell’UVI, convocata per la valutazione dei bisogni del minore e per la predisposizione del progetto individuale, conclusasi con la sottoscrizione del verbale senza apposizione di veruna riserva (afferente, ad esempio, alla esigua entità del preavviso e alla sua inidoneità a consentire una partecipazione consapevole, plena causae cognitio et tota re perspecta ) consente di reputare raggiunto lo scopo cui, in definitiva, la comunicazione di avvio del procedimento è preordinata: consentire la partecipazione procedimentale che, in assenza di tempestivi rilievi ovvero eccezioni, deve reputarsi essersi dispiegata in guisa piena e consapevole.

2.5. Il terzo mezzo, di poi -ove si invocano la delibera della Giunta regionale n. 41 del 14 febbraio 2011, sul “ sistema dei servizi domiciliari in Campania ” e gli asseriti vizi della composizione dell’organo collegiale (UVI)- non è fondato.

2.5.1. La richiamata delibera giuntale, invero, contiene linee di indirizzo destinate a favorire la de-istituzionalizzazione, la de-ospedalizzazione, e la permanenza in famiglia delle persone in condizioni di non autosufficienza e, segnatamente e massimamente, delle persone “anziane”, aventi cioè più di sessantacinque anni di età (infatti viene citato come strumento per la valutazione multidimensionale la “ scheda per la valutazione multidimensionale dell’adulto e dell’anziano ” – Svama, afferente giustappunto a persone adulte e anziane, di cui alla deliberazione di g.r. n. 1811 del 12 ottobre 2007 e, poscia, deliberazione 323/12).

2.5.2. Di qui la insussistenza dei lamentati vizi nella composizione dell’UVI -oltre che di quello pretesamente consistente nella mancanza del cd. budget di progetto- atteso che:

- l’UVI è stata costituita, nella fattispecie, in guisa adeguata e con la partecipazione delle risorse professionali necessarie e sufficienti alla predisposizione del progetto individuale ex art. 14 l. 328/00, ovvero del progetto riabilitativo individuale che, per un minore di poco più di cinque anni, risulta maggiormente aderente al preminente bisogno sanitario e riabilitativo, piuttosto che ad esigenze di inclusione sociale ovvero lavorativa;

- siccome sopra rappresentato, di nessun budget di progetto è a parlarsi per ciò che attiene a progetti, come nella fattispecie, per bambini disabili aventi il sostegno genitoriale e familiare, essendo tale budget predicabile –oltre che nei casi previsti dalla l. 112/2016, per i minori privi del sostegno genitoriale e familiare- per quei minori “ internati negli Istituti educativi assistenziali, sottoposti a misure alternative alla detenzione con provvedimenti dell’autorità giudiziaria e i minori con disturbi psichiatrici di pertinenza territoriali internati negli Istituti educativi assistenziali, sottoposti a misure alternative alla detenzione con provvedimenti dell’autorità giudiziaria ” (art. 46 l.r. 27 gennaio 2012, n. 1 e relative linee guida di cui alla

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